Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35917 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35917 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORANDI GIACOMO N. IL 25/01/1991
avverso la sentenza n. 1147/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 25/06/2014

R. G. 13148/2014

Con atto di impugnazione personale l’imputato Giacomo Morandi ha proposto
ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha
confermato la decisione del Tribunale di Pavia, con cui all’esito di giudizio abbreviato è
stato condannato (concessegli generiche circostanze attenuanti) alla pena di cinque mesi
e dieci giorni di reclusione per il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti
domiciliari.
Con il ricorso si lamenta carenza di motivazione della sentenza con riferimento
alla omessa verifica dell”elemento soggettivo del reato, non avendo l’imputato inteso
eludere la misura cautelare domestica ovvero sottrarsi ai controlli di p.g.
Con successiva comunicazione a sua firma, convalidata dal suo difensore, il
ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare alla proposta impugnazione.
Tale esplicita volontà abdicativa del mezzo di impugnazione impone, ai sensi
degli artt. 589 e 591 -co. 1 lett. d)- c.p.p., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui
segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
dell’equa somma di euro 500,00 (cinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 25 giugno 2014

Motivi della decisione

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