Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35900 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35900 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAGNO RITA N. IL 14/07/1972
avverso la sentenza n. 743/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
10/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

Data Udienza: 23/04/2013

Ragno Rita
N.R.G. 35067/2012

Considerato che:
Ragno Rita ricorre avverso la sentenza, in data 10.11.2011, della Corte
di Appello di Roma confermativa della sentenza di primo grado con la quale

mesi 3 di reclusione ed € 300,00 di multa e chiedendone l’annullamento,
osserva genericamente che vi sarebbe carenza di motivazione con riguardo:
al diniego delle attenuanti generiche e alla congruità della pena.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’ad. 581, lett. c), in
relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal Giudice
di merito, che non risultano viziate da illogicità manifeste e sono esaustive
avendo risposto correttamente a tutte le doglianze contenute nell’appello.
Questa Corte ha stabilito, in proposito, che la mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’ad. 581 cod. proc. pen. compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo
ad introdurre il nuovo grado di giudizio e a produrre, quindi, quegli effetti
cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla
dichiarazione di inammissibilità (Sez. 1, Sentenza n. 5044 del 22/04/1997
Ud. – dep. 29/05/1997 – Rv. 207648; Sez. 3, Sentenza n. 35492 del
06/07/2007 Ud. – dep. 25/09/2007 – Rv. 237596).
Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio nel ricorso si
prospettano, invero, esclusivamente valutazioni di elementi di fatto,
divergenti da quelle cui è pervenuto il Giudice d’appello con motivazioni
congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi
attualmente riproposti.
Questa Corte di Cassazione ha stabilito il principio — condiviso dal
Collegio — che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere
della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un
adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista
dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni
tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne
deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data

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l’imputata era stato condannata — per il reato di ricettazione – alla pena di

per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove
questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo,
l’affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che
necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita
motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati
ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;

alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato
volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili
ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti
tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli
elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, Sentenza n. 11361 del
19/10/1992 Ud. – dep. 25/11/1992 – Rv. 192381; Sez. 2, Sentenza n. 2769
del 02/12/2008 Ud. – dep. 21/01/2009 – Rv. 242709). Inoltre, l’obbligo di
motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la
decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la
decisione opposta (Sez. 2, Sentenza n. 38383 del 10/07/2009 Ud. – dep.
01/10/2009 – Rv. 245241). Infine, le circostanze attenuanti generiche hanno
lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso
favorevole all’imputato in considerazione di situazioni e circostanze che
effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della
capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede
la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, Sentenza n. 19639 del
27/01/2012 Ud. – dep. 24/05/2012 – Rv. 252900).
Tanto premesso si deve rilevare che la Corte territoriale valuta,
comunque, correttamente i vari elementi fissati dall’articolo 133 del c.p. per la
concessione delle attenuanti generiche. Questa suprema Corte ha più volte
affermato che ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di
cui all’art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all’art.
133 del codice penale, ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti,
essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento
(nel caso di specie — per quanto sopra osservato – l’assenza di elementi utili
ai fini del riconoscimento di tali attenuanti, personalità dell’imputata gravata
da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio; gravità del fatto;

trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata

si veda sul punto ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. dep. 25/01/2005 – Rv. 230691; Sez. 6, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010
Ud. – dep. 23/09/2010 – Rv. 248244).
Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte — condivisi dal
Collegio – ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al
diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto

essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale
conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla
concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo. Ad esempio
in un caso posto all’attenzione di questa Suprema Corte – che ha considerato
corretta la relativa motivazione – il giudice di merito aveva ritenuto che non
potessero concedersi le attenuanti generiche in relazione alla gravità del fatto
e ai precedenti penali (Si veda Sez. 1, Sentenza n. 3772 del 11/01/1994 Ud.
– dep. 31/03/1994 – Rv. 196880; Sez. 1, Sentenza n. 1666 del 11/12/1996
Ud. -dep. 21/02/1997 – Rv. 206936; Sez. 2, Sentenza n. 106 del 04/11/2009
Ud. – dep. 07/01/2010 – Rv. 246045). Infine, per la concessione o il diniego
delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in
esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio,
sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o
all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere
sufficiente in tal senso (Sez. 2, Sentenza n. 3609 del 18/01/2011 Ud. – dep.
01/02/2011 – Rv. 249163).
La Corte di appello ha, inoltre, ben evidenziato gli elementi che le
hanno fatto ritenere la pena irrogata congrua. In proposito questa Suprema
Corte ha più volte affermato il principio — condiviso dal Collegio – che la
determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale
rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il
suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’art.
133 cod. pen. (nel caso di specie i criteri sopra evidenziati; Sez. 4, Sentenza
n. 41702 del 20/09/2004 Ud. – dep. 26/10/2004 – Rv. 230278).
Si rileva, in proposito, che le valutazioni di merito sono insindacabili nel
giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione sia conforme ai principi

a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato

giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di
specie (Sez. U, Sentenza n. 24 del 24/11/1999 Ud. – dep. 16/12/1999 – Rv.
214794).
Uniformandosi a tali orientamenti, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della

favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 23/04/2013

ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in

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