Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35902 del 25/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35902 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAMONO EZIO GIOVANNI N. IL 24/06/1932 parte offesa nel
procedimento
c/
DRAGONE STEFANO N. IL 04/06/1936
PWSCARZOLI GIOVANNI N. IL 01/07/1942
avverso il decreto n. 1831/2013 GIP TRIBUNALE di TRIESTE, del
18/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 25/06/2014

RG.53483-2013

Il Collegio,
letto il ricorso proposto con telegramma da Ramoni Ezio Giovanni
personalmente avverso l’ordinanza di archiviazione sopra indicata
rilevato che con tale ricorso non si deducono motivi, lo dichiara inammissibile
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa14, condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
°”‘
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roif4i il 26 giugno 2014
L’e Sffensore
pre idente
Zuk-3

ig

i rATA

I i A50 20141
iI

dEri (Giudiziarig
‘lo – tifirduti
I

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA