Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35903 del 19/05/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35903 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAZZAGLINI DONATELLA N. IL 10/04/1971 parte offesa nel
procedimento
c/
FALLACARA COSIMO N. IL 12/11/1963
avverso l’ordinanza n. 339/2014 GIP TRIBUNALE di PESARO, del
26/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sete le conclusioni del PG Dott.
1,(2-
#1
Uditi difensor Avv.;
-e
Data Udienza: 19/05/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
PAZZAGLINI Donatella, a mezzo difensore, presentava ricorso per Cassazione avverso il
decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Rimini datato 19.9.2013 lamentando che la
decisione era stata presa prima del decorso del termine per la presentazione dell’opposizione.
In data 13.5.2015 la ricorrente faceva pervenire memoria difensiva.
ha revocato il decreto di archiviazione emesso il 19.9.2013 proprio perché non aveva potuto
tenere in considerazione l’opposizione presentata e pervenuta successivamente e ha fissato
l’udienza camerale
Il ricorso è pertanto inammissibile e la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 19.5.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA
Il Presidente
ranco FIr ESE
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse considerato che dagli atti risulta che il GIP