Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35900 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35900 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

Data Udienza: 19/05/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MIRIADI VINCENZO N. IL 20/06/1978
MIRIADI GIOVANNI N. IL 10/08/1982
GIRASOLE MARIO N. IL 20/11/1983
CREA ISIDORO N. IL 01/05/1965
avverso la sentenza n. 1988/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Monza con sentenza in data 25 novembre 2013 ha condannato: MIRIADI
Vincenzo, MIRIADI Giovanni, GIRASOLE Mario e CREA Isidoro per concorso in tentata
estorsione continuata aggravata, anche ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 152/1991, in danno dei
fratelli Malaspina, escluso per GIRASOLE l’episodio della riunione presso Malacrinò e per CREA,
limitata la responsabilità ai tre episodi contestati a titolo di concorso materiale; MIRIADI

di sequestro di persona a scopo di estorsione, e lesioni in danno di MALASPINA Carlo; MIRIADI
Giovanni anche per detenzione e porto di arma comune da sparo clandestina e munizioni e
GIRASOLE per detenzione di arma comune da sparo e munizioni
Con sentenza in data 17 giugno 2014 la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale, ha rideterminato la pena, confermando nel resto l’impugnata decisione.
Ricorrono per Cassazione gli imputati.

MIRIADI Vincenzo presenta ricorso a mezzo del difensore e personalmente.
Ricorso Avv. Francesco Calabrese.
Deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento agli articoli 110,112 comma
2 n.2, 56 e 629 comma uno e due in relazione all’articolo 628 comma tre numero uno
codice penale. Contesta la lettura della vicenda data dai giudici di merito che secondo il
ricorrente hanno recepito acriticamente le affermazioni della pubblica accusa senza
tenere conto delle argomentazioni difensive. Sostiene che MALASPINA Giuseppe, ben
consapevole che la sua richiesta in variante al PGT, inoltrata solo nel marzo 2011,
avrebbe comportato un aumento esponenziale del valore commerciale del terreno,
prima del tutto inesistente, induceva il fratello a sporgere denuncia, quando le trattative
per la compravendita del terreno erano state avviate su loro iniziativa più di un anno
prima. Rileva che già in quella data, settembre 2010, i Malaspina avevano proposto la
cifra spropositata di 2 milioni di euro che i MIRIADI non erano in grado di sostenere.
Per questo non andarono a buon fine i tentativi di una mediazione attraverso anche
l’intervento dello zio Malacrinò. Rileva che gli atti intimidatori si collocano in epoca
contestuale al fallimento di una società del gruppo Malaspina con un passivo di euro 44
milioni, di cui 35 chirografari. Evidenzia che il reale movente degli episodi di minacce di
danneggiamento doveva essere individuato nel mancato pagamento dei creditori
protrattosi al punto di raggiungere una cifra di proporzioni enormi. Rileva che,
nonostante quanto indicato nei motivi d’appello, dove era stato fatto preciso riferimento
1

Giovanni e GIRASOLE anche per sequestro di persona, così qualificata l’originaria imputazione

al pignoramento delle quote, avvenuto nell’agosto del 2011, alla declaratoria di
fallimento del gruppo edile Caronno avvenuta nell’ottobre 2012 ed ancora alla
telefonata fatta a Giuseppe Malaspina nell’aprile 2012 (dal contenuto “paga o salta in
aria il maneggio”), i giudici d’appello non avevano tenuto in minima considerazione le
argomentazioni difensive e avevano optato per la tesi contra reum. Lamenta che le
conclusioni addotte dalla sentenza impugnata sono espressione di assoluta
congetturalità nella parte in cui si ritiene che vi fosse una qualsivoglia consapevolezza in
capo al ricorrente della modifica della destinazione urbanistica dell’immobile, tale da

contestate, e nella parte in cui si ritiene che l’avvio della procedura per il cambio di
destinazione urbanistica dell’immobile si sarebbe arrestato su input dei MIRIADI proprio
a seguito del fallimento delle attività finalizzate all’accaparramento dell’immobile stesso.
Rileva inoltre che gli unici imputati delle estorsione sono i fratelli MIRIADI, oltre il CREA
e il GIRASOLE, mentre nessun addebito è stato sollevato nei confronti del mediatore
Malacrino’ e dell’ambasciatore Giordano anche se la contestazione è stata avanzata in
concorso tra loro e con altri soggetti rimasti ignoti. Rileva inoltre l’insussistenza
dell’aggravante di cui all’articolo 112. Lamenta inoltre la mancanza degli estremi del
tentativo punibile. Rileva che la sentenza non indica con riguardo al ricorrente in quale
degli atti si sarebbe esplicitato il suo concorso. Contesta l’aggravante dell’uso dell’arma
sul presupposto: che non è mai stata accertata la paternità della sparatoria del 18
novembre 2011; che non vi è prova che il ricorrente abbia posseduto armi e comunque
che le stesse siano state utilizzate negli episodi contestati, attuati da soggetti rimasti
ignoti; che Malacrinò ha sempre negato l’esibizione della pistola da parte del nipote al
Malaspina. Contesta la completa affermata credibilità della parte offesa Malaspina
Giuseppe
2. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’articolo 7 D.L. numero
152/91. Contesta la sussistenza dell’aggravante apoditticamente affermata dalla Corte
d’Appello
3. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’articolo 629 codice penale.
Sostiene che alla luce di quanto accertato e ricostruito la corte avrebbe dovuto
riqualificare il fatto come violazione dell’articolo 393 codice penale
4. violazione dell’articolo 606 lett. b) d) ed e) in relazione all’articolo 603 comma due
codice procedura penale, 24 comma 2 e 111 comma 2 e 3 Costituzione. Sostiene che
proprio al fine di avvalorare la tesi alternativa che il reale movente e quindi che gli
autori degli atti intimidatori fossero i creditori, la difesa aveva chiesto la rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’articolo 603 comma 2 codice procedura
penale. Il

novum

che giustificava l’istanza e ne imponeva l’accoglimento era

rappresentato dall’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare successiva allo
spirare del termine per impugnare. Da detto provvedimento emergevano delle
2

aver innescato la scelta dei MIRIADI di accaparrarselo attraverso le condotte

conversazioni telefoniche intercettate sull’utenza in uso a Giordano Fausto nel corso
delle quali il presunto capo della locale di Desio, Pensabene, mostrava di conoscere la
vicenda di cui era vittima Malaspina e ne attribuiva la paternità proprio ai numerosi
creditori della famiglia che si ostinava a non onorare. Si chiedeva anche l’audizione
dell’operante affinché riferisse sulle indagini a carico del Pensabene e del Giordano in
merito ai loro rapporti con Malaspina Giuseppe. Riteneva che tali attività di indagine non
rientravano certo nella forbice di discrezionalità in capo al giudicante perché si trattava
di prove sopravvenute, scoperte dopo il giudizio di primo grado, e quindi risultava

affrontato la questione in maniera apodittica ritenendo che difettassero i presupposti
per l’applicazione dell’articolo 603 del codice di rito ma acquisendo tuttavia sull’accordo
delle parti i documenti prodotti. Sostiene il ricorrente che il rigetto della richiesta di
rinnovazione e la ammessa produzione documentale costituiscono una contraddizione in
termini.
5. Violazione di legge e vizio della motivazione anche in relazione al diniego delle
circostanze attenuanti generiche all’entità della pena e all’articolo 81 codice penale
Ricorso personale. Deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione di legge in relazione alla corretta valutazione degli elementi di colpevolezza
Vizio della motivazione e travisamento delle prove lamenta che la sentenza impugnata
non risponde alle doglianze sviluppate dalla difesa né in punto di responsabilità né in
punto di trattamento sanzionatorio. Ribadisce le argomentazioni già espresse nel ricorso
a firma del difensore con riguardo al movente, alla lettura alternativa degli elementi
probatori e alla mancata rinnovazione dell’istruttoria;
2. erronea applicazione dell’articolo 110 codice penale, mancanza di motivazione e
travisamento delle prove. Erronea applicazione dell’articolo 81 capoverso codice penale.
Evidenzia che l’imputazione al ricorrente di tutte le condotte contestate al capo A si
fonda esclusivamente sul movente e sull’essere lui il fratello più grande e quindi il
presunto capo. Rileva che la genericità delle richieste estorsive , la loro insufficiente
collocazione temporale rispetto ai singoli episodi, che peraltro non vengono neppure
richiamati dal presunto ambasciatore, la presenza di ulteriori soggetti che
contemporaneamente avanzavano pretese economiche ai Malaspina, in coincidenza col
fallimento del gruppo edile Caronno, non consentano di attribuire in maniera così
semplicistica la responsabilità all’imputato. Rileva che su queste specifiche doglianze la
Corte d’Appello non ha fornito alcuna risposta;
3. erronea applicazione dell’articolo 56,629 codice penale in relazione all’articolo 530 del
codice di procedura penale. Assoluzione per insussistenza del fatto, mancanza assoluta
di motivazione in relazione al primo episodio estorsivo ed alla ritenuta responsabilità
per il tentato sequestro di persona. Sostiene che la riunione a casa Malacrino’ non è
3

integrata l’ipotesi di cui all’articolo 603 comma due. Sostiene che la Corte d’Appello ha

sfociata in una estorsione e che, anche se l’arma fosse stata esibita, circostanza di cui
non vi è prova, tale gesto non avrebbe avuto la finalità di piegare la volontà di
Malaspina Giuseppe che aveva già, liberamente e di concerto con il fratello Carlo,
offerto in vendita il terreno come controproposta alle richieste inerenti i materiali ivi
depositati proveniente dai MIRIADI. Inoltre il Tribunale aveva individuato la pena base
in anni sei di reclusione per il più grave degli episodi estorsivi, ossia il tentato sequestro
di Carlo Malaspina, ma Vincenzo MIRIADI non risponde di detto delitto, non risultando
e non essendovi alcuna prova che abbia ordinato al fratello e al GIRASOLE l’esecuzione,

4.

Erronea applicazione dell’articolo 81 capoverso in relazione agli articoli 56 e 629 codice
penale. Rileva che la corte territoriale sposando la concezione del Tribunale e così
valutando tutti i singoli episodi come unitariamente diretti a coartare la volontà di
Giuseppe Malaspina li attribuiva così oggettivamente al capo Vincenzo MIRIADI. Ma se
così fosse tali episodi costituirebbero non più episodi di tentata estorsione unificati dalla
continuazione, bensì un unico episodio estorsivo. Con specifico motivo d’appello era
stata censurata la sentenza di primo grado laddove, in spregio all’ormai costante
orientamento del Supremo Collegio, aveva ravvisato più episodi di tentata estorsione.
Rileva che se la condotta era finalisticannente orientata a piegare la volontà di Malaspina
Giuseppe perché cedesse il terreno gli episodi, accaduti dall’ottobre a dicembre 2011,
andavano qualificati come unico reato di estorsione, non essendovi interruzione del
percorso volitivo. Richiamava sul punto Cassazione numero 7555 della 22/1/2014;

5. mancata motivazione ed erronea applicazione dell’ art. 133 codice penale. Eccessivo
aumento per l’aggravante del metodo mafioso, aumento effettuato nel massimo
consentito dall’articolo 63 comma 4 c.p.
MIRIADI Giovanni, a mezzo del difensore, deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. vizio di motivazione e travisamento del fatto circa le ragioni che avrebbero indotto
l’imputato alle condotte estorsive addebitate. Rileva che la questione dell’aumento di
valore dell’area oggetto di contrasto è individuata nella sentenza di appello come “la
molla” dei conati estorsive addebitati all’imputato. Sostiene che in realtà il vaglio
rigoroso dei documenti di causa attesta una ben diversa realtà. Nel 2010 e 2011 non vi
era sentore di alcun provvedimento amministrativo che rivedesse la destinazione
urbanistica del terreno. L’erronea rappresentazione della realtà da parte dei giudici di
merito che individuano nel marzo 2011 un possibile cambio di destinazione è dimostrata
dalla delibera numero 25 del 26 febbraio 2013 del comune di Vimercate richiamata nel
ricorso. La delibera richiamata conferma il travisamento del fatto da parte dei giudici di
merito: un’istanza irricevibile delle parti civili nel corso del 2011 è stata scambiata per
un provvedimento concessorio dell’edificabilità di un’area ,così come la coerente ed
ultra ventennale posizione del Comune di Vimercate (nel senso di adibire a verde
4

Anche su detta doglianza la Corte d’Appello non ha risposto.

pubblico/pacheggio l’area in questione), è stata intesa per “un inopinato arresto della
procedura amministrativa” (pag. 35 sentenza impugnata).
2. vizio di motivazione e travisamento del fatto. Rileva inoltre che Giovanni MIRIADI ha
sempre gestito in prima persona i rapporti con le parti civili e quindi la lunga teoria di
attentati anonimi contestate al capo A non è in linea con la condotta dell’imputato così
come attestata nel corso del processo. Sostiene che i puntelli utilizzati dalle decisioni di
merito sono banali e si fondano su dette circostanze: gli autori sono gli imputati perché
lo hanno detto i fratelli Malaspina; l’esame delle celle telefoniche riportano dati

giustificazione è sicuramente debole perché riporta le impressioni delle parti offese e
che con riguardo alla seconda basterà osservare che Vimercate non è un grosso centro
e che gli imputati e le persone offese vivono nella medesima cittadina.
3. violazione dell’articolo 56 comma 3 in relazione all’articolo 629 codice penale. Rileva
che la riunione presso l’abitazione di Malacrinò è avvenuta nel luglio del 2010 e sino
all’ottobre 2011 non vi è stata alcuna condotta asseritamente estorsiva. L’interruzione
della progressione criminosa non è dipesa dalla reazione delle parti civili né da fattori
esterni al percorso volitivo degli imputati. Ritiene quindi che possa parlarsi nel caso di
specie di desistenza. Evidenzia comunque che, con riguardo alla riunione, manca il
conseguimento dell’ingiusto profitto che costituisce elemento del reato in quanto
l’offerta di vendita fu spontanea da parte di Giuseppe Malaspina.
4. Vizio di motivazione con riguardo al capo B) sostiene essersi trattato di una mera
aggressione e non di un sequestro di persona;
5. violazione di legge in relazione all’articolo 605 codice penale sostiene che così come
ricostruito dai giudici di merito il reato doveva essere ritenuto assorbito nel tentativo di
estorsione di cui al capo A;
6. vizio di motivazione e travisamento del fatto in ordine alle prove dedotte nei motivi
nuovi ex articolo 603 codice di procedura penale. Lamenta che la richiesta di
integrazione probatoria circa fatti che sono stati conosciuti in data successiva allo
spirare del termine per appellare non possa essere liquidata con l’affermazione che la
tesi principale della difesa è provare il presunto mendacio di Giuseppe Malaspina e
Adriana Foti
7. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza
dell’aggravante di cui all’articolo 7 legge 203/91. Rileva che la Corte d’Appello
ricostruisce la sussistenza dell’aggravante omettendo l’indicazione concreta degli
elementi di fatto sufficienti ad integrare la previsione normativa.
8. Violazione di legge e vizio della motivazione nella determinazione della pena. Evidenzia
come sia immediatamente rilevabile come il tentato sequestro di persona sia stato
ritenuto un conato estorsivo e su di esso siano stati parametrati gli aumenti per la
continuazione. Ciò comporta duplice violazione di legge: la prima perché l’estorsione è
5

compatibile con la presenza degli imputati nei luoghi degli attentati. Rileva che la prima

più grave del sequestro di persona e quindi in uno dei fatti estorsivi e non nel sequestro
doveva essere individuato il delitto più grave; la seconda perché, sebbene la corte non
indichi l’entità della riduzione di pena per il tentativo, è evidente che la pena base
fissato in anni 6 di reclusione è superiore al massimo di legge per l’ipotesi tentata del
605 codice penale. Infine se davvero la Corte d’Appello avesse ritenuto il sequestro di
persona il fatto più grave ascritto all’imputato avrebbe dovuto fissare la pena base nella
sola reclusione (senza previsione della multa) ed operare gli aumenti per la
continuazione. Lamenta inoltre l’eccessività della pena raffrontata con quella irrogata ai

CREA Isidoro, a mezzo difensore, deduce :
1. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità: in particolare
inesistenza delle due dichiarazione di costituzione di parte civile dei signori Carlo
Malaspina e Adriana Foti nonché delle società Progeam srl/Servizi Immobiliari, il
Boschetto Società Agricola Sri e Martesana S.r.l. Lamenta che la corte di appello di
Milano confermava l’ammissibilità delle due dichiarazioni di costituzione di parte civile
formalizzate davanti al giudice di primo grado dall’avvocato Gerardo Perillo all’udienza
dibattimentale del 18 marzo 2013 in nome e per conto dei signori Carlo Malaspina e
Adriana Foti nonché delle società Progeam srl/Servizi Immobiliari, il Boschetto Società
Agricola Sri e Martesana S.r.l. Nell’atto d’appello la difesa aveva reiterato l’eccezione di
inammissibilità/inesistenza di dette dichiarazioni perché intervenute in totale assenza:
1) del conferimento al difensore di fiducia ex articolo 101 codice procedura penale di
una rituale procura speciale nelle forme di cui agli articoli 76 e 122 codice procedura
penale; 2) della partecipazione all’udienza del 18 marzo 2013 delle singole persone
offese (Carlo Malaspina e Adriana Foti) e dei legali rappresentanti delle presunte società
danneggiate dai fatti in contestazione (Progeam srl/Servizi Immobiliari, il Boschetto
Società Agricola Sri e Martesana S.r.l.); 3) delle sottoscrizioni riferibile a questi ultimi in
calce ai due atti di costituzione di parte civile trattandosi di esercizio nomine proprio
dell’azione civile nei confronti dell’imputato. La Corte d’Appello avallava l’ammissibilità
delle suindicate dichiarazioni con la motivazione “quanto alle formalità di costituzione,
trattandosi di costituzione di parte civile effettuate in nome proprio del soggetto
legittimato è sufficiente la procura al difensore in calce alla costituzione ed è altresì
pacifico che l’atto si riferisca al presente procedimento ed è chiara la volontà delle
singole persone offese”.

Sostiene il ricorrente che dette argomentazioni dovranno

essere completamente disattese ritenendo quantomeno indispensabile la sottoscrizione
di colui dal quale promana l’atto di costituzione, oppure la presenza della parte
all’udienza ex articolo 484 codice procedura penale per ritenere ammissibile o esistente
l’ingresso nomine proprio dell’azione civile in sede processuale, pur se formalizzato
nell’occasione dal patrocinatore del soggetto dichiarante munito peraltro di mera
6

correi.

nomina a difensore ex articolo 101 codice procedura penale o procura speciale alla lite
ai sensi del precedente articolo 100 codice procedura penale. Richiama sul punto
l’orientamento di questa Corte, secondo la quale è da ritenersi inesistente l’atto di
costituzione di parte civile che non rechi la sottoscrizione dell’interessato, ma solo
quella del difensore che non sia munito di procura speciale ( Cassazione Sez. 30
sentenza numero 8553 del 2002);
2. omessa motivazione su specifici motivi d’appello, contraddittorietà dell’impugnata
sentenza ex articolo 606 comma uno lettera e) codice di procedura penale: in

giudizio di responsabilità. Sostiene che la corte territoriale ha trascurato elementi
probatori importanti con riguardo al giudizio di verificazione delle 3 ambasciate in base
al quale interveniva condanna nei confronti del ricorrente. In particolare la corte
territoriale non ha tenuto conto dei rapporti intercorrenti, per motivi diversi dai fatti in
contestazione, tra i fratelli Malaspina Giuseppe, Malaspina Carlo e il CREA, così come
emergono dalle intercettazioni e dalle deposizioni testimoniali.
3. Contraddittorietà della motivazione con riguardo al giudizio di attendibilità intrinseca ed
estrinseca delle dichiarazioni dei fratelli Malaspina
4. omessa motivazione, inosservanza di legge processuale stabilita pena di nullità: in
particolare sull’illegittimità della contestazione tardiva della circostanza aggravante di
cui all’articolo 7 del decreto-legge numero 152/91 per violazione del combinato disposto
degli articoli 517 e 522 codice di procedura penale. Lamenta omessa pronuncia sul
punto sollevato con i motivi d’appello. Rileva che l’organo dell’accusa aveva proceduto
in dibattimento alla contestazione di detta circostanza non solo sulla scorta di elementi
di fatto già ampiamente noti alla medesima autorità inquirente sin dall’inizio dell’attività
di indagine ma in seguito alla determinazione dello stesso ufficio volta ad escludere in
fase cautelare il medesimo elemento di aggravamento della pena
5. erronea applicazione della legge penale, omessa motivazione su specifico motivo di
gravame: in particolare sul difetto di imputazione soggettiva della ritenuta circostanza
aggravante ex articolo 7 con riferimento al disposto di cui all’articolo 59 comma due
codice penale. La Corte d’Appello ha omesso di individuare le singole condotte in
concreto realizzate dall’imputato o dai coimputati in concomitanza dei fatti oggetto di
contestazione tali da costituire quel quid pluris consistente nell’utilizzo del metodo
mafioso
6. erronea applicazione della legge penale e omessa motivazione su specifico motivo di
gravame: in particolare sull’illegittimità dell’apprezzamento di elementi ostativi alla
concessione delle attenuanti generiche;
7. omessa motivazione su specifico motivo di gravame: in particolare sull’ammissibilità
della rinnovazione dell’istanza di patteggiamento a seguito di contestazione suppletiva
di circostanza aggravante. I giudici di secondo grado non si sono pronunciati sul motivo
7

particolare sulle evidenze processuali pretermesse dalla Corte d’Appello in riferimento al

di gravame sotteso all’illegittimità vuoi processuale che costituzionale dell’ordinanza del
Tribunale di Monza dell’il. settembre 2013 con la quale veniva negato al CREA la facoltà
di rinnovazione ex articolo 448 codice procedura penale della richiesta di
patteggiamento già formulate in limine della prima udienza dibattimentale del 18 marzo
2013 in seguito all’integrazione del capo d’imputazione per effetto della contestazione
della circostanza aggravante di cui all’articolo 7 del decreto-legge numero 152 del 1991.
Rileva che la Corte Costituzionale in pendenza del processo con sentenza numero 184
del 25 giugno 2014 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 517 nella parte in cui

l’applicazione di pena in seguito alla contestazione nel dibattimento di una nuova
circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio
dell’azione penale. La Corte d’Appello ha omesso non solo di pronunciarsi sull’invocata
ammissibilità della rinnovazione della richiesta di patteggiamento ma anche di giudicare
sulla congruità di un recupero in sede di appello dell’istanza di applicazione pena
precedentemente formulata dall’imputato.
GIRASOLE Mario, a mezzo del difensore, deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione di legge e vizio della motivazione in punto di condanna nel reato continuato
dei fatti relativi al tentato sequestro. Sostiene che tale decisione contrasta con i principi
in tema di preclusione del giudicato, considerato che se vi fosse stato un intento
estorsivo nel tentato sequestro esso avrebbe comportato la sussistenza dell’ipotesi,
esclusa, della violazione dell’articolo 630 codice penale. Ne consegue violazione del
divieto di secondo giudicato sul medesimo fatto concernente uno degli aspetti della
condotta materiale del reato complesso;
2. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo ai reati di tentata estorsione.
Lamenta che i giudici di merito non hanno fornito risposta in ordine al contributo
concorsuale dell’imputato. Rileva che la sentenza di secondo grado fornisce una
spiegazione dell’apporto del GIRASOLE desumendolo: 1) dalla partecipazione al tentato
sequestro di Carlo Malaspina; 2) dall’esistenza riferita da Carlo Malaspina di una
riunione in casa del GIRASOLE alla presenza dei MIRIADI a seguito della quale il CREA
riferì delle richieste di cessione del terreno da parte dei MIRIADI; 3) dall’intercorrenza
di telefonate tra tale Alberti e il GIRASOLE riferenti allo Squillace prima dell’episodio
della bomba in danno di Progeam. Sostiene che i tre elementi non sono qualificati dal
requisito della gravità e della precisione con riguardo a tutti gli episodi estorsivi.
3. Vizio della motivazione e violazione di legge in punto di erronea qualificazione del reato
di tentato sequestro di persona. Sostiene che il dolo non era quello del sequestro di
persona bensì quello di usare violenza contro il Malaspina.
4. Vizio della motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di cui all’articolo 7 D.L. n.
152/91;
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non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento

5. vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche
CREA Isidoro, a mezzo difensore, in data 30 aprile 2015, depositava motivi nuovi, con i quali
sviluppava ulteriormente i motivi sub 2 , sub 3, sub 5 e sub 7 del ricorso principale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Per mere esigenze di sintesi espositiva verranno dapprima trattate quelle questioni di carattere

delle decisioni di merito e degli atti a cui la Corte può accedere, a fronte di doglianze di natura
processuale, sono preliminari alla valutazione della sentenza impugnata e del suo apparato
motivazionale, quindi verranno trattati i temi generali e/o relativi a motivi di ricorso proposti
da quasi tutti i ricorrenti o comunque estensibili a tutti i soggetti condannati per i relativi
delitti. Per l’effetto, nella successiva disamina delle singole posizioni si darà conto solo degli
altri motivi, personali, proposti.
In ordine alla questione sollevata dalla difesa CREA e relativa alla inosservanza delle norme
processuali stabilite a pena di inammissibilità con riguardo alle dichiarazione di costituzione di
parte civile dei signori Carlo Malaspina e Adriana Foti nonché delle società Progeam srl/Servizi
Immobiliari, il Boschetto Società Agricola Srl e Martesana S.r.l. deve rilevarsi che le sezioni
unite di questa Corte, con la sentenza n. 44712 del 27.10.2004, hanno, tra l’altro, fatto
chiarezza sulle differenze intercorrenti tra le varie “procure speciali” che il codice di rito utilizza
per indicare atti, relazioni e uffici che sono indiscutibilmente eterogenei tra loro.
Colui che sostiene di essere danneggiato dal reato – vale a dire il titolare del diritto al
risarcimento e alle restituzioni, il cd. legittimato ad causam – può esercitare l’azione civile nel
processo penale mediante la costituzione di parte civile. Ciò può fare, a mente dell’art. 76
c.p.p., personalmente (se persona giuridica tramite il rappresentante legale) o a mezzo di
procuratore speciale ad atti ex art. 122 c.p.p.. In quest’ultimo caso conferisce al procuratore la
capacità di essere soggetto del rapporto processuale (legittimatio ad processum) e detto
procuratore ha titolo di promuovere l’azione risarcitoria in nome e per conto del danneggiato. È
questa la “procura speciale” cui si riferiscono gli artt. 76 e 122 c.p.p. Diversa è la procura
speciale rilasciata ai sensi dell’art. 100 c.p.p. Il mezzo tecnico del conferimento del mandato è
definito dalla norma “procura speciale” e per essa è prevista la presunzione di efficacia per un
determinato grado del processo, salva manifestazione nell’atto stesso di una volontà diversa
(comma 3)
La parte civile non può difendersi da sola, ma deve stare in giudizio con il ministero di un
difensore, munito di procura speciale. L’onere del patrocinio per le parti eventuali rappresenta
una innovazione apportata dal codice attuale rispetto al sistema previgente in cui queste
ultime potevano stare in giudizio personalmente. E’ stato infatti affermato in dottrina che
“all’epoca il difensore di tutte le parti private non era munito di jus postulandi”. La procura
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processuale che, involgendo questioni di diritto e potendo essere decise sulla scorta del testo

indicata dall’art. 100 c.p.p. conferisce al difensore la rappresentanza tecnica in giudizio, lo jus
postulandi, attribuendogli il potere di “compiere e ricevere.., tutti gli atti del procedimento (art.
100, quarto comma), necessari allo svolgimento dell’azione civile: si tratta di una “capacità di
schietto diritto processuale”, che risponde ad un’esigenza prevalentemente pubblicistica.
Appare così evidente che l’intenzione del legislatore è stata quella di modellare la procura alle
liti con riferimento all’omologo istituto processual-civilistico (art. 83 c.p.c.), giacché la parte
civile, come gli altri soggetti indicati nell’art. 100, si muove nel processo penale nell’ambito,
diretto o indiretto, di un contenzioso di natura civilistica.

attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, al fine di
promuovere l’istanza risarcitoria in nome e per conto del danneggiato; la procura ex art. 100
mira a conferire un valido mandato defensionale della parte rappresentata, onde far valere in
giudizio la pretesa di detta parte. La differenza tra le due procure è dunque radicale e tale
resta anche quando unitamente alla prima venga, con lo stesso atto, conferita alla stessa
persona anche la seconda: la qual cosa è ben possibile in quanto, pur in presenza di distinte
disposizioni normative, non si rinviene nell’ordinamento una disposizione che vieti il cumulo, in
unico atto, di tali distinte scritture.
Ciò detto deve rilevarsi che nel caso di specie la procura, come indicato dai giudici d’appello e
non disatteso dallo stesso ricorrente, è stata rilasciata ex art. 100 c.p.p. con procura al
difensore in calce all’atto di costituzione.
Il motivo è pertanto infondato perché nel vigente codice l’atto di costituzione di parte civile è
atto del difensore che sottoscrive la dichiarazione (cfr. art. 78 co 1 lett. c) che richiede la
sottoscrizione del difensore e non della parte).
Per quanto attiene alla mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale attraverso
l’audizione di colui che aveva svolto le indagini a carico di Pensabene, capo della locale di
Desio, e di Giordano Fausto, indagini che erano sfociate nell’emissione di ordinanza cautelare,
dalla quale emergevano conversazioni telefoniche intercettate sull’utenza in uso a Giordano
Fausto nel corso delle quali il Pensabene mostrava di conoscere la vicenda di cui era vittima
Malaspina e ne attribuiva la paternità ai numerosi creditori della famiglia che non venivano
soddisfatti, affinchè riferissero dei loro rapporti con i Malaspina, deve rilevarsi che la relativa
richiesta è stata rigettata dalla Corte d’Appello sul presupposto che dette prove erano
assolutamente irrilevanti rispetto al thema decidendum.

Secondo i ricorrenti, la decisione

violerebbe il disposto del secondo comma dell’art. 603 c.p.p., essendo prove scoperte dopo il
giudizio di primo grado
Se è vero che il potere discrezionale del giudice di appello si atteggia in modo essenzialmente
diverso nelle due distinte ipotesi previste dai primi due commi dell’art. 603 e che nella seconda
ipotesi la rinnovazione del dibattimento non è subordinata alla ritenuta impossibilità di decidere
allo stato degli atti, è anche vero che il giudice è tenuto comunque a delibare l’utilità e la
rilevanza della prova richiesta; e deve escludere la rinnovazione quando l’apprezzamento sul
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Conclusivamente può affermarsi che la procura di cui agli artt. 76 e 122 c.p.p. tende ad

punto sia negativo, anche nel caso in cui la prova stessa si assuma sopravvenuta. Nel caso di
specie è stato dato atto con motivazione congrua e non qualificabile come manifestamente
illogica ( cfr. pag. da 79 ad 82 della sentenza impugnata) dell’assoluta irrilevanza delle
richieste che tra l’altro si atteggiano non come richieste di assunzione di prove costituite, ma
come richieste di accertamenti probatori da sviluppare nel corso di attività dibattimentale a
fronte dell’indicazione di una possibile fonte di prova a sostegno della propria tesi alternativa.
Alla luce di questi principi, la doglianza difensiva è infondata, atteso che i giudici d’appello
hanno fatto corretto esercizio dei poteri ad essi riservati dall’art. 603 c.p.p., comma 2

accertati dai giudici di merito, occorre osservare, sul piano dei principi, che la funzione
dell’indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l’intrinseca attendibilità
dei risultati dell’interpretazione delle prove e di attingere il merito dell’analisi ricostruttiva dei
fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della
decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative
adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte,
verificando la congruenza dei passaggi logici, con l’ulteriore conseguenza, costantemente
affermata da questa Corte, che ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di
merito, non può quello di legittimità opporne un’altra, ancorché altrettanto logica.
Questa Corte non può che riaffermare il consolidato principio di diritto secondo il quale, a
seguito delle modifiche dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20
febbraio 2006, n. 46, art. 8 mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di
“travisamento della prova”, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il
proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed
incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del
“travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la
propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di
merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una
operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi
di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729
del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv.
238215).
Così come in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una
specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è stata disattesa dalla
motivazione della sentenza complessivamente considerata. Per la validità della decisione non è
infatti necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita
confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del
vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della
deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Qualora il
provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si
11

tY`

Con riguardo al nucleo principale dei ricorsi, che investe la sussistenza dei fatti così come

sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, in modo da consentire
l’individuazione dell’iter logico – giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non
vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (Cass. Pen. Sez. 5,
2459/2000; Cass Sez. 2 N. 29439/2004; Cass Sez.2 n.29439/2009) Al giudice di merito non è
infatti tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere
in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che,
anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo
logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver

deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente
incompatibili con la decisione adottata.
Alla stregua di quanto indicato devono essere respinti i motivi di ricorso sub 1) presentati da
MIRIADE Vincenzo, personalmente e a mezzo difensore, il motivo di ricorso sub 1) presentato
da MIRIADI Giovanni, il motivo di ricorso sub 2) presentato da CREA Isidoro e il motivo sub 2)
del ricorso GIRASOLE Mario laddove contestano la ricostruzione in fatto offrendo
un’interpretazione alternativa degli eventi e lamentano il vizio di preterizione .
Ciò detto deve però osservarsi che i giudici di merito fondano il movente degli atti intimidatori
realizzati dai fratelli MIRIADE nell’estate 2010 sul cambio di destinazione d’uso del terreno
(condotto in locazione dal di loro padre prima di essere sfrattato dall’originario proprietario
Galbusera che nel 1993 lo aveva poi ceduto a Giuseppe Malaspina) che era stato inserito in un
piano di lottizzazione che lo aveva reso edificabile, con “ovvio incremento di valore
economico”, piano che secondo l’accusa era stato poi bloccato proprio perché i MALASPINA non
avevano ceduto alle pressioni dei fratelli MIRIADI (pag. 35 sentenza impugnata). Nell’ottobre
2011 veniva posto in essere da MIRIADI Giovanni e GIRASOLE Mario il tentato sequestro di
MALASPINA Carlo. Anche questo episodio è indicato dai giudici di merito come “atto
intimidatorio che si inserisce in una sequenza di atti intimidatori finalizzati ad estorcere la
proprietà dell’area a Giuseppe Malaspina” e come tale è contestato al capo A) della rubrica e
riconosciuto a carico di MIRIADI Vincenzo ( ritenuto dominus dell’intera vicenda) al quale non è
mai stato contestato come autonomo capo di imputazione di tentato sequestro, ritenuto poi dai
giudici di primo grado realizzato non con finalità estorsive. E’ stato infatti affermato che nel
caso di specie non si riteneva raggiunta la prova che la liberazione della persona fosse
subordinata al trasferimento della proprietà del terreno non potendosi però escludere che il
sequestro di Carlo Malaspina costituisse uno strumento concreto di dimostrazione della
capacità intimidatoria che di lì a poco si sarebbe dispiegata attraverso ulteriori atti. Ed infatti
dopo l’aggressione che ha dato origine all’imputazione sub B) si hanno le ambasciate di
Giordano relative ai lucchetti e l’utilizzo intimidatorio di tale condotta da parte dei MIRIADI,
così come riferita dallo stesso Giordano. Nel novembre 2011 si collocano l’episodio della vetrina
infranta (5.11.2011) addebitato ai MIRIADI perchè subito dopo Isidoro CREA fa la sua
ambasciata (pag. 22 sentenza primo grado) e l’episodio degli spari da parte di due persone a
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tenuto presente ogni fatto decisivo. Devono, infatti, considerarsi implicitamente disattese le

bordo di una Fiat Panda bianca, addebitato ai fratelli MIRIADI e a GIRASOLE sulla scorta delle
celle telefoniche di MIRIADE Vincenzo e Squillaci, la cui posizione è stata archiviata, compatibili
con la zona del fatto, ancora l’episodio del’ordigno del 10.12.2012 addebitato ai fratelli
MIRIADI e a GIRASOLE sulla scorta accertamenti GPS sulla vettura Squillaci che ore prima si
era trovata aggirarsi nel luogo dei fatti (la sentenza ipotizza trattarsi di sopralluogo pag. 49).
La sentenza d’appello si confronta con l’archiviazione della posizione di Squillaci affermando
che quello che rimane assolutamente indiscutibile è che, esattamente nel momento in cui
l’esplosione avveniva, la vettura di persona assolutamente vicina ai fratelli MIRIADI aveva

I giudici di merito con riguardo a detti episodi ( contestati al capo A) hanno ritenuto sussistenti
vari tentativi di estorsione unificati con il vincolo della continuazione perché esecutivi di un
medesimo disegno criminoso, così come con riguardo al capo B) hanno ritenuto sussistente un
autonomo reato di tentato sequestro di persona ex art. 605 c.p contestato solo agli autori
materiali e posto in continuazione con le ritenute tentate estorsioni.
Ciò detto deve rilevarsi che secondo l’insegnamento di questa Corte il ripetersi delle minacce o
delle violenze da parte dell’estorsore per costringere la vittima non da luogo, di per sè, ad una
pluralità di reati, occorrendo prima accertare se ci si trovi in presenza di una azione unica o
meno, e ciò alla stregua del duplice criterio: finalistico e temporale. Azione unica, infatti, non
equivale ad atto unico, ben potendo la stessa essere composta da una molteplicità di “atti”
che, in quanto diretti al conseguimento di un unico risultato, altro non sono che un frammento
dell’azione, una modalità esecutiva della condotta delittuosa. L’unicità del fine a sua volta non
basta per imprimere all’azione un carattere unitario essendo necessaria, la così detta
contestualità, vale a dire l’immediato succedersi dei singoli atti, sì da rendere l’azione unica. I
diversi conati posti in essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono autonomi reati,
unificabili con il vincolo della continuazione, quando, singolarmente considerati in relazione alle
circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto
all’elemento temporale, appaiono dotati di una propria completa individualità; al contrario, si
ha un solo reato di estorsione, pur in presenza di diversi atti intimidatori, allorché gli stessi
costituiscono singoli momenti di un’unica azione perchè sorretti da un’unica e continua
determinazione, che non registri sul piano della volontà interruzioni o desistenze.( N. 2070 del
1995 Rv. 200554, N. 27314 del 2003 Rv. 225174, N. 41167 del 2013 Rv. 256729; N. 7555 del
2014 Rv. 258543).
Nel caso in esame le distinte condotte violente contestate, così come accertate e indicate dai
giudici di merito, risultano sorrette da un’unica e continua determinazione che non ha
registrato, sul piano della volontà, interruzioni o desistenze. E’ la stessa sentenza impugnata
che si confronta con i dubbi sollevati dalle difese sullo iato tra gli episodi estorsivi del 2010 e
quelli del 2011 sottolineando come tutti gli episodi, ivi compreso il contestato tentato
sequestro di Carlo Malaspina erano da iscriversi nel medesimo contesto estorsivo ( pagg. 41
ss). Si legge infatti che gli atti intimidatori ed estorsivi, fra loro differenti per gravità, azione e
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transitato a più riprese nel luogo teatro dell’esplosione dell’ordigno.

metodo commissivo, appaiono legati funzionalmente dall’intento di piegare la volontà di
Giuseppe Malaspina, agendo contro di lui attraverso i suoi familiari e i suoi beni, ponendo in
essere fatti non facilmente riconducibili, sotto il profilo materiale a specifici individui, ma
certamente riconducibile a quell’intento estorsivo ampiamente manifestato nel tempo dai
fratelli MIRIADE e dai loro consociati. La sentenza sul punto è però contraddittoria e non si
attiene ai principi indicati perché pur ritenendo che tutti gli episodi incriminati, ivi compresa
l’aggressione a Carlo Malaspina contestata a MIRIADI Vincenzo come atto intimidatorio e agli
autori materiali come tentato sequestro a scopo di estorsione, derubricato in sede di decisione

conseguimento di un unico risultato: estorcere la proprietà dell’area a Giuseppe Malaspina, non
li ha ritenuti singoli momenti di un’unica azione in danno del medesimo soggetto.
La decisione impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente al reato di cui al capo B)
e all’applicazione dell’art. 81 c.p. con riferimento al capo A) con rinvio ad altra sezione della
Corte d’Appello di Milano per nuovo giudizio sui suddetti capi e punti.
La decisione assorbe i motivi di ricorso presentati dagli imputati con riguardo alla sussistenza
di più tentativi di estorsione e del tentativo di sequestro di persona e con riguardo all’entità
della pena.

I RESTANTI MOTIVI

RICORSO MIRIADI VINCENZO

Infondati sono i motivi di ricorso laddove viene contestata la sussistenza delle aggravanti di cui
all’art. 112 co 2 c.p., all’art. 7 L. n. 203/1991 e dell’uso delle armi
Ai fini della circostanza aggravante prevista dall’art. 112, comma primo, n. 2) cod. pen., il
promotore è colui che ha ideato l’impresa delittuosa, perché ne ha avuto l’iniziativa, riuscendo
a persuadere altri dell’opportunità di attuarla, mentre l’attività di direzione richiede lo
svolgimento e l’esternazione di attività preparatorie. I giudici si sono attenuti a detti principi.
L’aggravante ex art. 112 co 2 c.p. è stata riconosciuta dai giudici di merito ai fratelli MIRIADI,
con riferimento alla funzione di promozione e direzione dei fatti. Così come hanno ritenuto
sussistente l’aggravante delle armi a fronte dei provati episodi dell’ordigno e degli spari.
Così come i giudici di merito hanno dato atto della sussistenza dell’aggravante dell’art. 7 L. n.
203 del 1991. L’aggravante in questione richiede che i delitti punibili con pena diversa
dall’ergastolo siano commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero
al fine di agevolare l’attività di associazioni di tipo mafioso. Si tratta di due ipotesi distinte,
quantunque logicamente connesse. La prima ricorre quando l’agente o gli agenti, pur senza
essere partecipi o concorrere in reati associativi, delinquono con metodo mafioso, ponendo in
essere una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica con i caratteri
propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazione criminale della specie considerata. In tal
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come tentato sequestro ex art. 605 c.p., siano tutti atti di intimidazione diretti al

caso non è necessario che l’associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della più
grave condotta dell’agente, sia in concreto precisamente delineata come entità
ontologicamente presente nella realtà fenomenica; essa può essere anche semplicemente
presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per
sè tale da evocare nel soggetto passivo l’esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della
valenza criminale del reato commesso. La seconda delle due ipotesi previste dal citato art. 7,
postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l’attività di un’associazione
di tipo mafioso, implica invece necessariamente l’esistenza reale, e non più semplicemente

La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa
capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la
Corte Milanese analiticamente spiegato, con valutazioni in fatto non sindacabili in questa sede,
come gli imputati avessero agito utilizzando metodi mafiosi, essendosi comportati come
‘ndranghetisti, ostentando in maniera evidente ed anche provocatoria , condotte idonee ad
esercitare sui soggetti passivi una particolare coartazione ed una conseguente intimidazione
proprie della predetta organizzazione criminale , anche in ragione della circostanza dell’essere
pure le persone offese di origine calabrese.
Il terzo motivo di ricorso è infondato
Nella stessa struttura del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è infatti insita la
“pretesa di esercitare un diritto”, con l’effetto che la sussistenza di una tale finalità,
accompagnata dalla convinzione dell’agente, fondata o putativa, di vantare un diritto,
costituisce elemento essenziale del reato: è evidente, invero, che, ove l’agente avesse la
coscienza dell’ingiustizia della sua pretesa (cioè fosse in mala fede quanto a quest’ultima), non
agirebbe per fare ragione a sè medesimo, bensì per rendere torto ad altri, il che integrerebbe
un diverso e più grave titolo criminoso. Nel caso di specie è stato accertato in fatto che i
MIRIADI avanzarono richieste ingentissime dal punto di vista economico ( intestazione del
terreno e -successivamente- corresponsione di 8 milioni di Euro) nei confronti del Malaspina
proprio perché al corrente dell’aumento esponenziale del valore dell’immobile che stava
divenendo edificabile adducendo il pretesto dell’indennizzo per i materiali che il padre,
deceduto nel 1990, avrebbe lasciato sul terreno, allora di proprietà del Galbusera, nella
consapevolezza dell’assoluta infondatezza di tale pretesa.
Correttamente pertanto è stato contestato e ritenuto il reato di cui all’art. 629 c.p.
Con il motivo sub 5) lamenta il ricorrente vizio di motivazione in ordine al diniego di
concessione delle circostanze attenuanti generiche. La sussistenza di circostanze attenuanti
rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa
dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di
talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata
in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi
fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato .
15

supposta, di un’associazione di stampo mafioso.

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il
giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o
comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass.
sez.VI 16 giugno 2010 n.34364, Giovane, Sez. 6, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010 Ud.
(dep. 23/09/2010) Rv. 248244)
Nella fattispecie la Corte territoriale ha dato atto con ampia motivazione (pagg. 98 -99 ) delle
ragioni che impedivano il riconoscimento delle attenuanti generiche, peraltro genericamente

RICORSO CREA ISIDORO

Il motivo sub 4) con il quale contesta l’illegittimità della cosiddetta contestazione suppletiva
«tardiva» della circostanza aggravante di cui all’art. 7 L. n. 203/1991 è infondato proprio
alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 23 giugno 2014, pubblicata sulla
G.U. il 2.7.2014, richiamata dal ricorrente. I giudici delle leggi in detta pronuncia hanno infatti
rilevato che, come indicato in precedenti pronunce sentenze n. 237 del 2012 e n. 333 del
2009), la disciplina delle nuove contestazioni dibattimentali – tanto del fatto diverso (art. 516
cod. proc. pen.), che del reato connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc.
pen. o delle circostanze aggravanti (art. 517 cod. proc. pen.) – si presenta coerente, in linea di
principio, con l’impostazione accusatoria del vigente codice di rito. In un sistema nel quale la
prova si forma ordinariamente in dibattimento, la disciplina delle nuove contestazioni mira,
infatti, a conferire un ragionevole grado di flessibilità all’imputazione, consentendone
l’adattamento agli esiti dell’istruzione dibattimentale, quando alcuni profili di fatto risultino
diversi o nuovi rispetto a quelli emersi dagli elementi acquisiti nel corso delle indagini e valutati
dal pubblico ministero ai fini dell’esercizio dell’azione penale. Secondo la formulazione degli
artt. 516 e 517 cod. proc. pen., la diversità del fatto, il reato concorrente e le circostanze
aggravanti debbono emergere «nel corso dell’istruzione dibattimentale, in connessione
con la ricordata finalità dell’istituto.
Nonostante il dato letterale, la giurisprudenza di legittimità, con l’avallo delle sezioni unite della
Corte di cassazione (sentenza n. 4 del 28 ottobre 1998), ha però ritenuto che le nuove
contestazioni previste dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. possano essere basate anche sui
soli elementi già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. Per effetto
di questa lettura estensiva, l’istituto delle nuove contestazioni si è connotato «non più
soltanto come uno strumento, speciale e derogatorio, di risposta ad una evenienza pur
“fisiologica” al processo accusatorio (quale l’emersione di nuovi elementi nel corso
dell’istruzione dibattimentale), ma anche come possibile correttivo rispetto ad una evenienza
“patologica”: potendo essere utilizzato pure per porre rimedio, tramite una rivisitazione degli
elementi acquisiti nelle indagini preliminari, ad eventuali incompletezze od errori commessi
16

richieste.

dall’organo dell’accusa nella formulazione dell’imputazione» (sentenza n. 333 del 2009).
A fronte di tale ragione giustificatrice la Corte Costituzionale nella sentenza n. 184/2014 ha
quindi considerato le contrapposte esigenze di salvaguardia del diritto di difesa e ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione di pena,
a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, in seguito alla contestazione nel
dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento
dell’esercizio dell’azione penale. Proprio richiamando tale decisione con il motivo sub 7) il CREA

era stata sollevata l’illegittimità vuoi processuale che costituzionale dell’ordinanza del tribunale
di Monza dell’Il settembre 2013 con la quale veniva negato al CREA la facoltà di rinnovazione
ex articolo 448 codice procedura penale della richiesta di patteggiamento già formulate in
limine della prima udienza dibattimentale del 18 marzo 2013 in seguito all’integrazione del
capo d’imputazione per effetto della contestazione della circostanza aggravante di cui
all’articolo 7 del decreto-legge numero 152 del 1991.
Sul punto deve osservarsi che la dichiarazione di incostituzionalità è intervenuta quando la
decisione in sede d’appello era già stata assunta e che comunque non è annullabile per
difetto di motivazione una pronuncia per il fatto che ha omesso di prendere in esame un
motivo di impugnazione che avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Nel caso in
esame, proprio la contestazione dell’aggravante ha determinato, ai sensi dell’art. 51 c.p.p.,
comma 3 bis, una esclusione oggettiva del “patteggiamento. Sussiste, infatti, un effettivo
interesse dell’imputato a dolersi della violazione solo quando l’assunto difensivo posto a
fondamento del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento.( Cass. N. 2415 del 1984 Rv.
163169, N. 154 del 1985 Rv. 167304, N. 16259 del 1989 ; Cass Sez. 4 n. 1982/99; Cass Sez.
4 n. 24973/09).
Infondato è anche il motivo sub 5) considerata la natura oggettiva dell’aggravante in esame e
il motivo sub 3). I giudici di merito hanno reso espliciti e definiti gli aspetti reali, e non soltanto
evocativi o allusivi, del riferimento all’efficacia intimidatrice ed alla forza di pressione
riconducibili a specifici assetti organizzativi mafiosi di cui si è ammantata la reale azione degli
imputati precisando anche come l’azione così caratterizzata ha dispiegato diretta incidenza
sull’atteggiamento delle parti offese e sulla loro concreta libera autodeterminazione.
L’attendibilità delle parti offese è stata ampiamente e coerentemente valutata.
Fondato è invece il motivo di ricorso in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La motivazione che si fonda esclusivamente sulla gravità del fatto si appalesa di stile,
considerato che la stessa sentenza rileva come le parti offese abbiano sottolineato lo stato di
timore in cui versava il ricorrente nei confronti dei MIRIADE . CREA è condannato solo per le
ambasciate e viene indicato dagli stessi Malaspina come persona che ha molto paura, un
pauroso ( pag. 69, 70 e 74 sentenza impugnata). La sentenza deve pertanto essere annullata
anche sul punto con rinvio.
17

si duole della mancata risposta dei giudici d’appello in ordine al motivo di gravame con il quale

I motivi nuovi, come già indicato, sono un’ulteriore illustrazione dei motivi principali. Si
richiamano pertanto le argomentazioni svolte.

RICORSO GIRASOLE MARIO
Il motivo sub 4) relativo alla sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso è formulato in
modo assolutamente generico, in violazione di quanto prescritto dall’art. 581 c.p.p., lett. c).
Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente
denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed

esaurientemente argomentando circa la sussistenza dell’aggravante come si è già avuto modo
di dire allorchè si è trattata analoga doglianza sollevata dalla difesa CREA.
Il motivo in ordine al diniego delle generiche che, dal testo della sentenza sembra non essere
stato formulato con i motivi di gravame, è comunque aspecifico considerato che gli elementi
posti a fondamento sono stati valutati e disattesi dalla Corte Territoriale ai fini dell’entità della
pena con motivazione specifica, coerente e logica, considerato il ruolo riconosciuto
all’imputato.
Alla luce di quanto indicato la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al
reato di cui al capo B) e all’applicazione dell’articolo 81 codice penale con riferimento al capo
A); nonché nei confronti di CREA Isidoro in ordine alla mancata concessione delle attenuanti
generiche con rinvio per nuovo giudizio sui suddetti capi e punti ad altra Sezione della corte di
Appello di Milano, che provvederà in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti
civili nel presente grado di giudizio. Rigetta nel resto i ricorsi.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) e all’applicazione
dell’articolo 81 codice penale con riferimento al capo A); nonché nei confronti di CREA Isidoro
in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sui
suddetti capi e punti ad altra Sezione della corte di Appello di Milano, che provvederà in ordine
alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente grado di giudizio. Rigetta
nel resto i ricorsi.
Così deliberato in Roma il 19.5.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
FRANCO Fi ndanese

ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione,

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