Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35916 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35916 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI DIECO ANTONIO N. IL 13/07/1966
avverso la sentenza n. 1617/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
07/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 25/06/2014

RG.278-2014

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Di Dieco Antonio con atto a firma del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per calunnia;
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi di motivazione e di violazione di
legge;
osserva:
sulla questione della utilizzabilità delle dichiarazioni del ricorrente il
ricorso svolge argomenti manifestamente infondati in quanto contrari agli
ordinari principi fissati da questa corte; in tema di motivazione sviluppa
argomenti che non riguardano carenze od errori logici rilevanti in questa sede,
ma invocano una nuova valutazione non consentita in sede di legittimità.
L’inammissibilità del ricorso originario non consente di valutare i motivi
aggiunti
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Ro il 26 giugno 2014
L
nsore

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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