Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35913 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35913 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUCA GIUSEPPE N. IL 25/12/1940 parte offesa nel procedimento
c/
SCORVAGLIERI PLACIDO N. IL 19/11/194t
GRIGOLI ANGELA N. IL 28/04/1950
avverso l’ordinanza n. 9441/2012 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
19/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita 1 relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEF O;

Data Udienza: 25/06/2014

RG.183-2014

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Luca Giuseppe quale persona offesa
personalmente avverso la ordinanza di archiviazione sopra indicata e letta
l’ulteriore memoria;
rilevato che con tale ricorso si deducKrizi di merito della decisione
rilevato che l’ordinanza di archiviazione è ricorribile solo per violazione delle
regole del contraddittorio
il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto sviluppa motivi non ammessi
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Rom l 6 giugno 2014
L’es
ore
irpr sidente

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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