Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35918 del 13/08/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 35918 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRANCISCI PAUL MICHEL MARC CHARLES N. IL 07/02/1956
avverso la sentenza n. 42/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
05/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/08/2014

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr. Enrico Delahaye, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento
impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Firenze, con ordinanza del 5/5/2014, ha rigettato la

arresti domíciliari avanzata da Francisci Paul Michel Marc Charles, nei cui
confronti è stato emesso – in data 28/3/2014, dalla medesima Corte d’appello ordine di consegna all’Autorità Giudiziaria degli Stati Uniti d’America, perché
sottoposto – in quel Paese – a procedimento penale per frode bancaria (reato
p.p. dall’art. 18, sezione 1344 del codice penale degli Stati Uniti d’America):
provvedimento impugnato dinanzi a questa Corte. A sostegno della decisione
sono stati addotti la mancanza di uno stabile radicamento dell’estradando nel
territorio italiano ed il fatto che quest’ultimo si è già reso responsabile di fuga dal
territorio del Canada, in cui prima di venire in Italia si era rifugiato. Circostanze,
argomenta la Corte, che non garantiscono a sufficienza contro il pericolo di un
nuovo allontanamento, attuato al fine di sottrarsi all’estradizione.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse
dell’imputato, l’avv. Giovanni Flora, con due motivi: uno di carattere processuale
ed un altro di carattere sostanziale.
2.1. Col primo lamenta la violazione degli artt. 718 e 127 cod. proc. pen., dovuta
al fatto che la Corte d’appello ha emesso un provvedimento de plano, senza
procedere all’audizione delle parti in camera di consiglio.
2.2. Col secondo lamenta che la Corte di merito abbia negato il radicamento
dell’estradando sul territorio italiano ed affermato l’esistenza di un pericolo di
fuga senza adeguata motivazione. Si duole, sotto il primo profilo, del fatto che
non sia stato dato rilievo alla stipula, da parte dell’estradando, di un contratto di
locazione quadriennale, all’allaccio delle utenze domestiche e alle spese
dell’arredamento e non si sia tenuto conto del fatto che l’immobile locato è
particolarmente indicato, per posizione e dimensioni, allo svolgimento
dell’attività di import-export, che l’estradando svolge insieme alla moglie.
Sotto il secondo profilo, si duole che non sia stato tenuto in considerazione il
fatto che Francisci, dopo essersi allontanato dal Canada, non si è nascosto ma si
è recato in Francia, dove si è sposato, ed è venuto in Italia senza nascondere la
sua identità; né è stato dato rilievo alla grave malattia da cui è affetta la moglie
e alla compromissione del “quadro psico-patologico” del ricorrente, che “appare

2

richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli

incompatibile con l’affermato pericolo di fuga”. Lamenta che non sia stato
spiegato perché il pericolo di fuga non possa essere fronteggiato con
sottoposizione del Francisci a controllo elettronico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ fondato il primo motivo di ricorso.
Il procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte d’appello chiamata a

nei confronti dell’estradando deve svolgersi nelle forme “partecipate” previste
dall’art. 127 cod. proc. pen. e non secondo la procedura “de plano” stabilita in
via ordinaria dall’art. 299 dello stesso codice. Tale principio, affermato oltre dieci
anni fa da questa Corte (Sezioni Unite, n. 26156 del 28/5/2003), non è stato mai
più messo in discussione, dal momento che la procedura partecipata rappresenta
la garanzia minima prevista per l’estradando in funzione della tutela del suo
status libertatis e un mezzo per assicurare il completo sviluppo del
contraddittorio nella specifica fase cautelare (conformi alla decisione sopra
menzionata: n. 47619 del 23/10/2003; n. 4339 del 15/1/2004; n. 11180 del
27/2/2009; n. 47885 del 28/11/2012; n. 4292 del 10/12/2012). Da tale
orientamento, che questo Collegio condivide pienamente, non si riavvisano
motivi per discostarsi.
Nella specie, la decisione sulla richiesta di sostituzione della misura è stata
adottata, invece, senza la previa convocazione delle parti in camera di consiglio,
secondo lo schema delineato dall’art. 127 cod. proc. pen.. La Corte d’appello è
incorsa, per questo motivo, in una violazione di legge, che vizia il provvedimento
impugnato. Di conseguenza, l’ordinanza va annullata con rinvio per nuovo esame
alla Corte di appello di Firenze.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso – avente carattere pregiudiziale esime dalla trattazione del secondo.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze per
nuovo esame.
Così deciso il 13/8/2014

deliberare sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta

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