Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35907 del 30/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35907 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PUGLIESE SALVATORE, nato il 21/09/1952
avverso la sentenza n. 778/2011 TRIBUNALE di CASTROVILLARI del
26/06/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 30/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Antonio Gialanella,
che ha chiesto il rigetto del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente.

Data Udienza: 30/10/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 giugno 2013 il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato
Pugliese Salvatore colpevole del reato di cui agli artt. 38 e 221, comma 2, r.d. n.
773 del 1931 e 58, comma 3, r.d. n. 635 del 1940 per avere omesso di reiterare
la denuncia di cui all’indicato art. 38, pur avendo trasferito il luogo di detenzione
del fucile carabina marca Flobert con matricola 12237 cal. 9 da una località

condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di euro sessanta di
ammenda, disponendo la confisca e la distruzione dell’arma in sequestro.

2. Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto appello, per mezzo del suo
difensore avv. Francesco Colotta, denunciando la incorsa violazione di legge.
2.1. Secondo l’imputato, l’omessa ripetizione della denuncia nel caso di
trasferimento di un’arma comune da sparo, già regolarmente denunciata, integra
gli estremi della contravvenzione prevista dall’art. 221 T.U.L.P.S. in relazione
all’art. 58 R.D. n. 635 del 1940, in linea con l’orientamento giurisprudenziale
prevalente di questa Corte, e gli elementi oggettivi (condotta, evento e nesso
causale) devono formare oggetto di compiuta disamina.
2.2. Il Tribunale, inoltre, avendo riguardo alla modesta gravità del fatto, alla
sua personalità e alla sua condizione di incensurato, doveva mitigare la pena.
E giuridicamente infondata anche la decisione di ordinare la confisca e la
distruzione del fucile carabina, che il Tribunale avrebbe dovuto restituirgli, poiché
non poteva essere disposta la confisca che l’art. 240, comma 2, cod. pen.
prevede per una serie di condotte illecite, tra le quali non è inclusa l’omessa
comunicazione del trasferimento dell’arma legittimamente detenuta, e, in ogni
caso, il Tribunale doveva limitarsi a ordinare la trasmissione dell’arma alla
competente Direzione di artiglieria, cui spettava disporne la distruzione.

3. Con ordinanza dell’H novembre 2013 la Corte di appello di Catanzaro,
ritenuta la inappellabilità della sentenza, solo ricorribile per cassazione, ha
qualificato l’impugnazione come ricorso per cassazione e ha disposto la
trasmissione degli atti a questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso inammissibile.

2

(Oriolo) all’altra (Castoregio), come accertato in Oriolo il 18 aprile 2008, e l’ha

2.

Le censure che attengono alla contestata integrazione del reato

contravvenzionale ascritto sono prive della necessaria, precisa e concreta
correlazione con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, che ha
ritenuto integrato il reato contravvenzionale, previsto dagli artt. 38 e 221
T.U.L.P.S. e 58 R.D. n. 635 del 1940 e contestato all’imputato, facendo corretta
applicazione dei principi di diritto, che il ricorrente si è limitato a sua volta a
enunciare in termini generici.
Né conferisce specificità alle censure l’osservazione difensiva riferita alla

ruoli assunti dall’agente, astratta da riferimenti al contenuto della decisione, non
fatta oggetto di pertinente critica con riguardo al giudizio di responsabilità
penale.

3.

Sono prive di alcuna fondatezza e corrispondono, in ogni caso, a

valutazioni alternative di merito, non traducibili in censure di legittimità, le
deduzioni afferenti alla entità della pena, che il Tribunale, con logico ed esaustivo
riferimento ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen., ha fissato nella misura
ritenuta congrua di euro novanta di ammenda, riducendola, poi, alla pena finale
di euro sessanta per effetto delle concesse attenuanti generiche.

4. È all’evidenza infondata anche la doglianza che attiene alla legittimità
della disposta confisca.
4.1. Per giurisprudenza costante di questa Corte, la misura di sicurezza
patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali,
concernenti le armi, e ogni altro oggetto atto a offendere, nonché le munizioni e
gli esplosivi, dall’art. 6, comma 1, legge n. 110 del 1975, che richiama il primo
capoverso dell’art. 240 cod. pen.
Si è, infatti, osservato che detto richiamo riguarda la sola imposizione della
obbligatorietà della confisca per tutti i reati concernenti le armi (e oggetti a
queste assimilati) e non l’intera previsione normativa contenuta nello stesso
comma secondo, e che, pertanto, tutti i materiali indicati nel citato art. 6 devono
considerarsi aggiunti all’elenco delle cose confiscabili di cui alla indicata norma
codicistica a prescindere dalla loro intrinseca criminosità, avendo il legislatore,
con la norma speciale posta a tutela dell’ordine pubblico, inteso derogare,
limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca.
Tale confisca è, in particolare, obbligatoria anche in caso di sussistenza di
una causa estintiva del reato, e ciò anche qualora la fabbricazione, il porto e la
detenzione dell’arma stessa siano consentiti mediante autorizzazione
amministrativa, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito, che
incide sul presupposto materiale cui è subordinata l’applicazione della predetta

3

necessaria disamina dell’elemento oggettivo del reato e all’attenta scansione dei

norma che rende obbligatoria la misura, costituito dalla avvenuta commissione di
un reato concernente le armi, e nel caso di appartenenza dell’arma a persona
estranea al reato, purché, in quest’ultima ipotesi, essa sia legittimamente
detenuta (tra le altre, Sez. 1, n. 5228 del 28/09/1999, dep. 28/10/1999, Romeo,
Rv. 214433; Sez. 1, n. 34042 del 22/09/2006, dep. 11/10/2006, P.G. in proc.
Bardino, Rv. 234799; Sez. 1, n. 1264 del 10/11/2006, dep. 18/01/2007,
Pisciotta, Rv. 235854; Sez. 1, n. 38951 del 01/10/2008, dep. 16/10/2008, P.G.
in proc. Cattane, Rv. 241310; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010,

dep. 16/02/2011, Guarini, Rv. 249393; Sez. 1, n. 1806 del 04/12/2012,
dep. 15/01/2013, Scotti, Rv. 254213).
4.2. In coerenza con tali rilievi si è anche affermato che è, tra l’altro,
obbligatoria la confisca in tema di trasferimento non denunciato di armi
legittimamente detenute (tra le altre, Sez. 1, n. 4564 del 13/10/1995,
dep. 25/09/1995, Salemi, Rv. 202607; Sez. 1, n. 1743 del 18/03/1996,
dep. 28/05/1996, Foti, Rv. 204679; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, citata;
Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, citata), e nel caso di oblazione per la
contravvenzione di cui all’articolo 20 legge n. 110 del 1975 (tra le altre, Sez. 1,
n. 413 del 29/10/1997, dep. 14/01/1998, P.M. in proc. Caracciolo, Rv. 209434;
Sez. 1, n. 1806 del 04/12/2012, citata), ovvero di cui al successivo articolo 20bis ( Sez. 1, n. 11128 del 12/11/1997, dep. 03/12/1997, P.M. in proc. Maesano,
Rv. 209157).
4.3. Il Collegio non ignora il diverso orientamento pure espresso in sede di
legittimità (Sez. 1, 14389 del 01/04/2008, dep. 07/04/2008, Serra, Rv.
240028), citato dal ricorrente a conforto delle sue deduzioni, alla cui stregua, in
forza dell’applicabilità, disposta dall’art. 6, comma 1, legge n. 152 del 1975, a
tutti i reati concernenti le armi dell’art. 240, comma 2, cod. pen. e della
previsione in detta norma dell’obbligo di confisca per una serie di condotte
illecite, non sussiste l’obbligo di confisca per quelle condotte non incluse, come il

dep. 25/03/2010, Trisolino, Rv. 246532; Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011,

trasporto irregolare delle armi lecitamente detenute.
Deve, tuttavia, rilevarsi che si tratta di orientamento del tutto isolato,
superato dalle indicate decisioni di segno contrario, incoerente con la disciplina
dettata in materia di armi e con i principi che attengono alla coordinata lettura di
detta disciplina speciale con quella ordinaria in tema di confisca.

5. È, infine, inammissibile la censura che riguarda la disposta distruzione
dell’arma, poiché, mentre il versamento alla competente Direzione di artiglieria
delle armi confiscate è stabilita dalle legge come atto consequenziale alla
confisca, il ricorrente non ha, né ha dedotto di avere, interesse concreto e
attuale a una decisione che, attenendo alla destinazione di un bene confiscato e
4

f(2-

come tale uscito dal suo patrimonio, non può né rimuovere una sua situazione di
svantaggio processuale né consentirgli il conseguimento di una utilità, ossia di
una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame.

6.

La rilevata inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni

possibilità di verificare di ufficio il decorso -non dedotto nel giudizio di merito- del
termine di prescrizione del reato in data anteriore alla pronuncia della sentenza
impugnata, né di rilevare di ufficio, avendo impedito la corretta instaurazione

reato per prescrizione in data successiva alla stessa sentenza di appello (tra le
altre, Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164;
Sez. n. 24688 del 04/06/2008, dep. 18/06/2008, Rayyan, Rv. 240594; Sez. 3,
n. 42839 del 08/10/2009, dep. 10/11/2009, Imperato, Rv. 244999; Sez. 6 n.
25807 del 14/03/2014, dep. 16/06/2014, Rizzo, Rv. 259202; Sez. 1, n. 6693 del
20/01/2014, dep. 12/02/2014, Cappello, Rv. 259205).

7. Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la
colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

dinanzi a questa Corte del rapporto processuale d’impugnazione, l’estinzione del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA