Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35896 del 23/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35896 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCHIOPPA FABIO N. IL 15/07/1974
avverso la sentenza n. 1899/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
27/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;
Data Udienza: 23/04/2013
Schioppa Fabio
N.R.G. 34962/2012
Considerato che:
L’Avvocato Giovanni D’Amato — quale difensore di Schioppa Fabio ricorre avverso la sentenza, in data 27.04.2012, della Corte d’appello di
reclusione ed € 1.500,00 di multa per ricettazione, possesso di documenti
falsi, falso e truffa) riconosceva la continuazione tra i fatti di cui sopra e quelli
già giudicati con sentenza irrevocabile dal Tribunale di Forlì del 06.04.2010
(irrevocabile il 22.10.2010) e rideterminava la pena complessiva in anni 4 di
reclusione ed € 2.000,00 di multa; e chiedendone l’annullamento, osserva
che la motivazione è carente sia per quanto riguarda il diniego di riconoscere
la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva sia per la non
concessa diminuzione della pena pecuniaria.
Nelle more (16.04.2013) è pervenuta valida rinuncia al ricorso
dell’imputato.
Va dichiarata, pertanto, l’inammissibilità del ricorso cui consegue, per il
disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in Euro 500,00.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 23/04/2013
Il Consigliere estensore
Firenze, che in riforma della sentenza di primo grado (condanna a 3 anni di