Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35910 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35910 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUCERO RUGEL ORLIN VLADIMIR N. IL 02/06/1971
avverso la sentenza n. 4047/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
23/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
e–A- 4-;-,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
0-1,Q

Udito, per la parte civile, l ‘Avv
Uditi difensor Avv.

e-si/k)

Geít-.5

Data Udienza: 07/05/2015

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 23.4.2014 la Corte d’appello di Genova confermava la sentenza del
Tribunale di Genova del 24.9.2012 appellata da LUCERO RUGEL ORLIN VLADIMIR, con la quale
il predetto era stato condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di reclusione
ed euro 3.500,00 di multa per il reato di cui all’art.22/12 D.L.vo 286/1998, perché aveva
occupato alle dipendenze della propria ditta IMPRESA EDILE ORLIN il lavoratore straniero di
nazionalità ecuadoriana Chevez Aguirre Victor Xavier, privo di permesso di soggiorno;
accertato il 9.7.2010.

un controllo presso un esercizio commerciale in Genova, rilevava che l’imputato, titolare di
un’impresa edile, con l’ausilio di due lavoratori, stava effettuando in detto esercizio
commerciale lavori di tinteggiatura e sistemazione; uno dei suddetti lavoratori, identificato nel
sopra indicato Chevez Aguirre, risultava essere straniero e privo di permesso di soggiorno.
L’imputato si era giustificato asserendo che il suddetto lavoratore straniero non lavorava alle
sue dipendenze, in quanto, benché da lui scelto, doveva essere il titolare del locale in cui si
stavano effettuando i lavori che avrebbe dovuto assumerlo e pagarlo direttamente.
I giudici di merito non credevano alla giustificazione dell’imputato, poiché dalle dichiarazioni
rese dal suddetto lavoratore straniero era emerso che lo stesso aveva avuto rapporti
esclusivamente con l’imputato ed era stato pagato a giornata dallo stesso.
La Corte di merito riteneva irrilevante il fatto che l’imputato avesse confidato – come sostenuto
nei motivi d’appello – nella volontà del titolare del locale di assumere direttamente il lavoratore
straniero, perché ciò avrebbe solo aggiunto alla responsabilità dell’imputato anche quella del
titolare del locale.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, chiedendone
l’annullamento per erronea applicazione della legge penale e per vizio di motivazione.
Secondo il difensore, l’imputato si era reso responsabile solo di intermediazione di
manodopera, che non comportava la responsabilità per il reato ascrittogli, essendo questa
prevista solo nei confronti del datore di lavoro, che nel caso in questione doveva identificarsi

Secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado, l’Ispettorato del lavoro, nel corso di

nel titolare del locale dove si stavano effettuando i lavori.
Anche secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di lavoro si era affermato, secondo il
ricorrente, il principio che il vero datore di lavoro è quello che effettivamente utilizza le
prestazioni lavorative, anche se i lavoratori sono stati formalmente assunti da altri.
La Corte d’appello non aveva inoltre considerato che l’errore in cui era caduto l’imputato – il
quale aveva creduto che il lavoratore straniero sarebbe stato assunto dal committente dei
lavori – escludeva, oltre al dolo, anche la punibilità, poiché cadeva su una legge diversa da
quella penale.

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/70

CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
In base alle risultanze, i Giudici di merito hanno accertato che Chevez Aguirre Victor Xavier era
stato assunto dall’imputato, titolare di un’impresa edile, alle dipendenze del quale stava
effettuando (insieme ad altro dipendente dell’imputato ed allo stesso imputato) lavori di
tinteggiatura e sistemazione di un esercizio commerciale.
Quanto sopra, in particolare, era risultato da un controllo eseguito dall’Ispettorato del lavoro in
un esercizio commerciale dove erano in corso lavori edili e da quanto dichiarato dal suddetto

aver avuto rapporti esclusivamente con l’imputato, dal quale veniva retribuito a giornata.
Il fatto integra il delitto contestato che punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno.
I motivi di ricorso si fondano esclusivamente sulle giustificazioni, peraltro del tutto
indimostrate, fornite dall’imputato, il quale ha sostenuto che il suddetto lavoratore straniero
avrebbe lavorato alle dipendenze del titolare dell’esercizio commerciale dove si stavano
effettuando i lavori.
Essendo, invece, risultato che il lavoratore straniero stava lavorando alle dipendenze
dell’imputato, sono inconferenti le osservazioni contenute nei motivi di ricorso riguardanti la
figura dell’intermediatore di manodopera, né risulta da elementi di fatto che l’imputato sarebbe
incorso in errore su chi aveva assunto il menzionato lavoratore, a nulla rilevando la sua
asserita aspettativa di una futura assunzione del lavoratore straniero da parte del titolare
dell’esercizio commerciale in cui si stavano effettuando i suddetti lavori.
Pertanto, essendo i motivi di impugnazione manifestamente infondati, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della
ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento a favore
della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina nella misura indicata nel
dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

lavoratore straniero, risultato privo di permesso di soggiorno, il quale aveva anche precisato di

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