Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35916 del 11/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35916 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FELICIELLO DOMENICO, nato il 01/01/1956
avverso l’ordinanza n. 3492/2013 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di
ROMA del 08/11/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del dott.
Antonio Gialanella, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso, con ogni statuizione consequenziale ex art. 616 cod. proc.
pen.

Data Udienza: 11/11/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’8 novembre 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Roma
ha respinto il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 41-bis Ord Pen., da Feliciello
Domenico avverso il decreto dell’8 maggio 2013 del Ministro della Giustizia, che
aveva disposto nei suoi confronti la sospensione dell’applicazione di alcune

seconda volta il preesistente regime speciale.
1.1. Ad avviso del Tribunale, che illustrava le ragioni poste a fondamento del
decreto ministeriale e richiamava il contenuto delle doglianze mosse con il
reclamo e i principi di diritto in materia, la proroga del regime detentivo
differenziato era giustificata da plurimi elementi emergenti dagli esiti delle
informazioni degli organi investigativi e giudiziari competenti in materia di
criminalità organizzata e riguardanti il reclamante, il cui profilo criminale era
delineato dalle numerose sentenze di condanna che lo riguardavano e ne
descrivevano la risalente e organica partecipazione al sodalizio camorristico
riconducibile alla famiglia Schiavone, costituente articolazione essenziale e fra le
più ramificate e potenti all’interno del dan dei casalesi.
Era, in particolare, emerso che il reclamante, in stato di detenzione dal 1996
e in regime penitenzario differenziato ai sensi dell’art. 41-bis Ord. Pen. dal 2009,
era rimasto un soggetto di spessore camorristico di rilievo e il suo gruppo di
appartenenza era ancora operativo.
1.2. La capacità del predetto di mantenere i collegamenti con la consorteria
criminale nonostante il suo stato di detenzione era dimostrata soprattutto dalla
recente sentenza del 28 febbraio 2012 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, che lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione, in
continuazione alla pena inflitta con precedente condanna per estorsione
commessa nel 1995, per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa anche
durante il periodo di carcerazione e fino a data antecedente al 2005.
Non assumeva rilievo -al fine di escludere la capacità attuale del reclamante
di mantenere collegamenti con l’organizzazione- il mancato riconoscimento con
detta sentenza di un suo ruolo di vertice, avuto riguardo alla non emersa
sufficienza del regime ordinario di detenzione a interrompere gli indicati
collegamenti.
Altro elemento di novità rispetto al precedente decreto di proroga era
rappresentato dalla missiva, trattenuta nel maggio 2012 dal Magistrato di
sorveglianza di Cuneo, inviata al reclamante dalla moglie Abategiovanni Caterina

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regole del regime intramurario ordinario per anni due, prorogando per la

e ritenuta, per le espressioni utilizzate, un mezzo per trasmettere al coniuge
informazioni su eventi o strategie correlate all’organizzazione di appartenenza.
1.3. In base alle acquisite emergenze il Tribunale argomentava che si
configuravano tutti gli elementi per ritenere che fosse concreto il pericolo attuale
della ripresa da parte del reclamante, se riammesso al circuito detentivo
ordinario,, dei contatti con gli affiliati in libertà, mentre non erano emersi, come
evidenziato nello stesso decreto reclamato, elementi ulteriori e nuovi dimostrativi
dell’avvenuta cesura dei collegamenti in oggetto e, per l’effetto, la conseguente

Né risultava evidenziata dagli atti dell’osservazione riguardanti il reclamante,
la cui condotta carceraria era inficiata da alcuni rapporti disciplinari, alcuna
revisione critica in ordine ai reati commessi e/o alle scelte di vita devianti.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
dei suoi difensori avv.ti Marco Monaco ed Emilio Martino, l’interessato, che ne
chiede l’annullamento sulla base di unico motivo, denunciando inosservanza ed
erronea applicazione dell’art. 41-bis Ord. Pen., come modificato dalla legge n. 94
del 2009, e dell’art. 2, comma 2-bis, legge n. 279 del 2002, e mancanza e/o
apparenza della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.
proc. pen.
Secondo il ricorrente, il Tribunale, disattendendo i criteri di valutazione dei
presupposti della proroga del regime differenziato e aderendo acriticamente alle
note degli Organi giudiziari e investigativi in atti, è partito dalla infondata
premessa per cui egli sarebbe da considerare allo stato personaggio di elevato
spessore criminale, non motivando in ordine a quanto rappresentato con l’atto di
reclamo.
2.1. Ad avviso del ricorrente, che richiama e illustra i principi relativi ai
presupposti e alla funzione del regime speciale confortati da autorevole dottrina,
il Tribunale si è sottratto indebitamente ad alcuna motivazione, pur ribadita
come necessaria dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, con riguardo
agli indicati parametri di valutazione, emergendo dai rapporti informativi in atti
fatti generici e lontani nel tempo, non indicativi di effettiva permanenza a oggi
dei collegamenti interni ed esterni con le organizzazioni criminali.
Non si è, infatti, considerato che:
– l’omicidio, per il quale egli sta scontando la pena dell’ergastolo intervenuta
per mero concorso materiale, risale al 5 novembre 1990;
– nel contesto dell’operazione compiuta dalla Squadra Mobile della Questura
di Caserta nei confronti di centosette adepti del clan è stato contestato a esso
ricorrente il delitto di cui all’art. 648 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 7
legge n. 203 del 1991 fino al 2005, e non il reato associativo;
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cessazione delle esigenze di ordine e di sicurezza.

- il procedimento penale, richiamato nel decreto ministeriale nei confronti
della moglie, indagata perché fruitrice di stipendio da parte del clan, si è definito
con decreto di archiviazione;
– la misura di prevenzione personale a suo carico risale al 1984 e il
sequestro di prevenzione, cui si riferiscono gli elementi sub c), d), e) e f) del
decreto ministeriale, cui ha rinviato il decreto impugnato, è stato revocato nel
giudizio di appello;
– la condotta associativa contestata nel processo “Spartacus i” è rimasta

2.2. Tali travisamenti, nei quali sono incorsi prima il Ministro di giustizia e
poi il Tribunale di sorveglianza, hanno inciso sul presupposto funzionale richiesto
dall’art. 41-bis Ord. Pen. difettando il suo collegamento con l’associazione
camorristica e la sua capacità personale di collegamento con la stessa, in
assenza di un suo ruolo rilevante.
Né, quanto alla missiva, il Tribunale ha considerato quanto osservato
nell’atto di reclamo, che viene ritrascritto, omettendo di rendere alcuna
motivazione.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato articolata
requisitoria scritta concludendo per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Si rileva, in via preliminare, che l’art. 41-bis, comma 2-bis, legge n. 354
del 1975 (c.d. ordinamento penitenziario), sostituito dall’art. 2, legge n. 279 del
2002, e poi dall’art. 2, comma 25, lett. d), legge n. 94 del 2009, stabilisce che il
provvedimento applicativo del regime penitenziario differenziato è prorogabile
per successivi periodi, ciascuno pari a due anni, “quando risulta che la capacità
di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva,
non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione
rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del
sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non
precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore
di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di
per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i
collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della
stessa”.

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circoscritta temporalmente al luglio 1995.

L’ambito del sindacato devoluto a questa Corte, inoltre, è segnato dal
comma 2-sexies del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore
Generale presso la Corte d’appello, l’internato o il difensore possono proporre,
entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza del Tribunale per violazione di legge.
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da
intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre
che alla inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla

quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o
assolutamente inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice
di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee
argonnentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei
necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato
la decisione (tra le altre, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, dep. 10/06/2003,
Pellegrino S., Rv. 224611; Sez. 6, n. 15107 del 17/12/2003, dep. 30/03/2004,
Criaco e altro, Rv. 229305; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008,
Ivanov, Rv. 239692).

3. Nella specie, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha proceduto, con
corretta interpretazione ed esatta applicazione dei principi di diritto in materia,
come interpretati dalla giustizia costituzionale (sent. n. 349 del 1993, sent. n.
410 del 1993, ord. n. 332 del 1994, sent. n. 351 del 1996, sent. n. 376 del
1997, ord. n. 417 del 2004), fissati da questa Corte e normativizzati nel nuovo
testo dell’art.

41-bis, già sottoposto al controllo di conformità ai principi

costituzionali (sent. n. 190 del 2010), alla verifica della permanenza dei dati
indicativi della capacità di collegamento del ricorrente con la criminalità
organizzata, evidenziando gli elementi sui quali ha fondato la valutazione della
pericolosità del medesimo e della legittimità e fondatezza dell’applicazione, in
proroga, della misura in oggetto.
Il Tribunale ha, al riguardo, congruamente motivato -sottoponendo a vaglio
critico il contenuto del decreto ministeriale di proroga reclamato e richiamando le
più recenti informative degli organi preposti e specifici dati processuali- sia in
ordine al perdurante controllo esercitato dal sodalizio di appartenenza sul
territorio della provincia dei Caserta e zone limitrofe, nonostante importanti
operazioni di polizia e arresti di “personaggi eccellenti” latitanti da diverso
tempo, che anzi ne hanno confermato l’attuale operatività; sia con riferimento
alla biografia penale del reclamante, che in quel sodalizio ha rivestito un ruolo di
rilievo che ha mantenuto, desunta dai gravi e ripercorsi precedenti penali e dagli
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mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei

esiti delle indicate informative; sia in relazione all’attualità del pericolo per le
esigenze di ordine e di sicurezza, risultando lo stesso concretamente in grado di
mantenere una perdurante posizione di collegamento rispetto al contesto
associativo di riferimento, avuto riguardo, in particolare e con profili di novità
rispetto al precedente decreto di proroga, alla sua partecipazione all’associazione
(accertata con sentenza del 28 febbraio 2012) anche in costanza di detenzione e
fino al 2005, e al contenuto della recente missiva, inviata al medesimo dalla
moglie e trattenuta nel maggio 2012 dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo; sia

continuato a mantenere in carcere condotte antisociali e antigiuridiche,
rendendosi responsabile di infrazioni disciplinari; sia in relazione all’assenza di
segnali di rottura del patto associativo criminoso con scelta dissociativa e alla
mancata emergenza di segnali di revisione critica rispetto al passato deviante.

4. A fronte di tali emergenze, rapportate a specifiche circostanze di fatto e
ritenute, in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, giustificative
delle restrizioni trattamentali applicate in regime di proroga e funzionati rispetto
alle indicate finalità di salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, il
ricorrente oppone non fondate quanto generiche doglianze.
Le censure svolte ripetono, infatti, in questa sede di legittimità, i rilievi e le
deduzioni, già enunciati in sede di merito, di diffuso dissenso rispetto al
contenuto del decreto ministeriale reclamato; denunciano, senza opporre una
condivisibile diversa interpretazione dei principi normativi, l’insussistenza dei
presupposti per l’applicazione in proroga del regime detentivo differenziato;
segnalano, con inammissibili incursioni nel merito, in ogni caso ostacolate dalla
limitazione normativa del sindacato di legittimità, la non condivisa
interpretazione del valore attribuito a circostanze di fatto che si assumono non
precisamente ricostruite e non correttamente valutate; contrappongono
precisazioni ai dati di fatto riferiti nei rapporti informativi e richiamati nel decreto
ministeriale, assumendo incorsi travisamenti senza dimostrare il carattere
risolutivo delle circostanze rappresentate e la loro incidenza sulla tenuta
informativa e logica della decisione, e incorrono nel vizio di aspecificità poiché,
astraendo dall’adeguatezza delle risposte ricevute sui punti essenziali
specificamente valorizzati dal Tribunale, omettono una precisa e concreta
correlazione con le ignorate ragioni della ritenuta pregnanza della recente
condanna del ricorrente per la partecipazione al sodalizio criminoso, protrattasi
fino al 2005, nonostante la detenzione ininterrotta fin dal 1996; tralasciano, non
contestandoli, gli esiti del trattamento penitenziario, e trascurano il motivato e
specifico richiamo alla decisione di trattenimento della missiva, adottato in sede

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in relazione ai risultati dell’osservazione penitenziaria, avendo il reclamante

giudiziaria dal competente Magistrato di sorveglianza, e alle ripercorse ragioni
della decisione, limitandosi a enunciare argomenti già illustrati al giudice a quo.

5. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, per le esposte
considerazioni, segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità, al versamento a favore della Cassa
delle ammende di sanzione pecuniaria che appare congruo determinare in euro

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

1.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

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