Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35909 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35909 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ELPIDIO MARISA N. IL 13/09/1961
avverso la sentenza n. 3089/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 09/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cr–,
che ha concluso per
rt,•

Udito, per la parte civile, 1’Avv ,7Uditi difensor Avv. 6–mf

ket.-,10

Data Udienza: 07/05/2015

RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 1.6.2012 il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, ha
condannato D’ELPIDIO MARISA, oltre che per contravvenzioni previste dal D.L.vo 219/2006,
per il delitto colposo di cui agli artt.440/2 e 452 cod. pen. (capi A e Al dell’imputazione) alla
pena complessiva di anni 2 e mesi 2 di reclusione, ritenuti tutti i reati avvinti dal vincolo della
continuazione.
L’imputata è stata ritenuta responsabile del suddetto delitto per avere, in qualità di

integratori alimentari in pastiglie, destinati alla commercializzazione nelle erboristerie,
contenenti il principio attivo farmaceutico Nimesulide, antinfiammatorio somministrabile solo
dietro presentazione di ricetta medica, che rendeva l’integratore alimentare pericoloso per la
salute pubblica.

Con sentenza in data 9.1.2014 la Corte d’appello di L’Aquila, ritenuto il fatto diverso da quello
contestato, ha dichiarato la nullità della suddetta sentenza del Tribunale di Teramo, appellata
dall’imputata, ed ha ordinato la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Teramo.
Secondo la Corte di merito, dagli atti emergeva la responsabilità dell’imputata per il più grave
delitto doloso previsto dall’art.440 cod. pen., per aver contraffatto, in modo pericoloso alla
salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.
Dalle prove raccolte, infatti, risultava che doveva escludersi la contestata contaminazione
colposa tramite l’utilizzo inconsapevole del suddetto farmaco e doveva invece ritenersi che
l’imputata dolosamente avesse aggiunto, per rendere il prodotto un efficace antidolorifico, il
suddetto farmaco alla composizione dell’integratore alimentare.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone
l’annullamento per violazione dell’art.597/3, in relazione all’art.33-bis cod. proc. pen.
L’art.597/3 sancisce la regola per cui il giudice di secondo grado può dare al fatto una
definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo
grado.
Nel caso in questione, quindi, la Corte d’appello non poteva dare al fatto una definizione
giuridica più grave, poiché l’ipotesi dolosa dell’art.440 cod. pen. è di competenza del tribunale
collegiale, e quindi la decisione della Corte territoriale di rimettere gli atti al pubblico ministero
comportava una inammissibile reformatio in peius della decisione del primo giudice, essendo
appellante solo l’imputata.
Sussisteva anche una violazione dell’art.6/3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo in quanto la riformulazione dell’accusa era avvenuta senza dare alla difesa la
possibilità di interloquire.

1

IL

amministratore unico della MD 1E, prodotto nello stabilimento di Castelnuovo Vomano

CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati.
Da quanto risulta dagli atti sottoposti al controllo di questa Corte, l’imputata, amministratrice
unica di una società che produce integratori alimentari, è stata ritenuta responsabile dal
Tribunale, in composizione monocratica, del delitto colposo di cui agli artt.440/2 e 452 cod.
pen., per non avere controllato il ciclo di produzione di un integratore alimentare in pastiglie
che, dalle analisi svolte, era risultato contenere in dosi pericolose per la salute pubblica un

La sola imputata ha proposto appello avverso la suddetta sentenza del Tribunale, ma i Giudici
di secondo grado hanno ritenuto che il fatto emergente dagli atti fosse diverso da quello
contestato e per il quale era stata pronunciata condanna, in quanto dalle prove raccolte doveva
escludersi una contaminazione colposa dell’integratore alimentare, risultando invece evidente
l’aggiunta dolosa del suddetto farmaco, al fine di potenziare notevolmente gli effetti benefici
dei componenti naturali dell’integratore alimentare.
L’imputata quindi, secondo la Corte d’appello, doveva essere giudicata per un fatto diverso e
più grave, quale il delitto doloso previsto dall’art.440 cod. pen. (adulterazione o contraffazione
di sostanze alimentari), delitto di competenza del tribunale collegiale.
Conseguentemente, la Corte distrettuale ha ritenuto di dover trasmettere gli atti al pubblico
ministero, in applicazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
La decisione della Corte d’appello non è in contrasto con le norme del codice di rito invocate
nei motivi di ricorso ed è invece in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza nella
materia de qua.
Non vi è dubbio che nel caso in esame la Corte d’appello non si sarebbe potuta limitare a dare
una diversa qualificazione giuridica al fatto contestato, poiché il fatto ritenuto dal Giudice di
secondo grado è diverso oggettivamente e soggettivamente da quello contestato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio di correlazione tra imputazione e sentenza
risulta violato quando nei fatti – rispettivamente descritti e ritenuti – non sia possibile
individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, non in
rapporto di continenza, bensì di eterogeneità (V. Sez. 6 sentenza n.81 del 6.11.2008,
Rv.242368).
È di tutta evidenza, anche a salvaguardia dei diritti della difesa, che è strutturalmente diversa
l’accusa di non aver controllato il ciclo di produzione di un integratore alimentare, consentendo
che in questo prodotto fosse contenuto un farmaco antinfiammatorio (casualmente presente in
uno dei componenti naturali dell’integratore), dall’accusa di aver immesso volontariamente e
consapevolmente nel ciclo di produzione dell’integratore alimentare un farmaco
antinfiammatorio, al fine di potenziare notevolmente gli effetti benefici del prodotto.
Già una risalente giurisprudenza di questa Corte aveva affermato che, nell’ipotesi in cui sia
stato interposto appello soltanto dall’imputato, non viola il principio del divieto della reformatio
in peius il giudice di secondo grado che dia una qualificazione giuridica più grave al fatto, sia
2

antinfiammatorio (Nimesulide) somnninistrabile solo dietro ricetta medica.

quando quest’ultimo rimanga nell’ambito della competenza del primo giudice, sia quando,
essendo superata detta competenza, annulli la sentenza e trasmetta gli atti al pubblico
ministero (V. Sez. 5 sentenza n.7645 del 28.5.1984, Rv.165792).
Il suddetto principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno stabilito che
la mancanza di correlazione tra il fatto enunciato nel decreto di citazione o nell’ordinanza di
rinvio a giudizio ed il fatto risultato nel dibattimento deve essere rilevato dal giudice d’appello
sia quando tale diversità non sia stata rilevata dal giudice di primo grado, sia quando la
diversità dei fatti risulti nel giudizio d’appello. Nel caso in cui il giudice d’appello accerta che la

cognizione, deve annullare la sentenza di primo grado ed ordinare la trasmissione degli atti al
pubblico ministero con sentenza. Tale sentenza, che è meramente processuale, è soggetta a
ricorso per cassazione (V. Sez. U. sentenza n2477 del 6.12.1991, Rv.189397, il cui
orientamento è stato in seguito costantemente ribadito: cfr. Cass. Sez. 2 sentenza n.47976 del
9.11.2004, Rv.230954; Sez. 6 sentenza n.48390 del 9.12.2008, Rv.242422; Sez.6 sentenza
n.26284 del 26.3.2013, Rv.256860).
Non sarebbe, infatti, neppure logicamente accettabile che un imputato che ricorra in appello si
veda condannato, seppure nei limiti della pena inflitta dal giudice di primo grado, per un fatto
diverso e più grave per il quale non si è difeso perché non gli era stato contestato.
D’altra parte, la limitazione ai poteri del giudice superiore, quando la sentenza è impugnata dal
solo imputato, non è diretta a garantire allo stesso un trattamento sotto ogni aspetto migliore
o non peggiore rispetto a quello usato nel precedente grado, ma soltanto ad impedire
l’irrogazione di una pena più grave per specie o quantità e il venir meno di benefici già
concessi.
Non sussiste neppure la denunciata violazione dell’art.597/3 cod. proc. pen., sia perché nel
caso in esame non si tratta di dare una diversa qualificazione giuridica al fatto, ma della
emergenza dagli atti di un fatto diverso, sia perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
la norma di cui all’art. 597 n.3 cod. proc. pen., che dispone il divieto per il giudice d’appello di
” reformatio in peius”, deve essere coordinata con quella dell’art. 24 cod. proc. pen., secondo
cui il giudice d’appello deve pronunciare sentenza di annullamento ed ordinare la trasmissione

regiudicanda è diversa da quella dedotta in accusa, e che perciò esula dai suoi poteri di

degli atti al pubblico ministero presso il competente giudice di primo grado quando riconosce
l’incompetenza per materia di quello che emise la sentenza impugnata. Ne consegue che
quando il giudice d’appello attribuisce al fatto una qualificazione giuridica diversa, non
esorbitante però dalla competenza per materia del giudice di primo grado, trattiene il
procedimento e decide su di esso; viceversa se il giudice d’appello riconosce il fatto come
estraneo e superiore alla competenza per materia del primo giudice, non può trattenere il
procedimento e decidere, ma deve annullare la sentenza impugnata ed emettere i
conseguenziali provvedimenti di cui all’art. 24 cod. proc. pen. (V. Sez. 6 sentenza n.2828 del
11.2.1999, Rv.212889).

3

/7’0

Il ricorrente ha denunciato anche la violazione dell’art.6/3 della CEDU, in quanto la
riformulazione dell’accusa sarebbe avvenuta senza dare alla difesa la possibilità di interloquire,
ma la doglianza è infondata, perché la Corte d’appello non ha riformulato l’accusa, ma si è
limitata a constatare che il fatto emergente dagli atti era diverso da quello contestato, e
proprio per dare la possibilità all’imputato di esercitare tutti i suoi diritti, nel caso in cui fosse
formulata dal pubblico ministero l’imputazione per il delitto di cui all’art.440 cod. pen., ha
trasmesso gli atti al pubblico ministero.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 7 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

pagamento delle spese processuali.

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