Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35905 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35905 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DAMIANO CIRO N. IL 30/06/1975
avverso la sentenza n. 3575/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del
16/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 23/04/2013

OSSERVA
Il motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato, atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al contenuto nell’accordo tra le parti e
dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p. indicando specificatamente gli
atti di indagine dai quali doveva desumersi la responsabilità dell’imputato. Siffatta motivazione, avuto
riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da
considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 c.pp.. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica
della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Cass. Sez. un. 27 marzo
1992, Di Benedetto; Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un. 25 novembre 1998, Messina; sez.IV
13 luglio 2006 n.34494, Koumya). Deve aggiungersi che la possibilità di ricorrere per cassazione,
deducendo l’erronea qualificazione del fatto, deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai
casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve
essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Cass. 6,
45688/08, Bastea.)
Deve aggiungersi che la possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione del
fatto, è limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla
pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa
qualificazione presenti margini di opinabilità (Cass. 6, 45688/08, Bastea)..
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si
stima equo determinare in euro 1.500,00 .

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente l pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, delila somma di 1500,00 euro .
Così deciso, il giorno 23.4.2013

costante giurisprudenza di legittimità. L’accordo intervenuto tra le parti infatti esonera l’accusa

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