Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35898 del 19/05/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35898 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LACCETTI ROSARIO MARIA N. IL 12/09/1956
avverso la sentenza n. 49/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
11/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. I-9A,a-ce_P-ec
che ha concluso per j i
Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
Data Udienza: 19/05/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 11 novembre 2013 la Corte d’appello di Bari confermava la sentenza del
Tribunale di Foggia che il 2 aprile 2012 aveva condannato LACCETTI Rosario Maria per
appropriazione indebita aggravata
Ricorre per Cassazione, a mezzo del difensore, l’imputato deducendo che la sentenza
1. violazione di legge e vizio della motivazione laddove non ha tenuto conto del legittimo
impedimento avanzato dall’avvocato che aveva chiesto il differimento dell’udienza per
concomitante impegno processuale;
2. violazione di legge e vizio della motivazione. Sostiene che la corte d’appello non ha
tenuto conto delle doglianze difensive;
3. violazione di legge e vizio della motivazione. Contesta la valutazione degli elementi
probatori con particolare riferimento al contenuto delle testimonianze di Palmieri e
Montrano
4.
violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alle doglianze difensive
relative al sussistenza del concorso di persone nel reato e in relazione alla presunta
istigazione del ricorrente affinché il padre commettesse il reato.
Il primo motivo è aspecifico perché non fornisce alcuna indicazione in ordine all’asserita istanza
di differimento della quale non vi è traccia in atti. Gli ulteriori motivi riguardano diverso
processo
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorsoYcondanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 19.5.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA
Il Presidente
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impugnata è incorsa: