Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35912 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35912 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRARIO ARMANDO DINO N. IL 31/08/1967
avverso la sentenza n. 5182/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
01/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 25/06/2014
RG.141-2014
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Ferrario Armando Dino personalmente avverso
la sentenza sopra indicata che lo condannava per calunnia;
rilevato che con tale ricorso si deduce vizio di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammend
Ro 11 26 giugno 2014
ore
IN
1 4 460 2014
Il Funzionario Giudiziario
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE