Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35902 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35902 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
nei confronti di:
CIARELLI ETTORE N. IL 09/11/1981
avverso l’ordinanza n. 41/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 19/05/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano
contro l’ordinanza della Corte d’appello di Milano del 31.3.2014 con cui è stata accolta l’istanza
di ricusazione presentata da CIARELLI Ettore nei confronti del Giudice per le Indagini
Preliminari Dott.ssa Alfonsa Maria Ferraro, ritenuta incompatibile a celebrare il giudizio
abbreviato per avere emesso sentenza di applicazione concordata della pena ex art. 444 c.p.p.
nei confronti di TRIPPODO Antonino al quale erano stati contestati episodi estorsivi che,
seppure oggetto di distinto capo di imputazione, erano strettamente connessi e collegati,

attività ideativa e risultavano fondati sulla stessa causale e posti in essere nei confronti delle
stesse parti offese, seppure realizzati in momenti diversi e avvalendosi di diversi soggetti.
Il ricorrente ha dedotto l’inosservanza dell’art. 34 sostenendo che nel caso di specie non vi è
stata alcuna anticipazione di giudizio.
Il ricorso è fondato.
In punto di fatto va precisato che nel caso di specie, come indicato dalla stessa Corte
Territoriale non si verte in ipotesi di concorso necessario. Ciò detto deve rilevarsi che le SSUU
di questa Corte hanno avuto modo di affermare nella sentenza n. 36847 del 2014 che
“L’ipotesi di incompatibilità del giudice derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n.
371 del 1996 – che ha dichiarato la incostituzionalità dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen.,
«nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un
imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza
nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla
sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata» – sussiste anche con riferimento
alla ipotesi in cui il giudice del dibattimento abbia, in separato procedimento, pronunciato
sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente necessario dello
stesso reato”.
Come anticipato, la sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti di TRIPPODO
Antonino si pone al di fuori della tematica del concorso necessario. Resta perciò ora da stabilire
se essa sia stata in concreto idonea a pregiudicare la posizione del CIARELLI Vincenzo, a causa
di una “esuberanza” motivazionale in relazione a posizioni e ad aspetti esterni a quel giudizio,
risultando in tale situazione pregiudicato il valore della imparzialità del giudice incorrendo
quindi in un caso di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Tanto indicato va
osservato che nella sentenza di applicazione della pena emessa dal GUP del Tribunale di Milano
nei confronti del TRIPPODO, assunta come atto pregiudicante, non vi è il minimo cenno alla
posizione del CIARELLI e la motivazione, con riferimento all’imputato patteggiante, si basa
correttamente, quali dati probatori, su atti di indagine e sul criterio della non ravvisabilità di
alcuna causa di proscioglimento ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., osservando che dagli
atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, in particolare dalle dichiarazioni rese dalle

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anche probatoriamente, a quelli a—lui imputatiXperché traevano fondamento da un’unitaria

parti offese, non emergono elementi su cui fondare una pronuncia di assoluzione ex art. 129
cod. proc. pen.
Nella sentenza in esame, dunque, non è stata espressa alcuna considerazione di merito che
possa reputarsi in concreto pregiudicante rispetto alla posizione del CIARELLI.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio e deve disporsi la
trasmissione degli atti al tribunale di Milano per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.
Così deliberato in Roma il 19.5.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
RANCO Fi:ranese

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al

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