Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35906 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35906 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOMBARDI GIUSEPPE N. IL 03/09/1976
avverso la sentenza n. 418/2012 CORTE APPELLO di POTENZA, del
28/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 25/06/2014
RG.53594-2013
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Lombardi Giuseppe
con atto a firma del
difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per
rilevato che con tale ricorso si deduce eddifetto di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spes processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
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26 giugno 2014
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