Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3592 del 27/11/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3592 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANIA
nei confronti di:
BIFFI MASSIMILIANO N. IL 15/05/1982
avverso la sentenza n. 3722/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del
26/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

cyA

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 27/11/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di
Catania impugna la sentenza del locale tribunale che, su richiesta
concorde delle parti, ha applicato a Biffi Massimiliano la pena di anni
uno e mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa. Con sei motivi di
ricorso il Procuratore generale lamenta:

tribunale concesso le attenuanti generiche senza indicazione
degli elementi dai quali possa trarsi il percorso logico che ha
condotto il giudicante alla predetta soluzione. b. Vizio di motivazione con riferimento all’articolo 62 bis del
codice penale per assoluta mancanza della motivazione in
ordine alla concessione delle attenuanti generiche.
c.

Vizio di motivazione con riferimento all’articolo 69 del codice
penale per non avere il giudice motivato in ordine alla
declaratoria di equivalenza delle aggravanti e della recidiva
con le concesse attenuanti generiche.

d. Violazione dell’articolo 81 del codice penale per mancata
applicazione della continuazione, essendo stati contestati
all’imputato due distinti furti.
e. Violazione degli articoli 69 e 99 del codice penale per erronea
effettuazione del giudizio di bilanciamento che non ha
compreso la recidiva, per la quale è stato applicato un
aumento a parte.
f.

Violazione dell’articolo 99 del codice penale per essere stato
applicato un aumento ai sensi dell’articolo 99, comma 4, del
codice penale superiore alla misura di legge dei 2/3.

2. Il Procuratore generale presso questa suprema Corte, dottor
d’Ambrosio, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con riferimento ai motivi numero 5 e 6;
nell’escludere dal giudizio di bilanciamento la circostanza aggravante
1

a. violazione dell’articolo 62 bis del codice penale per avere il

della recidiva reiterata specifica e infra quinquennale, il giudice ha
violato il disposto dell’articolo 69 cod. pen.. Anche in tema di
patteggiamento, infatti, è illegale la pena applicata dal giudice che,
operando il giudizio di bilanciamento tra le circostanze, compari le
attenuanti ed una sola delle aggravanti, in quanto l’art. 69 cod. pen.
impone di procedere alla simultanea comparazione di tutte le
circostanze ritenute (Sez. 5, n. 24054 del 23/05/2014, Restaino, Rv.
259894).

che il quarto comma dell’articolo 99 del codice penale comporta, per
la recidiva reiterata specifica ed infra quinquennale, un aumento fisso
nella misura dei due terzi, mentre il giudice con il patteggiamento
aveva applicato un aumento superiore (il gip aveva applicato una
pena base di anni 1 e mesi 3 di reclusione, portata per la recidiva ad
anni 2 e mesi 3, poi ridotta ad anni 1 e mesi 6 per il rito; l’errore è
evidente, atteso che la pena base di anni 1 e mesi 3 doveva risultare,
dopo l’aumento dei 2/3, di anni 2 e mesi 1 di reclusione, da ridursi
per effetto del rito ad anni 1, mesi 4 e giorni 20 di reclusione).
3. Gli altri motivi restano assorbiti.
4. Ne consegue che l’impugnato provvedimento deve essere
annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Catania.

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
tribunale di Catania per il corso ulteriore.
Così deciso il 27/11/2014

2. Quanto al sesto motivo di ricorso, che rimane assorbito, si ricorda

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