Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35915 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35915 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPENGA SERGIO N. IL 18/11/1983
avverso la sentenza n. 1089/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
03/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
tEFANO;

Data Udienza: 25/06/2014

RG.264-2014

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Spenga Sergio
personalmente avverso la
sentenza sopra indicata che lo condannava per evasione ed altro;
rilevato che con tale ricorso si deducefidifetto di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Ro il 26 giugno 2014
L’
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IN CANCELLERIA

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Il Funzionerio Giudiziario
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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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