Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3592 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3592 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Jovanovic Rade, nato ad Obrenoae (Jugoslavia), il 24/06/1975,
Jovanovic Despot, nato in Serbia il 10/12/1991

avverso la sentenza del Tribunale di Torino emessa in data 5/06/2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. Paolo Canevelli, pervenute in data
19/10/2015, con cui si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1

Data Udienza: 25/11/2015

1. Con il provvedimento impugnato veniva definito, ex art. 444 c.p.p., il proc. pen. n. 13816/15
R.G.P.M. nei confronti di Jovanovic Rade e di Jovanovic Despot per il delitto di cui agli artt. 110,
56, 624 bis, 625 n. 2, c.p., commesso in Torino il 29/05/2015, pervenendosi all’applicazione di una
pena, previa concessione ad entrambi i ricorrenti delle circostanze attenuanti generiche equivalenti
alle contestate aggravanti, rispettivamente, per lo Jovanovic Rade di mesi cinque giorni dieci di
reclusione ed euro 400,00 di multa, e per lo Jovanovic Despot di mesi sei di reclusione ed euro

2. Jovanovic Rade e Jovanovic Despot, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Saverio Ventura,
ricorrono, in data 8/07/2015, avverso la sentenza del Tribunale di Torino per vizio di motivazione,
ex art. 606, lett. e) c.p.p., in quanto la sentenza non conterrebbe alcuna motivazione in ordine
all’adeguatezza della pena ed in ordine alle ragioni che hanno indotto il giudice a ritenere
appropriata la pena richiesta dalle parti in relazione all’entità del fatto ed alla personalità degli
imputati.

3. Il P.G. in data 19/10/2015 ha fatto prevenire conclusioni scritte con cui ha chiesto la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso, rilevando come la lettura della sentenza renda evidente
la pretestuosità del ricorso in quanto la motivazione contiene un chiaro riferimento alla ritenuta
congruità della pena concordata, in relazione alla specifica situazione di ciascuno degli imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
La sentenza ha motivato l’accoglimento della richiesta formulata dalle parti ex art. 444 c.p.p. in
base alla ritenuta congruità, in assenza di elementi che ponessero in dubbio la responsabilità degli
imputati. Evidentemente, quindi, la detta valutazione di congruità riguarda l’adeguatezza della pena
in relazione alla personalità degli imputati ed alla gravità del fatto.
Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte in tema di patteggiamento, l’accordo tra
imputato e pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta
pervenuto a conoscenza dell’altra parte, e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene
irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell’altra; ciò in quanto il
consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti
non reversibili nel procedimento, per cui né all’imputato né al pubblico ministero è consentito
2

500,00 di multa.

rimetterlo in discussione (Sezione IV, sentenza n. 38070 dell’11/07/2012 Rv. 254371). Ne consegue
che una volta ratificato dal giudice l’accordo rimane preclusa – salvi i casi di pena illegale o quello
in cui, dal testo della sentenza impugnata, appaia evidente la sussistenza di una causa di non
punibilità ex art. 129 c.p.p. – la proponibilità di ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. (Sezione I, sentenza n. 6898 del 18/12/1996, Rv. 206642; Sezione VI,
sentenza n. 3429 del 3.11.1998 Rv, 212679; Sezione II, sentenza n. 7683 del 27/01/2015, Rv.

Ne discende, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna di ciascun
ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 25/11/2015

Il Consigliere estensore

Il Pres,Llente

263431).

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