Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35899 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35899 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI COSTANZO GIORGIO N. IL 20/03/1964
ANELLI VINCENZO N. IL 29/02/1968
VECCHI VINCENZO N. IL 07/03/1961
avverso la sentenza n. 854/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
30/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 6-0,114 -€ e, riarz,-Do lTe,
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 19/05/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 30 maggio 2014 la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della
sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna che, in data 19 giugno
2013, aveva condannato DI COSTANZO Giorgio, ANELLI Vincenzo e VECCHI Vincenzo per i
reati loro rispettivamente ascritti, dichiarava il reato contestato al capo C) a DI COSTANZO e
VECCHI assorbito nel delitto di estorsione di cui al capo B) contestato a tutti gli imputati;

l’effetto rideterminata la pena, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
Ricorrono per cassazione gli imputati.
In particolare DI COSTANZO Giorgio deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. vizio della motivazione. Sostiene che la sentenza è carente di motivazione in ordine alla
sussistenza del delitto di usura. Lamenta che il percorso motivazionale dei giudici di
merito non tiene conto della tesi difensiva secondo la quale la somma effettivamente
concesso in prestito alla parte offesa si aggirava sui C 140.000,00 ed era stata conferita
in un arco di tempo certamente più ampio rispetto a quello teorizzato dall’accusa e
accreditato delle sentenze di merito;
2. vizio della motivazione là dove la sentenza non ha ritenuto assorbito nella condotta
estorsiva di cui al capo B) anche il reato di danneggiamento.
VECCHI Vincenzo deduce vizio della motivazione in relazione al capo G). Lamenta che la corte
territoriale ha desunto il diretto e consapevole coinvolgimento dell’imputato nell’attività
estorsiva tentata dal DI COSTANZO Giorgio dal danneggiamento causato all’autovettura Volvo
in uso a Santonocito e dall’avere partecipato agli incontri tra i due presso alcuni bar, così come
indicato dalla persona offesa Sostiene che traspare dal compendio probatorio che manca
l’intento estorsivo in capo all’imputato che non aveva alcuna mira economica nei confronti del
Santonocito. Lamenta altresì che i giudici di merito non hanno fornito alcuna valutazione in
ordine alla personalità della persona offesa Santonocito Roberto che non risulta affatto
corrispondere al concetto di persone di “normale impressionabilità” come dimostrato
dall’intercettazioni telefoniche dal 1 marzo 2012 nel corso della quale lo stesso minaccia di
morte il DI COSTANZO. Lamenta anche la mancanza di una valutazione delle circostanze
ambientali in cui si sono svolti i fatti caratterizzate da relazioni e traffici economici che paiono
maturare in un ambiente dedito a rapporti non sempre improntati alla legalità.
ANELLI Vincenzo deduce vizio di motivazione con riguardo alla concessione delle circostanze
attenuanti generiche in termini di prevalenza considerato il comportamento processuale.

1

assolveva ANELLI dal reato di usura contestato al capo A) per non aver commesso il fatto e per

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, giacché i motivi in essi dedotti sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. peri., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.

denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed
ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione,
esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni
di colpevolezza. E’ stato in particolare sottolineato come il danneggiamento non fu solo la
vendetta conclusiva di un contrasto economico tra le parti, ma fu una delle tante modalità con
cui vennero attuate le intimidazioni.
A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito DI COSTANZO e VECCHI contrappongono
unicamente generiche contestazioni in fatto, con le quali si propongono solo una non
consentita – in questa sede di legittimità – diversa lettura degli elementi valutati dai giudici di
merito e senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddizione della motivazione.
ANELLI lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in termini di
prevalenza senza considerare che i giudici di merito con un giudizio in fatto, incensurabile in
questa sede, perché adeguatamente motivato, hanno dato conto delle ragioni che impedivano
il bilanciamento nei termini richiesti.
I ricorsi sono pertanto inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsteondanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 19.5.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente

Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente

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