Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35903 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35903 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ORLANDO INNOCENZO N. IL 03/03/1967
avverso la sentenza n. 384/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
15/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 25/06/2014

RG.53500-2013

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Orlando Innocenzo
con atto a firma del
difensore avverso la sentenza sopra indicata che Io condannava per Evasione;
rilevato che con tale ricorso si deduce Violazione di legge vizio di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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