Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35898 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35898 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIUGLIANO LUIGI N. IL 14/08/1971
avverso la sentenza n. 2613/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
19/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

Data Udienza: 23/04/2013

Giugliano Luigi
N.R.G. 35011/2012

Considerato che:
Giugliano Luigi ricorre avverso la sentenza, in data 19.12.2011, della
Corte di Appello di Firenze che in riforma della sentenza di primo grado,

la pena — per il reato di truffa – in anni 1 e mesi 2 di reclusione ed € 500,00 di
multa; l’imputato, chiedendone l’annullamento, denuncia la carenza di
motivazione in ordine: alla ritenuta responsabilità, alla congruità della pena e
al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è, con evidenza, privo della specificità, prescritta dall’art. 581,
lett. c), in relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte
dal Giudice di secondo grado, che non risultano viziate da illogicità manifeste
e sono esaustive, avendo risposto correttamente a tutte le doglianze
contenute nell’appello e avendo ben evidenziato — dopo un corretto e
legittimo rinvio per relationem alla condivisa sentenza di primo grado – le
ragioni per le quali ritiene: ampiamente provata la penale responsabilità del
ricorrente per il reato di cui sopra (anche se l’appello riguardava solo il
trattamento sanzionatorio la Corte di merito evidenzia tutte le ragioni —
esaustive e logiche e quindi non incensurabili in questa sede di legittimità della condanna alle pagine 1 e 2 dell’impugnata sentenza); legittimo il
diniego delle attenuanti generiche e congrua la pena (si vedano le pagine 2 e
3 dell’impugnata sentenza).
A fronte di quanto sopra l’imputato si limita a genericissime
contestazioni. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che la mancanza
nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio e a produrre, quindi,
quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa
dalla dichiarazione di inammissibilità. (Sez. 1, Sentenza n. 5044 del
22/04/1997 Ud. – dep. 29/05/1997 – Rv. 207648; Sez. 3, Sentenza n. 35492
del 06/07/2007 Ud. – dep. 25/09/2007 – Rv. 237596).

previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 del c.p., rideterminò

Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 23/04/2013

colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

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