Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35897 del 20/04/2017

Penale Sent. Sez. 6 Num. 35897 Anno 2017
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
A.A.
B.B.
C.C.

avverso la sentenza del 24/05/2016 della Corte di appello di Bologna

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Birritteri, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, Avv. Giovanni Capelli, in sost. Avv. Pricolo Cosimo Maria, per
AUSL di Piacenzakr1==1:21213= che ha concluso per l’inammissibilità dei
ricorsi, depositando conclusioni e nota spese;
udito il difensore, Avv. Elena Vezzulli per il Comune di Piacenza, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso, depositando conclusioni e nota spese;

Data Udienza: 20/04/2017

 

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 24/5/2016 la Corte di appello di Bologna si è

pronunciata

in sede di rinvio, dopo annullamento da parte della Corte di

cassazione in data 16/12/2014 di precedente sentenza di assoluzione della Corte
di appello, nei confronti di A.A., B.B.
e C.C., che in primo grado, con sentenza del 23/1/2013 erano stati
riconosciuti colpevoli dei delitti di cui agli artt. 480 e 640, comma secondo, n. 1,
cod. pen., loro rispettivamente ascritti, e condannati alle pene ritenute di
giustizia, con sospensione condizionale subordinata al pagamento delle somme
liquidate a titolo risarcitorio, nonché a risarcire il danno cagionato alle parti civili
Comune di Piacenza e Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza: la Corte in
particolare ha dichiarato l’estinzione per intervenuta prescrizione del reato sub
A), limitatamente alle condotte fino all’8/8/2008, B), limitatamente alle condotte
fino al settembre 2007, C), limitatamente alla condotta del 9/10/2008, E), F),
limitatamente alla condotta del giugno 2006, e G), e ha rideterminato, quanto
alle ulteriori ipotesi di reato, le pene irrogate ai quattro imputati, chiarendo con
provvedimento di correzione di errore materiale che le pene si sarebbero dovute
intendere interamente sospese.
La Corte ha in particolare confermato il giudizio del primo giudice in ordine
alla falsità delle certificazioni in più occasioni rilasciate dal B.B. a A.A., a C.C., all’epoca compagno della
A.A., nonché alla propria moglie M.M., al fine
dell’ottenimento dl contrassegni per invalidi di durata corrispondente a quanto
certificato.

2. Ha presentato ricorso B.B..
2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte, pur muovendo dalla corretta prospettiva di valutare la condotta del
ricorrente all’atto del rilascio di ogni singolo certificato e di accertare la
condizione di salute dei vari soggetti in quel momento, ha omesso di valutare le
testimonianze dei medici specialisti, che avevano avuto in cura i periziandi.

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1.

Rievoca dunque il contenuto della documentazione rilevante, riguardante i
fratelli A.A. e C.C., e i passaggi principali delle deposizioni di vari
medici escussi.
Rileva dunque che la Corte ha disatteso le indiscusse risultanze
specialistiche o non le ha considerate e sottolinea che era risultata una invalidità
temporanea di A.A., che era emersa una sindrome vertiginosa, che per C.C. la stessa consulente del
P.M. aveva ravvisato una patologia con verosimile deficit deambulatorio.

ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art.
480 cod. pen.
La Corte aveva omesso di verificare il movente delle condotte al fine di
accertare la consapevole intenzione di offrire una falsa rappresentazione.
Anche con riguardo all’affermazione della Corte per cui la mala fede del
ricorrente troverebbe conferma nella durata delle varie prognosi, avulsa dalla
situazione documentata, non era stata data risposta alle considerazioni difensive
secondo cui altri esperti medici avevano più volte riconosciuto e certificato
prognosi anche di due anni per patologie analoghe.

3. Hanno presentato ricorso A.A., che
hanno preliminarmente delineato il «devolutum» del giudizio di rinvio, rilevando
peraltro che il principio affermato lasciava impregiudicato l’accertamento
dell’elemento soggettivo del reato di falso commesso dal pubblico ufficiale.
3.1. Con il primo motivo denunciano violazione di legge e vizio di
motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, in
relazione agli artt. 110, 480, 640 cod. pen.
La Corte aveva omesso di prendere in esame le condotte attribuite a
A.A., avendo incentrato l’analisi solo sulla
posizione del B.B. e ritenuto che, una volta affermata la falsità ideologica, la
responsabilità degli altri sarebbe consistita nell’essere stati gli utilizzatori finali.
Ma in realtà la A.A. nulla aveva fatto se non sottoporre a scrutinio
medico la documentazione sanitaria in suo possesso.
Analogo ragionamento avrebbe dovuto essere ripetuto per il Manuel.
Posto che non era stato verificato l’elemento soggettivo con riguardo al
B.B., neppure era stato sondato il dolo di concorso, finalizzato alla
commissione prima del falso e poi della truffa, da correlare ad un previo accordo
o alla reciproca consapevolezza del concorso altrui o all’adesione all’opera di un
altro.

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2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione

Non era stata fornita la prova dell’inserimento del partecipe nell’illecita
condotta altrui, attraverso l’istigazione, il rafforzamento, l’assistenza o
l’incitamento.
In assenza di una manipolazione del quadro clinico o di una induzione nel
falso del pubblico ufficiale, la produzione documentale di certificazione medica
era funzionale solo all’istruzione del procedimento amministrativo, finalizzato al
rilascio del permesso.
Analogamente con riferimento alla truffa, non vi erano elementi concreti

concorsuale dei ricorrenti, fermo restando che al rilascio del permesso,
costituente l’ingiusto profitto, era estraneo il B.B..
3.2. Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, e
546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte non aveva dedicato alcuna motivazione nei confronti dei ricorrenti
con riferimento alle condotte di cui ai capi B) e D).
Era mancata anche graficamente la verifica della sussistenza degli elementi
costitutivi del delitto di truffa, compreso il dolo.
Peraltro ciò rifletteva la generica impostazione dell’imputazione, nella quale
si prospettava la truffa come conseguenza automatica del falso, dando per
scontato il concorso criminoso.
3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt.

62-bis, 133, 163, 165 cod. pen.
La Corte aveva contraddittoriamente valutato la pena base vicina ai minimi
edittali in rapporto alla gravità ma poi valorizzato la reiterazione nel tempo di
plurime condotte al fine di escludere la prevalenza delle attenuanti, non dando
debitamente conto di come uno stesso elemento, costituito dal profilo della
gravità, fosse valutabile sia in chiave positiva sia in chiave negativa.
La Corte inoltre nel confermare la statuizione della sentenza di primo grado
in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento in
favore delle parti civili, non aveva motivato in ordine alla condizione apposta.

4. Ha proposto ricorso C.C..
4.1. Con il primo motivo, dopo aver sottolineato che la parte della sentenza
annullata, nella quale era stata dichiarata l’inutilizzabilità di quanto dichiarato dal
C.C. alla consulente del P.M. e da costei poi riferito, non aveva formato
oggetto né di doglianza né di esame, deduce la violazione di norme processuali a

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sotto il profilo materiale o sotto quello soggettivo, indicativi del contributo

pena di inutilizzabilità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in
relazione agli artt. 191, 228, comma 3, 526 cod. proc. pen.
In particolare prospetta l’inutilizzabilità di quanto dichiarato dalla consulente
del P.M. in ordine a ciò che nel corso dell’espletamento dell’incarico le aveva
riferito il C.C., cioè che egli non aveva neppure conosciuto il dott. B.B. e
non era stato da lui visitato.
L’inutilizzabilità discende dall’art. 228, comma 3, cod. proc. pen. ed è
applicabile anche al consulente, dando luogo ad un profilo di inutilizzabilità

della relazione del consulente contenente il riferimento alla dichiarazione resa dal
C.C..
Era a questo punto evidente che l’acquisizione di notizie da parte del
consulente del P.M. aveva costituito la base dell’affermazione della responsabilità
del ricorrente e della falsità del certificato medico rilasciatogli.
4.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 381 d.P.R. 495 del
1992.
L’art. 381 del regolamento di esecuzione del codice della strada contempla
due ipotesi di rilascio di permessi, uno a tempo indeterminato per persone
invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e uno a tempo
determinato in conseguenza di infortunio o di altre cause patologiche.
Nel secondo caso era necessaria e sufficiente la presenza di condizioni
fisiche influenti sulla deambulazione, non tali da dare luogo a permanenza, non
essendo necessario che fosse previsto un intervento chirurgico, peraltro non
imponibile all’interessato, per l’eliminazione dello stato di invalidità.
Nel caso di specie era ravvisabile una patologia invalidante con deficit
deambulatorio, essendo possibile la sua remissione solo a seguito di intervento,
che tuttavia non avrebbe potuto essere imposto al ricorrente.
La mancata considerazione di tale elemento dava luogo al vizio denunciato.
4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 480 e 640 cod. pen.
La Corte aveva tratto la prova della falsità dei certificati rilasciati dal dott.
B.B. dalla circostanza che questi avevano attestato una condizione non
rispondente alla situazione fisica del soggetto, quando era indubbio che costui
era già allora affetto da patologia tale da rendere difficoltosa la deambulazione,
attestata anche dal consulente del P.M.
Indebitamente la Corte si era basata su accertamento del consulente del
P.M. effettuato a distanza di tempo dalle certificazioni in esame e su linee guida
approvate in epoca di gran lunga successiva, ciò che costituiva violazione anche

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patologica, rispetto al quale è irrilevante la mancata opposizione all’acquisizione

dei principi espressi dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione ai
fini della configurabilità dell’elemento psicologico del reato di falso ideologico, in
assenza di un dato certo in ordine al movente del comportamento.
4.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 192, comma 1 e 2, cod.
proc. pen.
La Corte aveva omesso di valutare in modo completo di tutte le risultanze.
In particolare aveva tratto il convincimento anche dal riferimento fatto da un

invalidità permanente modesta, pari al 9-10%, senza avvedersi che in quel caso
si trattava di valutare le conseguenze di un sinistro su una situazione
preesistente di coxartrosi bilaterale, che già interessava il ricorrente.
La Corte non aveva valutato l’attualità delle condizioni motorie del C.C.
al momento del rilascio delle certificazioni e inoltre aveva dato rilievo al fatto che
solo in attesa di un intervento chirurgico ortopedico il predetto avrebbe potuto
ottenere il permesso temporaneo per invalidi previsto dalle sopravvenute linee
guida adottate dall’Azienda Unità Sanitaria di Piacenza, ciò che aveva dato luogo
a giudizio illogico e contraddittorio in presenza di accertata coxartrosi bilaterale
ingravescente e in assenza del movente del comportamento ascritto come
mendace.

5. Ha presentato memoria con motivi nuovi il difensore di A.A.
Rileva che era mancato l’accertamento circa il movente del comportamento
ascritto come mendace al pubblico ufficiale dott. B.B. e che l’analisi contenuta
nella sentenza impugnata si era risolta nello stabilire che le patologie riscontrate
ai concorrenti non erano tali da consentire il giudizio espresso nella
documentazione medica a firma del B.B., essendosi contestato a costui di aver
rilasciato certificazione medica che, richiesta come attuale, aveva formulato un
giudizio prognostico di invalidità deambulatoria da ritenersi falso, al di fuori di
ogni previsione scientifica.
Ma relativamente ai due ricorrenti era mancata la spiegazione del giudizio d
penale responsabilità, in un quadro di concorso psichico con il responsabile
dell’atto infedele, in assenza di prova di un loro inserimento nell’illecita condotta
altrui.
In realtà i due ricorrenti avevano fornito documentazione medica che
attestava delle patologie incidenti sulla stabilità motoria.

consulente nel 2004 alla stabilizzazione degli esiti di un evento traumatico con

Non era dato comprendere come il giudizio formulato sul conto del B.B.
potesse coinvolgere la posizione dei ricorrenti, fruitori dei contrassegni per
invalidi.
Ciò valeva anche per la sentenza di primo grado che si era fondata sul
fallace canone del «non potevano non sapere» e in pratica su quello parimenti
fallace del «cui prodest», in relazione al fatto che essi erano i beneficiari delle
certificazioni in assenza di patologie comportanti una sensibile riduzione della
facoltà di deambulazione.

presumere che il soggetto che si ritiene inabilitato, ove tale inabilità non
raggiunga la soglia di legge, abbia necessariamente concordato con il sanitario
una falsa attestazione sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve preliminarmente sottolinearsi che la Corte di cassazione ha affidato
al giudice di rinvio un articolato principio.
Ha rilevato infatti che in linea di massima, per distinguere i casi in cui la
condotta di infedeltà del pubblico ufficiale sia determinata dalla consapevole
intenzione di offrire una falsa rappresentazione ovvero da imperizia e colposa
incapacità professionale, occorre acquisire il dato certo su ciò che può
considerarsi il movente del comportamento.
Ha però anche sottolineato che l’imperizia del certificante è concepibile nel
quadro della discrezionalità consentita in un’area definita, ciò che nel caso di
specie poteva riferirsi alla valutazione della motilità attuale e non estendersi a
prognosi sul decadimento futuro.
Per questo la Corte di cassazione ha rilevato l’erroneità di un esame che
comprenda valutazioni prognostiche non richieste dalla legge, la quale si limiti a
chiedere una valutazione delle condizioni fisiche effettive: in tale ottica è stato
affermato il principio che nella materia delle certificazioni di cui all’art. 381 d.P.R.
485 del 1992 la valutazione della capacità del certificante non può estendersi
fino a ritenere erroneo un accertamento diagnostico richiesto come attuale ed
effettuato in forma prognostica, non essendovi necessità di competenze
specialistiche per comprendere la differenza tra i due accertamenti.

2. La Corte di appello in sede di rinvio si è in effetti attenuta a tali principi,
nell’esaminare la condotta del dott. B.B., cui è stato addebitato il rilascio di
false certificazioni riguardanti l’attuale sussistenza del requisito della capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta.

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Peraltro non era ravvisabile alcuna massima di esperienza che consenta di

3. Ciò posto, si rileva l’inammissibilità del ricorso presentato nell’interesse
di B.B..
3.1. Il primo motivo è volto a sollecitare una diversa lettura delle risultanze
processuali, attraverso il richiamo della documentazione, già analiticamente
riportata dalla Corte, che era disponibile al momento delle valutazioni del
ricorrente e di alcuni frammenti di dichiarazioni rese da medici e consulenti,
sentiti in merito alle patologie da cui erano affetti i soggetti cui le certificazioni

Si tratta di deduzioni che eccedono i limiti dello scrutinio di legittimità, in
quanto non sono volte a censurare specificamente la motivazione formulata dalla
Corte territoriale, ma si risolvono nella riproposizione di elementi di prova, nel
vano tentativo di trasformare il presente grado in un giudizio di merito.
In realtà la Corte ha dato conto del criterio seguito, descrivendo la
documentazione di cui il dott. B.B. avrebbe potuto disporre, e ha sottolineato
come non si trattasse tanto di valutare se i vari soggetti fossero o meno affetti
da patologie ma se potesse essere rilevata in occasione delle varie certificazioni
ad essi rilasciate la sensibile riduzione attuale della capacità di deambulazione,
ciò che la Corte ha sempre motivatamente escluso, anche con il supporto del
giudizio formulato dal consulente del P.M.
In particolare con riguardo a A.A.è stato osservato che alla
saltuaria ed episodica menzione di una sindrome vertiginosa non avrebbe potuto
corrispondere l’attestazione di una riduzione in atto della capacità di
deambulazione in occasione del rilascio delle cinque certificazioni in varia guisa
succedutesi, essendo inoltre priva di giustificazione la formulazione prognostica,
tanto meno in assenza di riscontri concreti sulla quotidianità e sulla vita
professionale della predetta e di documentazione inerente all’effettuazione di
accertamenti di competenza ORL, cui la A.A. non si era mai sottoposta.
Con riguardo a A.A.M., si è rilevato che, pur a fronte di una
patologia da cui il predetto era certamente affetto, erano mancanti elementi
idonei a giustificare il rilascio di certificazioni di lungo periodo, dunque in una
preminente prospettiva prognostica, al di fuori dell’attualità della sensibile
riduzione della capacità di deambulazione, non sostenuta dall’episodicità di fasi
più acute di breve periodo.
Analoghi rilievi sono stati formulati anche con riguardo a C.C.
e a Belloni Maria Cristina, moglie del B.B., fermo restando che con riguardo a
quest’ultima nulla nel motivo di ricorso è stato addotto e che con riferimento al
C.C. è stato sottolineato solo che lo stesso consulente del P.M. aveva fatto
riferimento a verosimile deficit deambulatorio, ciò che non assume alcun rilievo

erano state rilasciate.

in relazione all’articolata motivazione, volta a suffragare il ben diverso assunto
della mancanza delle condizioni per formulare nell’attualità il riscontro della
sensibile riduzione della capacità di deambulazione, non surrogabile
genericamente in chiave prognostica, del tutto al di fuori dell’ambito di
riferimento della certificazione necessaria ai fini del rilascio del permesso di cui
all’art. 381 d.P.R. 495 del 1992.
3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in relazione all’effettivo
ambito dell’analisi cui era chiamata in sede di rinvio la Corte territoriale, una

formulata in chiave prognostica, del tutto esulante dalla sfera della certificazione
prevista dalla normativa di riferimento.
L’aver agito oltre i limiti di quanto previsto, al di fuori della sfera di
discrezionalità contemplata dalla norma, è stato ricondotto correttamente
nell’ambito del dolo, cioè della volontà di rilasciare una falsa certificazione, in
assenza di elementi che potessero suffragare un diverso assunto di carattere
tecnico.
Del tutto a prescindere da ipotesi astratte, la Corte ha fra l’altro non
illogicamente rilevato come fossero del tutto prive di giustificazione le indicazioni
di durata, in mancanza di una situazione tale da giustificare nell’attualità il rilievo
di una sensibile riduzione della capacità di deambulazione.

4. Sono infondati i ricorsi presentati nell’interesse di A.A.
4.1. Relativamente al primo motivo e al motivo aggiunto, va rilevato che la
Corte ha formulato la sua valutazione alla luce del principio affermato dalla Corte
di cassazione e l’ha inserita nel quadro già delineato dal Tribunale.
In tale ottica va rimarcato come il primo Giudice avesse per parte sua
sottolineato una pluralità di elementi idonei a delineare un anomalo contesto di
relazioni.
Per quanto non si trattasse di elementi dirimenti, nondimeno era stato
segnalato che non vi erano tracce delle pratiche relative ai A.A. e alla
Belloni presso gli archivi del Dipartimento di Sanità Pubblica, che era stata
reperita documentazione relativa ai A.A. presso lo studio del B.B., dove
tuttavia non era stata trovata documentazione relativa ad ulteriori utenti da lui
certificati, che in genere il B.B. non era di turno nei casi in cui risultavano
rilasciate le certificazioni e che inoltre il predetto non aveva specifica competenza
in ordine alle patologie di volta in volta certificate ai vari protagonisti della
vicenda, che inoltre questi ultimi erano legati tra loro da vincoli familiari o

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volta esclusa la configurabilità di un mero errore con riguardo ad una valutazione

affettivi e che il B.B. aveva rilasciato del tutto inopportunamente certificazioni
anche a sua moglie.
Sia il primo Giudice sia la Corte territoriale hanno inoltre posto in evidenza
che in occasione di attività di osservazione da parte della P.G. incaricata, era
emerso che A.A. non palesava alcun
concreto impaccio nella deambulazione, pur in situazioni disagevoli, correlate
all’utilizzo di tacchi alti, al procedere lungo scale strette e su strada acciottolata.
Inoltre la Corte ha motivatamente rilevato che era da attribuirsi piena

quale il A.A. in occasione della visita da lei effettuata aveva finto
lieve zoppia, tanto da non palesare alcun problema in un momento in cui aveva
creduto di non essere osservato: la Corte sul punto ha anche replicato al rilievo
difensivo secondo cui il consulente della difesa dott. P.P. aveva affermato che il
A.A. zoppicava, rilevando come anche il dott. P.P. fosse destinatario del
medesimo tipo di inganno, fermo restando che ciò che era sfuggito
all’osservazione dell’uno non era sfuggito invece all’osservazione dell’altra.
Il complesso di tali elementi vale certamente a delineare il quadro nel quale
è stato inserito il riscontro della falsità delle certificazioni.
Deve dunque rilevarsi come i Giudici di merito non abbiano fondato il proprio
giudizio solo su dati congetturali o ipotetici o su generiche massime di
esperienza, quale quella del «cui prodest», ma abbiano debitamente descritto
una situazione implicante una deliberata compiacenza del medico, che peraltro
incontestatamente i A.A. conoscevano anche da epoca anteriore, e
soprattutto la piena consapevolezza dei beneficiari di non trovarsi nella
situazione di sensibile riduzione della capacità di deambulazione attestata ai fini
del rilascio dei permessi, tanto da non palesare impacci in occasione dell’attività
di osservazione della P.G., pur effettuata in epoca teoricamente ricompresa nel
periodo di operatività dei permessi propiziati dalle false certificazioni.
In definitiva deve ritenersi che i Giudici di merito abbiano dato conto
dell’illecita intesa sottostante al rilascio sistematico e ripetuto delle stesse, nulla
rilevando la mancata manipolazione della documentazione medica, a fronte del
perseguimento di un risultato che i richiedenti sapevano essere del tutto
improprio e che implicava il concorso dei predetti nelle false certificazioni e del
medico nell’utilizzo fraudolento dei permessi, al cui rilascio le certificazioni erano
dichiaratamente preordinate, quale presupposto essenziale.
4.2. Il secondo motivo è parimenti infondato.
Deve escludersi che sia mancante la motivazione in ordine alla
configurabilità del delitto di truffa.

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attendibilità all’assunto del consulente del P.M. dott.ssa D.D., a detta della

Anche in questo caso va infatti osservato che la Corte ha proceduto
all’analisi del materiale sulla scorta del principio affermato in sede di rinvio, a
fronte delle opposte valutazioni formulate nella sentenza annullata con riguardo
al tema della consapevole falsità delle certificazioni: sta di fatto che, una volta
ribadita quella deliberata falsità, la truffa risultava configurabile sulla base delle
nitide osservazioni del primo Giudice, cui erano stati contrapposti generici rilievi,
per lo più volti a reiterare una linea difensiva, che il Tribunale aveva
motivatamente e nitidamente respinto.

fruito dei permessi per invalidi, indebitamente ottenuti, per accedere nella zona a
traffico limitato nel Comune di Piacenza e in vari Comuni del Nord Italia, per
sostare gratuitamente negli stalli riservati ai disabili, per ottenere
illegittimamente l’annullamento della contestazione di violazioni del Codice della
Strada.
I delitti di truffa sono stati dunque ravvisati non solo nell’iniziale ottenimento
dei permessi ma nella concreta utilizzazione degli stessi, per il periodo di validità,
cui era conseguito un vantaggio per i ricorrenti con corrispondente danno
patrimoniale per l’Ente locale di riferimento.
D’altro canto il Tribunale ha altresì escluso che potesse assumere rilievo la
disponibilità in capo alla A.A. di un Pass Blu Installatore, rilasciato in data
15/10/2007 e poi rinnovato, giacché lo stesso aveva validità limitata al Comune
di Piacenza e consentiva l’accesso alla ZTL solo in determinati orari, senza facoltà
di sosta negli stalli riservati.
Si è già detto inoltre di come dovesse reputarsi individuato alla luce della
complessiva analisi condotta dai Giudici di merito il concorso dei vari soggetti nel
delitto di truffa.
4.3. Infondato risulta infine anche il terzo motivo.
La Corte ha motivato in ordine al trattamento sanzionatorio e al giudizio di
comparazione tra circostanze, rilevando come, a fronte della pregressa
incensuratezza, dovesse aversi riguardo alla reiterazione delle condotte nel
tempo: si tratta di giudizio non arbitrario ma al contrario legittimato dalla
correlazione ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., dovendosi inoltre
escludere un profilo di indebita duplice valutazione del medesimo elemento, in
quanto il dato assunto come predominante ha influito sulla determinazione del
trattamento sanzionatorio, coerentemente limitando l’operatività delle pur
concesse attenuanti generiche.
Non consta inoltre che fossero stati formulati specifici e argomentati motivi
di appello in ordine al tema della subordinazione della sospensione condizionale

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In particolare è stato sottolineato che i due ricorrenti avevano in concreto

al pagamento delle somme liquidate a titolo risarcitorio, disposta dal primo
Giudice.

5. E’ infondato il ricorso di C.C..
5.1. Quanto al primo motivo, avente ad oggetto l’utilizzabilità di quanto
dichiarato dal C.C. al consulente tecnico del P.M., dott.ssa D.D., e poi
da quest’ultima riferito al dibattimento, deve rilevarsi, contrariamente agli
assunti della Corte, che secondo un consolidato orientamento «le dichiarazioni

tecnico del pubblico ministero in sede di espletamento dell’incarico non sono
assolutamente utilizzabili al di fuori dell’accertamento» (Cass. Sez. 4, n. 5610
del 16/10/2013, dep. nel 2014, Foti, rv. 258178; cfr. anche Cass. Sez. 1, n.
21185 del 2/12/2015, dep. nel 2016, Scoponi, rv. 266883, secondo cui si tratta
di inutilizzabilità patologica).
Ma ciò che appare dirimente è soprattutto il fatto che con la sentenza poi
annullata la Corte di appello di Bologna aveva già dichiarato l’inutilizzabilità di
quelle dichiarazioni, senza che sul punto fossero state poi formulate censure,
cosicché il punto avrebbe dovuto reputarsi processualmente definito e precluso,
non essendo consentite valutazioni di segno diverso, fermo restando che la
sentenza di annullamento con rinvio aveva ad oggetto il merito della valutazione
riguardante la configurabilità dei reati.
Tutto ciò peraltro non influisce sulla complessiva fondatezza del ricorso,
posto che la Corte ha motivato la conferma della condanna del C.C. non
solo sulla base di quanto la consulente aveva appreso dal ricorrente ma
alternativamente, del tutto a prescindere da ciò, sulla scorta di un’analisi
corrispondente a quella effettuata con riferimento agli altri appellanti.
5.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La Corte non è affatto incorsa nella denunciata violazione dell’art. 381 d.P.R.
495 del 1992.
In realtà i Giudici di merito hanno dato conto dei diversi presupposti per il
rilascio della certificazione, legati alla persistenza della patologia, che può dar
luogo a permessi di durata quinquennale, o a fattori transitori, che implicano un
permesso per periodi più brevi.
D’altro canto /gli stessi Giudici hanno anche sottolineato come stranamente
ricorressero casi di reiterazione dei permessi per un periodo complessivamente
superiore al quinquennio, senza che fosse stata seguita la procedura al riguardo
prevista, a fronte di patologie a rigore persistenti.
Sta di fatto che dapprima il Tribunale e poi la Corte, con la sentenza
impugnata, hanno posto in luce il necessario presupposto della capacità di

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rese dall’indagato, anche prima dell’acquisizione di tale qualità, al consulente

deambulazione sensibilmente ridotta, che deve reputarsi comune alle due ipotesi
(del resto il comma 4 dell’art. 381 richiama le modalità di cui al comma 3, che
concernono anche il parametro della sensibile riduzione), sottolineando come la
certificazione dovesse dare conto dell’attualità di tale situazione senza indulgere
in prospettive prognostiche.
Non era dunque sufficiente il mero fatto che ricorressero con riferimento al
C.C. (ma anche con riguardo a taluno degli altri protagonisti) condizioni
fisiche influenti sulla deambulazione, non tali da implicare permanenza,

condizione attuale di sensibile riduzione della capacità di deambulazione,
secondo quanto la Corte si è preoccupata di verificare.
Il tema dell’intervento chirurgico risulta poi introdotto dalla Corte in
relazione a quanto dedotto in sede di conclusioni dal difensore del C.C., con
riguardo alle linee guida adottate in epoca successiva ai fatti in esame, nelle
quali si fa riferimento alla necessità che la certificazione per un periodo
temporaneo sia redatta per periodi congrui rispetto alla patologia, come nel caso
di riduzione di capacità motoria in attesa di interventi chirurgici.
La questione dunque riguarda il periodo e non la sussistenza del
presupposto inerente alla sensibile riduzione della capacità di deambulazione,
fermo restando che la Corte ha debitamente motivato in ordine alla mancanza di
adeguati riferimenti sia al fine di attestare la sussistenza dell’attualità sia al fine
di definire il periodo, stabilito in quel quadro sulla base di valutazione
prognostica arbitraria.
5.3. Infondati risultano anche il terzo e il quarto motivo.
La Corte non è incorsa nel dedotto vizio di violazione di legge, con riguardo
alla concreta configurazione dei due reati.
A prescindere dalla circostanza che il C.C. fosse affetto da una
patologia, la Corte non ha affatto fondato il proprio giudizio sulla sola valutazione
del consulente del P.M., ma anche e in primo luogo sul riscontro costituito dalla
mancanza, all’epoca delle due certificazioni del giugno 2006 e del maggio 2008,
di documentazione attestante una modifica del quadro clinico e di evidenze
scientificamente rilevanti tali da giustificare l’attestazione della presenza di un
handicap comportante sensibile riduzione della capacità di deambulazione, men
che mai nella prospettiva prognostica di una durata di anni due.
Ciò avrebbe dovuto valere a maggior ragione per la seconda certificazione
rilasciata in assenza di qualsivoglia sopravvenienza.
In tale quadro è stato altresì rilevato come fin dal 2004 fosse stata accertata
la stabilizzazione degli esiti relativi al sinistro del 2003, con danno permanente

/

13

occorrendo invece che sussistesse e fosse corrispondentemente attestata una

del 9/10%, come tale non incidente in modo apprezzabile sulla capacità di
deambulazione.
Se è vero che tale percentuale andava parametrata alla situazione derivante
dal sinistro, nondimeno va considerato che il quadro complessivo risulta essere
stato non illogicamente valutato, anche in rapporto a quanto rilevato a distanza
di tre anni dal consulente del P.M., allorché, pur a fronte di patologia di tipo
ingravescente era stato escluso che il ricorrente palesasse una sensibile
riduzione delle facoltà motorie, tanto che lo stesso consulente della difesa aveva

massimo di tre mesi, all’evidenza diverso dai due anni di cui alla certificazione
del dott. B.B..
Né risulta violato il principio affermato dalla Corte di cassazione in sede di
rinvio, giacché si è già detto di come il riferimento al movente sia da correlare
essenzialmente ad una situazione nella quale si tratti di distinguere tra deliberata
falsità e mero errore, nel quadro di una riconosciuta discrezionalità, dovendosi
invece escludere nel caso di specie una valutazione prognostica non consentita
dalla normativa di riferimento e dovendosi correlativamente ritenere che per
questa parte esuli l’ipotesi del mero errore.
In ogni caso va ribadito che i Giudici di merito hanno compiuto una
valutazione complessiva del contesto relazionale, connotato dagli stretti rapporti
intercorrenti tra i soggetti in varia guisa beneficiati dal dott. B.B..
Parimenti deve escludersi che la Corte abbia omesso di valutare tutto il
materiale disponibile.
Infine risulta infondata la deduzione relativa a profili di illogicità della
motivazione: va infatti considerato che, a prescindere dal dato inerente alla
presenza di coxartrosi, la Corte ha dato rilievo all’assenza di una situazione così
altamente invalidante, all’epoca del rilascio delle certificazioni, da comportare
una sensibile riduzione della capacità di deambulazione.
La circostanza della mancata previsione di un ricovero è stata sottolineata
solo allo scopo di rimarcare l’incongruità della valutazione fondata su un dato
temporale arbitrario, in assenza di un imminente intervento chirurgico,
costituente semmai idoneo termine di riferimento, fermo restando comunque che
alla base del ragionamento vi è stato essenzialmente il rilievo della mancanza di
elementi idonei a suffragare l’attualità della sensibile riduzione delle facoltà
motorie, indebitamente proiettata su un incerto piano prognostico.

6. In conclusione il ricorso di B.B.va dichiarato inammissibile,
mentre gli altri ricorsi devono essere rigettati.

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sul punto riconosciuto che si sarebbe potuto semmai attestare un tempo

Tutti i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese
processuali e il B.B., in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa
dell’inammissibilità, anche a quello della somma di euro 1.500,00 in favore della
cassa delle ammende.
I ricorrenti vanno infine condannati in solido a rifondere alle parti civili
Comune di Piacenza e AUSL di Piacenza le spese sostenute nel grado,
rispettivamente liquidate come da dispositivo.

Dichiara inammissibile il ricorso di B.B.che condanna al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore
della cassa delle ammende.
Rigetta i ricorsi di A.A., C.C.,
che condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere le spese sostenute nel grado
dalle parti civili, Comune di Piacenza e AUSL di Piacenza, che liquida, per
ciascuna parte civile, in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA.
Così deciso il 20/4/2017

P. Q. M.

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