Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 359 del 16/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 359 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BIZZOZERO DANIELE N. IL 29/05/1950
avverso la sentenza n. 6706/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di AREZZO, del 11/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 16/12/2015
Bizzolero Daniele ricorre avverso la sentenza 11.12.14, emessa dal G.u.p. del Tribunale di Arezzo
ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di bancarotta
fraudolenta, riconosciuta la continuazione con i fatti di cui alle sentenza indicate nel dispositivo, la
pena di mesi quattro di reclusione a titolo di aumento complessivo.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
all’entità dei fatti commessi >.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 16 dicembre 2015
comma 1, lett. e) c.p.p. ,