Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3590 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3590 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone

avverso l’ordinanza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Crotone in data 27/03/2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. Vito D’Ambrosio, pervenute in data
3/07/2015, con cui si chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il giudice monocratico del Tribunale di Crotone non accoglieva
la richiesta di convalida dell’arresto di Verge Elena, effettuato dalla polizia giudiziaria nella
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Data Udienza: 25/11/2015

flagranza del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7, c.p., in Crotone il 26/03/2015, alla luce della
condizione di incensuratezza dell’indagata e del valore della merce ritrovata nella sua borsa,
restituita all’avente diritto; il giudice ha ritenuto che dagli atti non emergessero elementi dai quali
desumere una particolare gravità del fatto né la pericolosità dell’arrestata, tali da giustificare
l’arresto facoltativo in flagranza.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 381, 391 c.p.p.,
in quanto la motivazione dell’ordinanza si sostanzierebbe in una illegittima rivalutazione da parte
del giudice dei presupposti posti a base dell’esercizio del potere di arresto in flagranza, omettendo
di considerare gli elementi riportati nel verbale di arresto e negli altri atti di polizia giudiziaria; il
pubblico ministero ha altresì ricordato come, per costante orientamento della Cassazione, il giudice
della convalida, in tema di arresto facoltativo in flagranza, svolge un controllo ex post circa i
presupposti richiesti dalla legge per la privazione della libertà personale, che non può esorbitare
dalla verifica di ragionevolezza dell’operato della polizia giudiziaria, alla quale è istituzionalmente
attribuita una sfera di discrezionalità nell’apprezzamento dei presupposti stessi, dovendosi escludere
che tale controllo possa estendersi fino alla rivalutazione dell’operato della stessa polizia giudiziaria
fondato su diversi ed ulteriori elementi rispetto a quelli risultanti dal verbale di arresto (Sezione VI,
sentenza n. 8029 dell’1171272002, Rv. 223962; Sezione IV, sentenza n. 14474 del 22/02/2007, Rv.
236204 ed altre).
Nel caso di specie il giudice non avrebbe, quindi, operato un controllo dell’operato della polizia
giudiziaria in termini di ragionevolezza, tenendo conto della discrezionalità alla stessa riconosciuta,
ma avrebbe sostituto una propria, differente valutazione, a quella degli operanti, i quali, come
emerge dal verbale di arresto, avevano dato atto degli elementi che legittimavano la privazione della
libertà personale della Verge Elena; in particolare il giudice avrebbe del tutto omesso qualsivoglia
riferimento agli atti allegati al processo verbale di arresto, tra cui la denuncia del direttore del
supermercato, che aveva rappresentato come la Verge fosse stata più volta sorpresa a rubare
nell’esercizio, né avrebbe tenuto conto dei precedenti di polizia dell’indagata.

3. Il P.G. in data 3/07/2015 ha fatto prevenire conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento
del provvedimento impugnato, replicando le medesime argomentazioni del pubblico ministero e
sottolineando come il giudice abbia tralasciato di considerare gli atti complementari del fascicolo e,
quindi, di verificare le ragioni dell’arresto, effettuando una inammissibile sovrapposizione della sua

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2. Il pubblico ministero presso il Tribunale di Crotone ricorre avverso l’ordinanza per violazione di

personale valutazione rispetto a quella della polizia giudiziaria, la ragionevolezza del cui operato
deve costituire l’unico elemento sul quale effettuare il controllo in sede di convalida

Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.
Premesso che questo Collegio condivide la premessa metodologica su cui si fonda il ricorso stesso,
oltre che le conformi argomentazioni del P.G., va detto che nel caso di specie non sembra che il
giudice si sia discostato dai canoni delineati dalla giurisprudenza di questa Corte.
Non vi è alcun dubbio, infatti, che in sede di convalida dell’arresto il giudice, oltre a verificare
l’osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, c.p.p., debba procedere
unicamente alla valutazione della sussistenza degli elementi che ne legittimavano l’adozione,
operando una verifica ex ante, con esclusione delle risultanze emerse dalle indagini o dalle
informazioni acquisite successivamente; queste ultime, infatti, sono utilizzabili solo per l’ulteriore
pronuncia sullo status libertatis.
Ne deriva, quindi, che la struttura bifasica dell’operato del giudice in sede di convalida dell’arresto
e successiva applicazione di misura cautelare, è caratterizzata su diversi presupposti con
conseguente diversità dei profili dell’attività giurisdizionale.
Nella fase della convalida, pertanto, il vaglio cui è chiamato il giudice attiene unicamente alla
verifica del ragionevole uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria, avuto riguardo alla
situazione in cui la stessa ha operato, inclusi gli elementi e le circostanze conoscibili con l’ordinaria
diligenza al momento dell’arresto, senza tenere conto degli elementi non conosciuti o non
conoscibili attraverso l’ordinaria diligenza, anche se successivamente emersi. Il controllo nella fase
della convalida, quindi, deve investire la sussistenza dei presupposti legittimanti l’arresto, ossia
valutare lo stato di flagranza e l’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 c.p.p.,
in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari valutazione riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive – né l’apprezzamento sulla
responsabilità – riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sezione V, sentenza n.
21577 del 27/03/2009, Rv. 243885; Sezione III, sentenza n. 35962 del 7/07/2010, Rv. 248479;
Sezione III, sentenza n. 37861 del 17/06/2014, Rv. 260084; Sezione VI, sentenza n. 8341 del
12/02/2015, Rv. 262502).

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CONSIDERATO IN DIRITTO

Nel caso sottoposto al vaglio del Collegio va rilevato che il giudice ha espressamente considerato la
condizione di incensuratezza della Verge Elena — osservando come ciò risultasse dal certificato del
casellario giudiziale, sebbene dal verbale di arresto si evincessero dei precedenti dattiloscopici in
altre province che, però, non risultavano specificamente documentati, per cui non era possibile
comprenderne né l’entità né la risalenza nel tempo — ed ha anche considerato il valore della merce
sottratta ed immediatamente restituita, pari circa ad euro 149,61, fondando su detti elementi il

l’arresto facoltativo in flagranza, aggiungendo che dagli atti a disposizione non emergevano
elementi dai quali desumere una tale gravità del fatto ovvero la pericolosità dell’arrestata tali da
giustificare l’arresto in flagranza.
Proprio la specifica indicazione dei precedenti, sia di quelli di polizia che di quelli desumibili dal
certificato del casellario — nella fattispecie nullo — e la più generale indicazione degli atti a
disposizione, rende quindi evidente come il giudice abbia considerato proprio tutti quegli elementi a
disposizione della polizia giudiziaria al momento dell’esecuzione dell’arresto, ritenendo quindi non
ragionevole, pur nei limiti della discrezionalità attribuita alla medesima polizia giudiziaria, la scelta
di operare l’arresto in flagranza nel caso di specie.
D’altra parte proprio la previsione normativa di un controllo attribuito al giudice nel caso di arresto
facoltativo, ancorché cristallizzato al momento di esecuzione dell’arresto stesso e sulla base degli
elementi in quella fase conosciuti o conoscibili in base all’ordinaria diligenza, involge la possibilità
che, laddove si dia adeguato conto del percorso motivazionale seguito — come, seppure
sinteticamente, verificatosi nel caso in esame — detto controllo si risolva in una valutazione non
conforme all’operato della polizia giudiziaria, ben potendosi discostare il giudice dalla valutazione
degli operanti e, quindi, ritenere che l’uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria non sia
stato conforme a ragionevolezza.
In caso contrario, infatti, sarebbe previsto unicamente, da parte del giudice, un controllo
sull’osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, c.p.p., e sulla
sussistenza dello stato di flagranza, con esclusione di ogni discrimine tra le ipotesi di arresto
obbligatorio e quelle di arresto facoltativo, venendo di fatto queste ultime assimilate alle prime.
Poiché, in definitiva, nel caso in esame la motivazione del provvedimento impugnato non si
discosta dai canoni indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, avendo il giudice considerato, ai
fini della convalida, proprio gli elementi posti a disposizione e valutati dalla polizia giudiziaria, il
ricorso deve essere rigettato.

P. Q. M.

controllo dell’operato della polizia giudiziaria, all’esito del quale ha ritenuto di non convalidare

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25/11/2015

Il Preside e

Il Consigliere estensore

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