Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35895 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35895 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIOTOLI DANIELE N. IL 26/06/1979
avverso la sentenza n. 10081/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 25/06/2014
RG.53348-2013
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Ciotoli Daniele
personalmente avverso la
sentenza sopra indicata che lo condannava per evasione;
rilevato che con tale ricorso si deduce”ya violazione di legge;
osserva:
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché prospetta deduzioni del
tutto generiche, clausole di stile astrattamente idonee a contrastare qualsiasi
decisione di qualunque processo e fattispecie, deduzioni che non si confrontano
specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata
(confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p.,
perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009 e
Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
26 giugno 2014
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