Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35901 del 22/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35901 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Antoniello Mauro, il 12.07.1955
avverso la sentenza n-4762 della Corte d’appello di Torino, 3a sezione
penale, del 04.11.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Ciro Angelillis , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

Data Udienza: 22/05/2015

MOTIVI della DECISIONE

1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Torino ,
riformava, solo in punto di pena, la sentenza del Tribunale di quella
città, sezione distaccata di Moncalieri, escludendo la recidiva e
rideterminando la pena inflitta al Antoniello Mauro ,per il reato di

del reato di cui all’art. 646, comma 1 codice penale perché, al fine di procurare a sé
o ad altri un ingiusto profitto, si appropriava dell’autovettura Peugeot 207
targata DJ 611 WA di proprietà della SECURITIFLEET S.R.L. della quale aveva il
possesso in virtù del contratto di noleggio della stessa, e ometteva di restituire la
vettura predetta alla legittima proprietaria SICURITYFLEET che ne aveva
ripetutamente sollecitata la restituzione. Fatto commesso/accertato in Nichelino il
11/12/2007.

1.1 Avverso tale sentenza ricorre,nell’interesse di Antoniello, Mauro
l’avvocato Erica Gilardino, chiedendo l’annullamento del provvedimento e
deducendo a motivo la carenza di motivazione in ordine alle tematiche
difensive sviluppate nell’atto di appello ed in particolare in punto di
mancata conoscenza , da parte di Antoniello, dei solleciti alla restituzione
della vettura, inviati per telegramma, dalla società noleggiatrice
dell’autovettura e circa le giustificazioni fornite dall’imputato.
Con memoria depositata il 7.5.c.a. la difesa dell’Antoniello ha chiesto di
pronunciarsi sulla sussistenza della causa di non punibilità, introdotta dal
D.Lgs n.28/2015 all’art.131 bis cod.pen.
2. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente
infondati, perché generici ed assertivi.
2.1 Si evince dall’interrogatorio dell’imputato, allegato al ricorso, che
l’imputato non ha affatto escluso di aver ricevuto i telegrammi che
sollecitavano la restituzione dell’autovettura e che le giustificazioni fornite
dall’imputato circa la mancata restituzione dell’autovettura, sono
generiche e prive di adeguati riscontri.
2.2 La manifesta genericità di tali elementi esimeva, comunque, la Corte dal
prenderli in considerazione, non manifestando alcunché di nuovo rispetto a
quanto già valutato dal primo giudice ed essendo , pertanto, legittimo il
pedissequo rinvio alla condivisa decisione di prime cure.

2

seguito indicato:

2.3 Quanto alla richiesta di applicare la nuova causa di non punibilità,
introdotta nell’ordinamento penale con il D.Lgs n. 28 del 16 marzo 2015 , e
pertanto in epoca successiva alla sentenza qui impugnata,.questo Collegio
., in ordine alla rilevanza della nuova disciplina nei procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della novella , condivide le decisioni n. 15449
del 2015 rv 263308; n.22381 del 2015 rv 263496; n.21474 del 2015 rv
263693.ed i principi in esse già concordemente espressi secondo i quali, in

particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., avendo natura
sostanziale , è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede
di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609,
comma secondo, cod. proc. pen. la sussistenza delle condizioni di
applicabilità della nuova disciplina, fondandosi su quanto emerge dalle
risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata
,dovendo annullare la sentenza, con rinvio al giudice di merito, in caso di
valutazione positiva e rigettare ove non ricorrano le condizioni per
l’applicabilità dell’istituto.
2.4 Pertanto la Corte di legittimità dovrà,nella sua valutazione , procedere
dalla verifica dell’astratta applicabilità dell’istituto, avendo riguardo ai limiti

edittali di pena del reato ed alle specifiche esclusioni previste dal secondo
comma, per poi passare alla verifica della particolare tenuità dell’offesa e
della non abitualità del reato : per questi aspetti della valutazione sarà
necessario fare riferimento a quanto emerso nel giudizio di merito , tenendo
conto, in modo particolare, dell’eventuale presenza, nella motivazione del
provvedimento impugnato, di giudizi già espressi che abbiano pacificamente
escluso la particolare tenuità del fatto (Sezione III, 8 aprile 2015, n. 15449,
Mazzarotto).
2.5 Nel caso in esame la valutazione affidata a questa Corte non può che
essere negativa perché, anche se in astratto il reato rientra, per i parametri
della pena, nei limiti edittali, rileva in senso negativo che la Corte abbia
ritenuto di non poter applicare ben due attenuanti ; le generiche ed il
risarcimento del danno, nella massima estensione in considerazione di una
inusuale gravità del fatto e della negativa personalità dell’imputato, quale
emerge dal ” nutritissimo certificato penale ” , così escludendo, sulla base di

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assenza di una normativa transitoria, l’ esclusione della punibilità per la

parametri di cui all’art.133 cod.pen., una valutazione di particolare tenuità
dell’illecito.
2.6 Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile: ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il
provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo
ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale
nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in curo 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al. versamento della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.
Così d4 iso i Rr a, il 22 maggio 2015
Il Presidente

Fiand7 se

della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle

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