Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35897 del 19/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 35897 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIRAS GIOMMARIA N. IL 26/08/1984
avverso la sentenza n. 200/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 21/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 0/ -6-)-e-e-’22che ha concluso per ; e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/05/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 21 maggio 2013 la Corte d’appello di Cagliari sezione distaccata di
Sassari confermava la sentenza del Tribunale di Nuoro che, in data 21 febbraio 2009, all’esito
del giudizio abbreviato aveva condannato PIRAS Giommaria per rapina impropria in danno di
Brau Claudia.

impugnata è incorsa:
1.vizio della motivazione. Sostiene che non ricorre il reato di rapina impropria considerato
che nessuna violenza è stata realizzata dall’imputato nei confronti della Brau e che la
colluttazione è avvenuta tra il ricorrente e tale Floris Luigi che non era certamente il
proprietario dei telefonini;
2.e 3. violazione di legge e vizio della motivazione e travisamento della prova contesta la
valutazione delle prove operate dai giudici di merito e sostiene che affermare che il PIRAS
abbia reagito con violenza significa stravolgere quanto realmente avvenuto, essendosi il
ricorrente limitato a difendersi al fine di evitare il peggio;
4.violazione di legge e vizio della motivazione. Contesta la mancata assoluzione per
formula dubitativa lamentando che i giudici di merito hanno fondato il giudice di
colpevolezza sulle inattendibili dichiarazioni della parte offesa ;
5.violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo all’entità della pena..
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso dedotti sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità..
Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente
denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed
ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione,
esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità e la sussistenza della
rapina impropria contestata.

1

Ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, PIRAS Giommaria deducendo che la sentenza

Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni
di colpevolezza, così come corretta è stata la qualificazione del reato.
A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente contrappone, quindi,
unicamente generiche contestazioni in fatto, con le quali, in realtà, si propone solo una non
consentita – in questa sede di legittimità – diversa lettura degli elementi valutati dai giudici di
merito e senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddizione della motivazione.

irrogazione di una pena contenuta nei minimi, va richiamato il principio consolidato per il quale
la motivazione in ordine alla determinazione della pena base, ed alla diminuzione o agli
aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, è necessaria solo quando
la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale e non in situazioni come
quella in esame in cui la pena è prossima ai minimi edittali e comunque il giudice ha indicati in
sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata
applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
62,

Dichiara inammissibile il ricorso/condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 19.5.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
ranco F7DANESE

Per quanto riguarda le censure mosse alla sentenza impugnata relativamente alla mancata

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA