Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35914 del 30/10/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35914 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBBLICA presso CORTE
APPELLO di FIRENZE
nei confronti di:
PUCA BRUNO, nato il 07/08/1958
avverso l’ordinanza n. 3718/2013 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di
FIRENZE del 21/01/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Alfredo Pompeo
Viola, che ha chiesto annullarsi l’ordinanza impugnata con rinvio al
Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo esame.

Data Udienza: 30/10/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 gennaio 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze
ha concesso a Puca Bruno la riabilitazione in relazione alle sentenze emesse dalla
Corte di appello di Firenze in data 19 maggio 1982 e 18 aprile 1985, già
definitive, e a due sentenze, pure divenute irrevocabili, emesse dalla Pretura di

Il Tribunale, che ha rigettato la richiesta con riguardo alle sentenze sub 3),
7) e 8) del certificato del casellario giudiziale, rilevava, a ragione della decisione,
che:
– erano decorsi i tempi previsti dall’art. 179 cod. pen. dal giorno in cui le
pene principali erano state eseguite o in altro modo estinte;
– l’interessato aveva nel frattempo dato prove effettive e costanti di buona
condotta, avuto riguardo all’assenza di precedenti penali per fatti successivi
all’ultimo reato accertato a suo carico nel 2001 e di procedimenti pendenti, e alla
nota dei Carabinieri di Livorno del 7 novembre 2013 in ordine alla mancanza nel
triennio precedente di segnalazioni nei suoi confronti nella banca dati dello SDI o
di altri rilievi negativi;
– l’interessato aveva pagato le spese processuali, ove dovute, o ottenuto
l’annullamento del debito da parte dell’Intendenza di Finanza;
– non ricorrevano le condizioni ostative indicate dall’art. 179, comma 6, n. 1
e 2, cod. pen., non essendo state applicate all’istante misure di sicurezza, né
avendo il medesimo obbligazioni civili da adempiere in conseguenza dei reati
commessi.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte di appello di Firenze, che ne chiede l’annullamento con
riferimento a tutte le sentenze per cui è stata concessa la riabilitazione e, in
subordine, con riferimento alle sentenze della Pretura di Pistoia – sezione
distaccata di Monsummano del 28 novembre 1995 e della Corte di appello di
Firenze del 19 maggio 1982, sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo il Procuratore ricorrente denuncia inosservanza ed
erronea applicazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,
con riferimento all’avvenuta concessione della riabilitazione in relazione alle
decisioni indicate nell’ordinanza sull’erroneo presupposto dell’esistenza della
prova che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

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Pistoia – sezione distaccata di Monsummano il 28 novembre 1985.

Secondo il ricorrente, il giudice ai fini della riabilitazione deve accertare non
tanto l’assenza di elementi negativi, come la mancanza di pendenze giudiziarie,
quanto la sussistenza di prove effettive e costanti di buona condotta, mentre il
Tribunale si è basato solo sull’assenza di ulteriori condanne penali successive al
2001, di procedimenti pendenti e di segnalazioni nella banca dati nel triennio
precedente.
Né il Tribunale poteva limitarsi ad acquisire notizie con riferimento all’ultimo
triennio, dovendo tener conto anche dell’intero periodo fino alla data della

2.2. Con il secondo motivo il Procuratore ricorrente denuncia inosservanza
ed erronea applicazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., con riferimento all’avvenuta concessione della riabilitazione in
relazione alle decisioni indicate nell’ordinanza, pur in assenza della prova
dell’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati o della prova della
impossibilità di adempierle.
Secondo il ricorrente, la decisione del Tribunale, che ha escluso la
sussistenza di obbligazioni civili da adempiere in conseguenza dei reati
commessi, perché concernenti violazioni della disciplina degli stupefacenti o
anche reati contro il patrimonio perché “molto lontani nel tempo”, è in evidente
contrasto con la disciplina normativa, poiché ai fini della riabilitazione non rileva
la circostanza che le persone offese non si siano costituite parti civili nel processo
o non abbiano chiesto ristoro dei danni patiti o che sia maturato il termine di
prescrizione delle stesse obbligazioni.
L’attivarsi del reo al fine della eliminazione, per quanto possibile, delle
conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa ha, infatti, valore
dimostrativo di emenda del condannato, che al contrario ha dimostrato, nella sua
istanza, totale disinteresse per le parti lese, nulla deducendo in ordine alla
possibilità, difficoltà o impossibilità del doveroso risarcimento.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, concludendo per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata,
attesa la fondatezza di entrambi i motivi del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve premettersi in diritto che la riabilitazione è un istituto che ha come
risultato la reintegrazione del condannato nella sua capacità giuridica, che si

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(7’7″

decisione.

consegue mediante l’estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali
derivanti dalla condanna penale, a norma dell’art. 178 cod. pen.
2.1. Atteso detto risultato, la riabilitazione è possibile, ai sensi del
successivo art. 179 cod. pen., se, in presenza degli altri requisiti di legge, il
condannato abbia mostrato di avere tenuto buona condotta con fatti positivi e
costanti di emenda e di ravvedimento, dopo la condanna e fino alla data della
decisione sulla istanza presentata (tra le altre, Sez. 1, n. 1274 del 27/02/1996,
dep. 28/05/1996, Politi, Rv. 204698; Sez. 1, n. 1507, del 17/12/2012,

dep. 09/10/2014, P.G. in proc. Secondo, Rv. 260517), dovendo la valutazione
del comportamento tenuto dall’interessato essere attuata globalmente e non
essere limitata al periodo minimo fissato dalla legge, che, in coerenza alla natura
costitutiva, e non dichiarativa, del provvedimento concessorio rappresenta
esclusivamente il “momento” a partire dal quale è possibile depositare l’istanza
tesa al riconoscimento della riabilitazione, e non il periodo cui è rapportata la
concedibilità del beneficio.
2.2. Ai fini del conseguimento della riabilitazione, l’adempimento delle
obbligazioni civili derivanti dal reato è, inoltre, condizione prevista dalla legge e
discende direttamente dalla commissione del fatto costituente reato, a
prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione circa la struttura dell’illecito,
quale illecito di danno o di pericolo; circa il fatto che non vi sia stata nel processo
penale costituzione di parte civile e alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni
civili conseguenti al reato o che le parti lese non abbiano azionato proprie
pretese civilistiche (tra le altre, Sez. 5, n. 4731 del 08/10/1999,
dep. 31/01/2000, Agostini M., Rv. 215749; Sez. 1, n. 48148 del 18/11/2008,
dep. 24/12/2008, Maggi, Rv. 242809; Sez.1, n. 4743 del 30/11/2011, dep.
20/12/2011, P.G. in proc. Fieromonte, Rv. 251421), o circa l’eventuale
maturazione del termine di prescrizione delle stesse obbligazioni (Sez.1, n.
45765 del 25/11/2008, dep. 11/12/2008, Piedigaci, Rv. 242340).
L’attivarsi del condannato al fine della eliminazione, per quanto possibile,
delle conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa ha, infatti,
valore dimostrativo di emenda dello stesso (tra le altre, Sez. 5, n. 4731 del
08/10/1999, dep. 31/01/2000, Agostini M., Rv. 215748; Sez. 1, n. 9755 del
27/01/2005, dep. 11/03/2005, Fortuna, Rv. 231589; Sez. 1, n. 16026 del
12/04/2006, dep. 10/05/2006, P.G. in proc. Luodiyi, Rv. 234135; Sez. 1, n.
7752 del 16/11/2011, dep. 28/02/2012, Liberatore, Rv. 252412), a cui carico è
l’onere di dimostrare, in funzione di detto valore, di avere fatto quanto in suo
potere per adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato ovvero di
dimostrare l’impossibilità di adempiervi (tra le altre, Sez. 1, n. 17952 del
30/03/2004, dep. 16/04/2004, Martinoli, Rv. 228291; Sez. 1, n.6704 del
4

dep. 11/01/2013, Carnaghi, Rv. 254251; Sez. 1, n. 42066 del 04/04/2014,

02/12/2005, dep. 22/02/2006, Pettenati, Rv. 233406; Sez. 1, n. 4089 del
07/01/2010, dep. 01/02/2010, De Stasio, Rv. 246052; Sez. 1, n. 35630 del
04/05/2012, dep. 18/09/2012, Critti, Rv. 253182; Sez. 1, n. 4004 del
09/01/2014, dep. 29/01/2014, P.G. in proc. Pollero, Rv. 259141).
Tale impossibilità di adempimento ricomprende, in particolare, tutte le
situazioni non addebitabili al condannato istante per la riabilitazione, che gli
impediscano l’esatta osservanza dell’obbligo cui è tenuto per conseguirla, non
potendosi frapporre ingiustificato ostacolo al suo reinserimento sociale, qualora

altre, Sez. 3, n. 685 del 11/02/2000, dep. 31/03/2000, Fortin, Rv. 216156; Sez.
1, n. 4429 del 16/06/2000, dep. 16/10/2000, P.G. in proc. Grigolin, Rv.
217240).

3. Di tali principi, che il Collegio condivide e riafferma, non è stata fatta
corretta applicazione.
3.1. L’ordinanza impugnata, invero, ha esaurito la sua motivazione -dopo il
rilievo del decorso del termine previsto dall’art. 179 cod. pen. dal giorno della
esecuzione o estinzione delle pene principali inflitte con le sentenze oggetto del
suo positivo apprezzamento- nella rilevata constatazione dell’assenza di ulteriori
condanne dell’istante successive al 2001 e di pendenze giudiziarie a suo carico, e
nella rilevata emersa insussistenza, attraverso l’acquisita nota informativa del 7
novembre 2013 dei Carabinieri di Livorno, di segnalazioni nella banca dati o di
altri rilievi negativi nei confronti del medesimo nel triennio precedente l’operata
verifica.
In tal modo, come fondatamente dedotto con il primo motivo del ricorso, il
Tribunale non solo si è limitato a valorizzare l’assenza di elementi negativi,
invece che apprezzare, e farne oggetto di compiuta valutazione, elementi
concreti riferiti a fatti specifici, dimostrativi della correttezza o meno del
comportamento dell’istante e del suo sopravvenuto o meno ravvedimento, ma ha
ritenuto esaustiva una verifica -che non trova spazio nel testo normativo e nella
coerente lettura operatane, né è altrimenti giustificata- circoscritta all’ultimo
triennio antecedente le stesse disposte, acquisite e recepite informazioni, in
luogo di procedere al doveroso controllo valutativo della ricorrenza del
presupposto della buona condotta, in termini di effettività e di costanza, esteso
al complessivo arco temporale compreso tra l’esecuzione o estinzione delle pene
inflitte e la data della decisione sulla istanza.
3.2. Né l’affermazione che l’istante non aveva obbligazioni civili da
adempiere in relazione ai reati commessi e la specificazione di essa, attraverso il
riferimento alla natura dei reati ovvero alla loro risalenza nel tempo, si
sottraggono alle censure opposte con il secondo motivo del ricorso.

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abbia dato prova, con la buona condotta tenuta, di esserne meritevole (tra le

La contenuta disamina svolta è, infatti, del tutto incoerente rispetto ai
predetti condivisi principi di diritto afferenti ai presupposti della riabilitazione e
non è esaustiva e logica -a fronte peraltro della omessa prospettazione di fatti
impeditivi da parte del condannato riabilitando, che al contrario ha rappresentato
in istanza di prestare regolare attività lavorativa- rispetto alle valutazioni da
compiersi, al fine del giudizio di nneritevolezza, circa la condotta del medesimo
anche con riguardo alla manifestazione del suo impegno risarcitorio, alle
situazioni di fatto impeditive del suo assolvimento e alla loro imputabilità a lui

persona offesa.

4. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato e rinviato al
Tribunale di sorveglianza di Firenze, che procederà a nuovo esame tenendo
presenti gli indicati principi di diritto e i formulati rilievi.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Firenze.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

stesso e/o alla loro dipendenza dalla irreperibilità o da altra condotta della

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