Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35912 del 30/10/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35912 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STEFANON ELISABETTA, nata il 05/05/1963
avverso l’ordinanza n. 232/2013 GIP TRIBUNALE di VENEZIA del
28/02/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
letta la requisitoria del Procuratore Generale dott. Gabriele
Mazzotta, che ha concluso chiedendo annullarsi l’ordinanza
impugnata con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Venezia per nuovo
esame.

Data Udienza: 30/10/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 febbraio 2014, il G.i.p. del Tribunale di Venezia, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da Stefanon
Elisabetta, volta all’applicazione della continuazione tra i reati di omesso
versamento dell’IVA con riferimento agli anni di imposta 2006 e 2007, di cui a
due decreti penali di condanna, rilevando, a ragione della decisione, che l’istante,

delle gravissime difficoltà economiche in cui si era trovata la società Stefanon
S.a.s., della quale era rappresentante legale, aveva implicitamente riconosciuto
di avere preso distinte e separate decisioni dopo aver considerato la concreta e
attuale situazione economica, e rappresentando che mancava un concreto
interesse al riconoscimento della continuazione in capo all’istante, che aveva
pagato la pena pecuniaria, che sarebbe stata equa anche se fosse stata ritenuta
la continuazione tra i reati.
Con la stessa ordinanza il G.i.p. ha rigettato anche la richiesta di
concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del
casellario giudiziale, concedibile in sede esecutiva solo se non poteva essere
concesso in sede di cognizione per superamento del limite di pena di cui all’art.
175 cod. pen., in cui erano state poi ricondotte in detta sede per il
riconoscimento della continuazione, anche evidenziando che tale beneficio era in
ogni caso espressamente previsto dagli artt. 24 e 25 d.P.R. n. 313 del 2002.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Maria Giulia Turchetto, l’interessata, che ne chiede
l’annullamento sulla base di due motivi, cui premette in fatto il richiamo al
contenuto della sua richiesta di riconoscimento della disciplina della
continuazione tra i reati oggetti dei due decreti penali di condanna, emessi a suo
carico e divenuti definitivi per mancata opposizione, rimarcando il suo interesse a
tale riconoscimento, nonostante l’avvenuta esecuzione delle pene inflitte.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia inosservanza o erronea
applicazione dell’art. 81 cod. pen., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ,
cod. proc. pen., e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione.
Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dal G.i.p., essa,
avendo espressamente affermato che le omissioni erano dipese da un unico
momento volitivo derivato dalla gravissima situazione economica in cui la sua
società si era trovata, non poteva implicitamente negare l’unicità della volizione
iniziale.

2

assumendo di essere stata “costretta” a commettere detti reati in dipendenza

Né l’ordinanza ha valutato in concreto la sussistenza della unicità del
disegno criminoso, finendo con il rappresentare l’erroneo convincimento che non
fosse configurabile nemmeno in astratto la continuazione tra più violazioni
successive in relazione al reato di omesso versamento IVA dipendente da
difficoltà economiche, senza considerare che i reati ascritti sono di natura dolosa
e che nel reato continuato le azioni successive alla prima devono essere sorrette,
di volta in volta, da singole determinazioni, identificandosi gli elementi unificanti
del reato continuato nella rappresentazione anticipata e nella unicità dello scopo.

non è stata valutata, era sussistente e andava rinvenuto nella sua volontà di
proseguire l’attività e di riprendersi dalle difficoltà.
A tal fine essa ha previsto e accettato sin dalla prima violazione di non
effettuare, per un periodo indeterminato, i versamenti dell’IVA, che avrebbe
saldato con il miglioramento della situazione economica, mentre la messa in
liquidazione della società è conseguita alla presa d’atto della impossibilità di
raggiungere l’obiettivo sperato.
Né il Giudice ha considerato la breve distanza cronologica tra le due
violazioni, non interrotta da atti di indagine né da alcuna pronuncia, l’identità
delle modalità della condotta e l’omogeneità delle norme violate.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia inosservanza dell’art. 671
cod. proc. pen., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., e
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Secondo la ricorrente, che rimarca la ravvisabilità del suo interesse al
riconoscimento della continuazione, nonostante l’avvenuta esecuzione delle pene
inflitte, nella finalità di potere imputare, sussistendone i presupposti e secondo i
principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, ad altra condanna la pena di
fatto espiata oltre la misura rideterminata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., e
di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di
dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato, l’ordinanza impugnata è
incorsa nei denunciati vizi per avere escluso un suo concreto interesse al
riconoscimento del vincolo della continuazione, mentre essa, che continua a
ricoprire la carica di rappresentante legale di altra società che partecipa a gare
per l’affidamento di lavori pubblici, ha evidente interesse a imputare la pena
espiata a unico reato in relazione alla valutazione della moralità professionale
prevista dall’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, concludendo per l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo
esame allo stesso Giudice, stante la fondatezza del ricorso.

3

Nella specie, ad avviso della ricorrente, lo scopo unitario, la cui esistenza

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, le cui deduzioni e osservazioni sono infondate o generiche,
deve essere rigettato.

2. A norma dell’art. 671 cod. proc. pen. il giudice dell’esecuzione può
applicare in executivis l’istituto della continuazione nel caso di più sentenze o
decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa

2.1. Secondo principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, per la
configurabilità della continuazione è necessaria un’unica complessa deliberazione
preventiva, definita nei suoi dati essenziali, alla quale segua, per ogni singola
azione, una deliberazione specifica, mentre deve escludersi che un programma
solo generico di attività delinquenziale da sviluppare nel tempo secondo
contingenti opportunità o un mero sistema di vita siano idonei a far riconoscere il
rapporto descritto nell’art. 81 cod. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 44862 del
05/11/2008, dep. 02/12/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 5, n. 49476 del
25/09/2009, dep. 23/12/2009, Notaro, Rv. 245833; Sez. 2, n. 40123 del
22/10/2010, dep. 12/11/2010, Marigliano, R. 248862; Sez. 1, n. 11564 del
13/11/2012, dep. 12/03/2013, Daniele, Rv. 255156; Sez. 1, n. 39222, dep.
24/09/2014, B., Rv. 260896), rilevando la generica deliberazione di reiterare
comportamenti penalmente illeciti soltanto, in quanto espressiva di un’attitudine
soggettiva a violare la legge, a fini del tutto diversi -e negativi per il reo- come la
recidiva e l’abitualità criminosa (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012,
dep. 20/03/2012, Abbassi, Rv. 252950).
La prova di detta congiunta previsione -ritenuta meritevole di trattamento
sanzionatorio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si
determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di
spinte criminose indipendenti e reiterate- deve essere di regola ricavata, poiché
attiene alla “inesplorabile interiorità psichica” del soggetto, da indici esteriori
significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle
condotte poste in essere (tra le altre, Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008,
dep. 16/04/2009, Di Maria, Rv. 243632).
2.2. Indici esteriori apprezzabili vanno individuati in elementi costituiti dalla
distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei
reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle
condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, citata), senza
che ciascuno di essi, singolarmente considerato, costituisca indizio necessario di
una unitarietà progettuale degli illeciti, mentre, aggiunto a un altro, incrementa
la possibilità dell’accertamento dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso,
4

persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati.

in proporzione logica corrispondente all’aumento di circostanze indiziarie
favorevoli (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, dep. 07/04/2010, Bonasera, Rv.
246838).
In tal modo, di per sé l’omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale
di alcune di esse, seppure indicative di una scelta delinquenziale, non
consentono, da sole, di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive
risalenti a un’unica deliberazione di fondo (tra le altre, Sez. 3, n. 21496 del
02/05/2006, dep. 21/06/2006, Moretti, Rv. 235523; Sez. 3, n. 3111 del

l’identità del disegno criminoso deve essere negata qualora la successione degli
episodi sia tale da escludere, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso
funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la preventiva programmazione
dei reati, ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente
rispetto a quello cronologicamente anteriore (tra le altre, Sez. 6, n. 44214 del
24/10/2012, dep. 14/11/2012, Natali, Rv. 254793).
2.3. L’applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva
impone, pertanto, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica
verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti.
A tal fine la “cognizione” del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di
possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio

i

delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono
essere in continuazione (sentenze allegate, o da acquisire

ex officio ai sensi

dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen.) e, attraverso il loro raffronto, alla luce
delle ragioni enunciate dall’istante (tra le altre, Sez. 5, n. 18586 del 04/03/2004,
dep. 22/04/2004, D’Aria, Rv. 229826; Sez. 5, n. 9180 del 29/01/2007, dep.
02/03/2007, Aloisio e altri, Rv. 236261; Sez. 1, n. 14188 del 30/03/2010, dep.
14/04/2010, Russo, Rv. 246840; Sez. 5, n. 37337 del 29/04/2011,
dep. 14/10/2011, Castellano, Rv. 250929), incombendo, invece, all’autorità
giudiziaria il compito di procedere, ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc.
pen., ai relativi accertamenti con l’acquisizione di documenti e informazioni e
l’assunzione, ove occorra, di prove nel contraddittorio delle parti, e alla
successiva valutazione circa l’esistenza delle condizioni (tra le altre, Sez. 5, n.
4692 del 14/11/2000, dep. 18/12/2000, Sciuto M., Rv. 219253; Sez. 1, n.
34987 del 22/09/2010, dep. 28/09/2010, Di Sabatino, Rv. 248276).
2.4. La valutazione, poi, circa la sussistenza dell’unicità del disegno
criminoso costituisce questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di
merito, che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da
adeguata motivazione (tra le altre, Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007,
dep. 28/06/2007, Coluccia, Rv. 237014; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012,
dep. 28/12/2012, Pappalardo, Rv. 254006).
5

(

20/11/2013, dep. 23/01/2014, P., Rv. 259094), con la conseguenza che

3. Il Giudice dell’esecuzione, nel caso di specie, ha correttamente
interpretato il parametro normativo di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen. e, con
motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta
applicazione dei suddetti condivisi principi.
Nell’ordinanza si è, invero, evidenziato, sulla scorta di dati, coerenti rispetto
alle risultanze dei provvedimenti esaminati e congrui rispetto alla
dell’istituto della continuazione,

ratio

l’iter logico seguito per escludere, nel caso

di omesso versamento dell’IVA per gli anni d’imposta 2006 e 2007, in relazione
ai quali sono stati emessi, a carico della ricorrente, due distinti decreti penali di
condanna, descritti nella istanza introduttiva e a essa allegati, divenuti definitivi
rispettivamente il 7 aprile 2010 e il 28 novembre 2011.
3.1. Il Giudice, che ha ripercorso le ragioni della richiesta, ha, in particolare,
valorizzato l’univoca emergenza traibile dalla stessa prospettazione di dette
ragioni, alla cui stregua la ricorrente si è trovata costretta alle omissioni
ascrittele per le gravissime difficoltà economiche in cui si era venuta a trovare la
società a essa riconducibile, e, con ragionevoli argomentazioni, ha apprezzato
detto dato come implicita, ma esaustiva dimostrazione della carenza della unicità
e originarietà del programma criminoso per essere le omissioni annuali
conseguenti a determinazioni correlate alla

“considerazione della concreta e

attuale situazione economica”.
3.2. Tale sintesi conclusiva -che, mantenuta nei limiti di una plausibile
opinabilità di valutazione, rimarca ed esprime l’ontologica incompatibilità della
occasionalità della condotta, generata da eventi non prevedibili ab origine, con
l’istituto della continuazione rettamente inteso, impedendone il riconoscimento, e
la non confondibilità del programma generico, che giustifica la reiterazione nel
tempo della condotta criminosa, con la identità e originarietà del disegno
criminoso che presiede a detto istituto- resiste alle censure di cui al primo
motivo del ricorso.
Le censure, formulate sotto il duplice profilo della incorsa violazione di legge
e dell’incorso vizio motivazionale, si risolvono, invero, in deduzioni di dissenso
rispetto alla disamina svolta, e, mentre denunciano in termini generici
insussistenti carenze interpretative e motivazionali, corrispondono ad alternative
letture di merito di elementi già apprezzati ovvero ritenuti subvalenti nel discorso
giustificativo con logica analisi fattuale, sottratta a sindacato di legittimità, oltre
a esprimere -nel riferimento all’ottica criminale che ha caratterizzato la reiterata
condotta omissiva della ricorrente in vista di una sperata ripresa economica- la
connotazione soggettiva della personalità della stessa in rapporto a scelte di vita
ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti di analoga natura,
6

concreto, la riconducibilità a un sottostante originario disegno criminoso dei reati

inidonee, sul piano giuridico, come già rilevato, a riconoscere, in capo alla
medesima, un disegno criminoso unitario, e, quindi, a giustificare il trattamento
sanzionatorio relativo.

4.

Né inducono a diversa riflessione le deduzioni difensive, oggetto del

secondo motivo del ricorso, relative all’interesse della ricorrente al
riconoscimento della continuazione, da ritenere all’evidenza soccombenti a fronte
dei rilievi, che escludono la fondatezza della richiesta nel merito, svolti

5. Al rigetto del ricorso del ricorso segue per legge la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

nell’ordinanza e assorbenti rispetto a ulteriori e non decisive considerazioni.

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