Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35904 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35904 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMPESE GIACOMO N. IL 04/03/1963
CAMPESE MAURO N. IL 09/01/1984
avverso la sentenza n. 3294/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
15/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 23/04/2013

OSSERVA

Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico.
I ricorrenti si limitano a contestare l’eccessività della pena senza considerare che il giudice ha indicato
in sentenza tutti gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva
applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrenti al ibagamento delle spese processuali,
nonché ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle amme de, della somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 23.4.2013

ti

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del procedimento,
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro

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