Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35905 del 22/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35905 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DISCETTI ALESSANDRO N. IL 04/05/1973
BUONFANTE FRANCESCA N. IL 23/04/1972
SAETTA VINCENZO N. IL 16/11/1971
BUONFANTE MARIA N. IL 04/04/1971
SAETTA TERESA N. IL 10/10/1991
SAETTA MARIA N. IL 14/09/1994
SAETTA AURELIO N. IL 11/12/1992
avverso l’ordinanza n. 62/2014 TRIB. LIBERTA’ di LUCCA, del
24/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
lpttt/sentite le conclusioni del PG Dott.
4.4.4-~tee.4.44„7&—

Udit i difensor Avv.; St, Ire,tit,

eux.,

CCIA.C.P.A.4~

OZZ frx-hr

Data Udienza: 22/05/2015

MOTIVI della DECISIONE

1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe veniva confermato dal Tribunale del
riesame di Lucca il decreto di sequestro preventivo, ai sensi dell’art.12 sexies
comma 4 D.L. n.306 del 1992 emesso dal locale Tribunale in relazione al

avendo il Tribunale ravvisato la riconducibilità dei plurimi immobili e beni
sottoposti al provvedimento ablativo a Saetta Vincenzo,Saetta Marco e Discetti
Alessandro per titolarità o disponibilità per interposta persona

e la

sproporzione tra il valore dei beni,arnmontante a circa sei milioni di euro e il
reddito dichiarato ,ovvero l’attività economica svolta dagli imputati.
1.1 Avverso tale ordinanza, con distinti ricorsi aventi lo stesso contenuto
propongono ricorso i difensori di Discetti Alessandro, Buonfante Francesca,
Saetta Vincenzo, Buonfante Maria, Saetta Teresa,Saetta Maria, Saetta
Aurelio,chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e deducendo a motivo :
A)La contestazione della tentata estorsione è stata formulata solo nel corso del
dibattimento rendendo impossibile al giudice del dibattimento la reale verifica
sul fumus del reato; inoltre il titolo del reato tentato non è ricompreso tra
quelli per i quali è ammessa la confisca ex 12 sexies D.L. n.306 del 1992 ed
una accorta lettura della giurisprudenza di legittimità convalidata dalle
pronunce CEDU in tema di rispetto della proprietà inducono ad escludere una
interpretazione estensiva della nonna.
B) Il Tribunale non ha valutato i corretti valori degli immobili al fine della
“sproporzione ” avendo preso come parametro di riferimento ,per l’immobile del
Discetti, il valore attribuito in perizia all’immobile sequestrato e non quello
indicato nell’atto di acquisto e del pari i valori di mercato per gli immobili del
Saetta Ciò ha comportato una valutazione negativa della evidenze difensive ,in
particolare la documentazione che attestava donativi da parte del padre al
Discetti per acquistare l’immobile.
C) Il Tribunale ha omesso di valutare la censura relativa alla mancata
applicazione dei principi di adeguatezza,proporzionalità e gradualità cui
devono ispirarsi anche i provvedimenti che dispongono le misure ablatorie.
2. I ricorsi di Buonfante Francesca, Buonfante Maria, Saetta Teresa,Saetta
Maria,Saetta Aurelio, soggetti tutti interposti degli imputati e a questi ultimi
1

reato di tentata estorsione aggravata dall’art.7 della legge n.203 del 1991,

legati da rapporti parentali, sono inammissibili.
2.1 Infatti, secondo un consolidato principio di legittimità, che questo Collegio
condivide, quando, come nel caso in esame, il provvedimento di sequestro
preventivo è funzionale alle ipotesi di confisca obbligatoria previste dalla L. 7
agosto 1992, n. 356, art. 12-sexies, e sia stato adottato nei confronti di
soggetti estranei al procedimento penale,costoro sono legittimati a chiedere il
riesame o a proporre appello limitatamente al profilo della interposizione di

l’inesistenza di relazioni di “collegamento” con l’imputato, restando esclusa
tale legittimazione in relazione a presupposti diversi del provvedimento di
sequestro, sui quali le persone estranee al provvedimento non hanno titolo
alcuno ad interloquire (Sez. 1, n. 14215 del 06/02/2002, dep. 12/04/2002,
Zagaria, Rv.221843). Pertanto i ricorsi verranno esaminati con esclusivo
riferimento al ricorso dei due imputati , Saetta Vincenzo e Discetti Alessandro,
unici legittimati a proporre motivi in essi trattati ed in particolare il primo
motivo ,mentre gli altri, come si esporrà compiutamente da 2.4 e 2.7 ,
relativi alla sproporzione reddituale ed al principio di proporzionalità della
misura sono , di per sé, inammissibili .
2.2 Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Anche se questo Collegio conosce la giurisprudenza che valuta illegittimo il
sequestro ai fini della confisca ex 12 sexies in relazione alla tentata estorsione,
non essendo tale reato specificamente indicato nel catalogo del primo comma
di tale articolo, ritiene di dover condividere , l’altra teoria, che dà rilievo
all’esegesi storica dell’art.12 sexies ed alla sua precisa funzione nel panorama
della legislazione antimafia. E’ stato pertanto già stato deciso ,con la decisione
n.27189 del 2013 che l’art. 12 sexies, comma 1, e la particolare confisca in
esso disposta,con riguardo al caso di condanna per il delitto di cui all’art. 629
cod.pen., in mancanza di ulteriori specificazioni, non autorizza alcuna
distinzione fra reato consumato e reato tentato, in quanto non collega la
particolare confisca al provento o al profitto di quello specifico reato, bensì ai
beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza lecita,
indipendentemente dalla loro fonte che si presume derivante da complessiva
ed indistinta attività illecita del soggetto. Tale confisca ha,infatti, struttura e
presupposti affatto diversi dalla confisca prevista dall’art. 240 cod.pen.,
sicuramente dovute alle particolari esigenze di contrasto alla criminalità

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persona, onde far valere la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e

organizzata che si prefiggeva il legislatore del 1992 (v. Corte cost., sent. n. 48
del 1994) sicché mentre per la confisca prevista dal codice penale assume
rilievo la correlazione fra un determinato bene ed un certo reato, per la
confisca qui in esame, viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce
fra un patrimonio ingiustificato secondo regole di accumulo legale ed una
persona, nei cui confronti sia stata pronunciata condanna per uno dei reati
indicati nell’articolo da ultimo citato (cfr. Cass. 1^, 25.10.2000 n. 5263),

della prevenzione dal crimine organizzato. Ciò emerge in modo evidente,in una
lettura coordinata della disposizione, dal secondo comma ,ove la condanna
che giustifica la confisca è correlata ad un qualsivoglia delitto , circostanziato
ai sensi dell’art. 7 della legge n.203 del 1991, e, per tornare al caso in esame,
la tentata estorsione ascritta al Saetta ed al Discetti è proprio aggravata ai
sensi dell’art.7 predetto , venendo, in tal modo, escluso, nei fatti, la necessità
di un rinvio al collegio allargato di questa Corte , per la valutazione della
tentata estorsione ai fini della confisca speciale.
2.3 Anche per questo motivo si ritiene che la tentata estorsione ascritta ai due
imputati rientri a pieno titolo nei parametri legali richiesti per la speciale
confisca in esame, come peraltro assai adeguatamente rilevato nel
provvedimento impugnato e per il relativo sequestro preventivo finalizzato a
tale confisca, in ordine al quale si è già autorevolmente detto che

:”Le

condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni
confiscabili a norma del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2,
convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al
nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità
mafiosa), consistono, quanto al ‘fumus commissi delicti”, nell’astratta
configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato e in relazione alle concrete
circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme
citate, senza che rilevino ne’ la sussistenza degli indizi di colpevolezza, nè la
loro gravità e, quanto al “periculum in mora”, coincidendo quest’ultimo con la
confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime
condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione
del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia
per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni
stessi” ( Cass., Sez. Un. Sent. n. 920 del 17.12.2003, Montella).

3

rispondendo i criteri della particolare disposizione in esame a quelli propri

2.4 Generiche e per buona parte versate in fatto sono le doglianze ,relative
alla mancanza di motivazione circa la sproporzione reddituale . Il ricorso
richiama sia le considerazioni svolte sia i documenti prodotti negli atti
difensivi dei precedenti gradi , dimenticando che tali richiami non hanno
rilievo nel giudizio di legittimità ove vige l’onere per il ricorrente di prospettare
motivi di stretta legittimità, senza debordare nel “fatto”, che la Corte di
legittimità non ha possibilità di indagare Le censure,peraltro, sono anche

giustificazioni di proporzionalità del tutto pleonastiche ed assertive, con
riguardo in particolare al valore dell’immobile riconducibile al Discetti, mentre
nel provvedimento censurato, con puntualità apprezzabile ed esaustiva ,si
enumerano gli acquisti fatti e le giustificazioni difensive rese per singolo bene.
2.5 Il Tribunale ha censurato, poi, con puntuale motivazione del tutto
condivisibile, le giustificazioni rese ,riguardo ai singoli beni perché di volta in
volta e per singolo acquisto, le ha ritenute o parziali ,o non plausibili, o non
documentate, o di provata provenienza illecita ovvero frutto di una errata
individuazione e via dicendo, fino ad esaurimento di un patrimonio stimato,
per difetto, in sei milioni di euro a fronte di “redditi assolutamente trascurabili

e comunque non tali da giustificare il sistematico acquisto di immobili di così
ingente valore “(vedi pag.3). Il Tribunale ,diversamente da quanto lamenta il
ricorrente, ha anche preso in esame i donativi ricevuti dal Discetti ,per un
ammontare di € 100.000,00 ma ha ritenuto che l’importo degli stessi non
bastassero a giustificare integralmente l’esborso di €342.000,00, valutazione
che rimane identica anche a voler considerare l’esborso propugnato in ricorso,
di € 170.000,00 , rimanendo pertanto non giustificata né documentata la
lecita provenienza del bene .
2.6 Ritiene ,in conclusione, il collegio che il Tribunale, abbia fornito per tutti i
beni ,anche per lo specifico rinvio alla motivazione del provvedimento genetico
, una motivazione congrua ed esaustiva e , soprattutto in perfetta sintonia con
i fini e le peculiarità del disposto provvedimento e che comunque non si possa
in alcun modo parlare di motivazione assente, unica censura ammissibile ,in
sede di legittimità,per la motivazione dei provvedimenti di cautela reale.( Cass.
SS. UU. 28.5.03 n. 12.)
2.7 Manifestamente infondata è,infine, la censura relativa alla mancata
considerazione dei principi di proporzionalità , adeguatezza e gradualità della

4

prive di specificità nei riferimenti ai generici valori di mercato ed a

misura, principi antitetici alla specifica natura di prevenzione e funzione della
confisca obbligatoria di cui si discute ed alla quale il sequestro preventivo è
finalizzato.
3. Per le considerazioni che precedono i ricorsi vanno rigettati con condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ; alla dichiarazione di
inammissibilità consegue per la parte privata ,oltre alla condanna alle spese
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di

ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale
nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in curo 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di Saetta Vincenzo e Discetti Alessandro,che condanna al
pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di
Buonfante Francesca,Buonfante Maria , Saetta Teresa,Saetta Maria, Saetta
Aurelio che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della
somma d’ €1000,00 alla cassa delle ammende.
o in “o ,camera di consiglio del 22 maggio 2015
Il Presidente

inammissibilità – anche quella al versamento a favore della Cassa delle

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