Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35913 del 30/10/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35913 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANNAVALE GIUSEPPE, nato il 04/06/1957
avverso l’ordinanza n. 1491/2013 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di
CATANZARO del 16/01/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Giulio Romano,
che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Data Udienza: 30/10/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 gennaio 2014, depositata il 21 gennaio 2014, il
Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l’istanza proposta da
Cannavale Giuseppe, tesa a ottenere la riabilitazione in relazione alla condanna
alla pena di euro nnillecentoquaranta di ammenda, inflittagli con decreto penale
del 12 settembre 2007 del Tribunale di Foggia, esecutivo 11 ottobre 2008, per

dei lavoratori sul luogo di lavoro, commessa nel 2006.
Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, la carenza del requisito della
buona condotta, poiché la segnalazione dell’istante nel 2011 per turbata libertà
degli incanti in concorso, emersa dalla nota informativa in atti e valutata
congiuntamente al titolo in esame, era significativa di una tendenza del
medesimo a operare nel settore imprenditoriale di appartenenza in violazione di
regole fondamentali di tutela della concorrenza e della sicurezza.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione per mezzo
del suo difensore, con atto depositato il 26 marzo 2014, l’interessato Cannavale,
chiedendone l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale si duole della
omessa concessione della chiesta riabilitazione in presenza dei requisiti previsti
dall’art. 179 cod. pen., mentre il Tribunale ha escluso il requisito della sua buona
condotta sulla base di una mera segnalazione, non costituente neppure indizio
circa la sua eventuale responsabilità e non seguita da alcun atto ulteriore.
Sussiste, secondo il ricorrente, anche il vizio di mancanza, contraddittorietà
e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen., poiché l’ordinanza è solo apparentemente motivata avendo
richiamato una vecchia informativa di P.S. senza precisare se da essa fosse o no
derivato un procedimento penale o vi fossero stati comunque ulteriori sviluppi.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, concludendo per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per la sua
tardività.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo, essendo
stato presentato oltre il termine previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod.
proc. pen., applicabile nella specie in forza del richiamo contenuto nell’art. 666,
comma 6, cod. proc. pen., a sua volta richiamato dall’art. 678 cod. proc. pen.

2

violazione delle norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute

1.1. Si rileva, invero, in diritto, che questa Corte, intervenendo -a seguito
dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale- sulla questione
processuale indotta dal disposto dell’art. 236, comma 2, disp. att. coord. e trans.
cod. proc. pen., secondo cui “nelle materie di competenza del tribunale di
sorveglianza continuano a osservarsi le disposizioni processuali della legge 26
luglio 1975 n.354 diverse da quelle contenute nel capo II-bis del titolo II della
stessa legge”, ha fissato il condiviso principio di diritto alla cui stregua, nel caso
di provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza, con la procedura di

il termine per proporre ricorso per cassazione non sia quello di dieci giorni
previsto dall’art.

71-ter della citata legge, e non più operante in quanto

ricompreso nel capo II-bis del titolo II, ma quello ordinario di quindici giorni
previsto per tutti i provvedimenti di camera di consiglio dall’art. 585, comma 1,
lett. a), cod. proc. pen., indubbiamente ricompreso fra le “disposizioni sulle
impugnazioni” richiamate nel comma 6 del menzionato art. 666 cod. proc. pen.
(tra le altre, Sez. 1, n. 292 del 12/01/1999, dep. 22/03/1999, Forti, Rv. 212710;
Sez. 1, n. 1351 del 19/03/1991, dep. 11/04/1991, Cinque, Rv. 186904).
Segue a tali rilievi che -poiché l’indicato art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
dispone che l’ordinanza “è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai
difensori, che possono proporre ricorso per cassazione”-

l’indicato termine

decorre da tale momento, peraltro comune ai procedimenti in camera di consiglio
(artt. 127, comma 7, e 586, comma 2, lett. a, cod. proc. pen.).
1.2. Risulta in fatto dall’attestazione del direttore amministrativo allegata
all’ordinanza impugnata che la stessa è stata notificata al ricorrente e al suo
difensore il 29 gennaio 2014 e dalla indicazione, operata dal ricorrente nel suo
ricorso senza peraltro contestare la detta emergenza, che l’ordinanza è stata
notificata il 25 febbraio 2014.
1.3. Rispetto a tale seconda data, e a maggior ragione rispetto alla prima, il
ricorso per cassazione proposto il 26 marzo 2014, oltre il termine di decadenza
di quindici giorni fissato per l’impugnazione dell’ordinanza emessa in seguito a
procedimento in camera di consiglio, è pertanto da considerare tardivo.
Per la rilevata tardività del ricorso, l’impugnazione è inammissibile ai sensi
dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e, quindi, preclusiva di ogni
ulteriore verifica in ordine alle ragioni della impugnazione.

2. Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la
colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.

3

cui all’art. 666 cod. proc. pen., richiamata dall’art.678, comma 1, stesso codice,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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