Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35895 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35895 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SENOFONTE ULDERICA N. IL 15/11/1962
avverso la sentenza n. 12283/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

Data Udienza: 23/04/2013

Senofonte Ulderica
N.R.G. 34942/2012

Considerato che:
L’Avvocato Cristiano Conte — quale difensore di Senofonte Ulderica ricorre avverso la sentenza, in data 28.03.2012, della Corte di Appello di
Roma che dichiarava inammissibile l’appello dell’imputata — proposto

avverso la condannata alla pena di mesi 8 di reclusione ed € 3.000,00 di
multa per furto aggravato – per essere stato presentato fuori termine.
Il ricorso è manifestamente infondato. Invero il difensore dell’imputata
non contesta il conteggio effettuato dalla Corte di appello, ma evidenzia di
non condividere il consolidato principio di diritto fissato da questa Corte
secondo il quale il termine per la redazione della sentenza di cui all’art. 544
cod. proc. pen. – alla scadenza del quale decorre l’ulteriore termine per
l’impugnazione, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen. – non è soggetto alla
sospensione nel periodo feriale prevista dall’art. 1 legge 7 ottobre 1969, n.
742; con la conseguenza che, ove venga a cadere in detto periodo, l’ulteriore
termine per proporre impugnazione comincia a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione (Sez. U, Sentenza n. 7478 del 19/06/1996 Ud. – dep.
24/07/1996 – Rv. 205335; Conformi fra le tante: Sez. 4, Sentenza n. 28931
del 17/01/2002 Cc. – dep. 01/08/2002 – Rv. 221813; Sez. 3, Sentenza n.
35738 del 12/07/2007 Ud. – dep. 28/09/2007 – Rv. 237501; Sez. 2, Sentenza
n. 23694 del 15/05/2008 Cc. – dep. 11/06/2008 – Rv. 240622). Ma il difensore
nel suo generico ricorso non evidenzia alcun argomento che scalfisca il
principio di diritto contestato. Invece, si deve rilevare che il consolidato
principio di diritto di cui sopra — pienamente condiviso dal Collegio e dalla
costante giurisprudenza di questa Corte dopo la decisione delle Sezioni
Unite del 1996 – trova fondamento in un’attenta e condivisa lettura della
normativa. Invero — si legge nella motivazione della predetta sentenza delle
Sezioni Unite – dalla esatta considerazione che i termini per la redazione
della sentenza sono termini processuali, non può inferirsi che debbano
essere sospesi nel periodo feriale. E ciò perché la sospensione di diritto ha la
sua ragione d’essere per termini che hanno una sanzione processuale, e
questi sono nel caso quelli delle parti e non quelli posti al giudice per la
1

redazione delle sentenze, la cui inosservanza può dar luogo solo a sanzioni
disciplinari. Del resto, che la legge 7 ottobre 1969, n. 742 si riferisca alle parti
e ai loro difensori e non al giudice, lo si deduce dal secondo alinea del primo
comma dell’art. 1 che stabilisce che quando il decorso del termine abbia
inizio “durante il periodo feriale”, l’inizio stesso è differito alla fine di tale
periodo. E siccome emblematico della situazione è il diritto di impugnazione

che in tale periodo non è sospeso il termine per la redazione delle sentenze.
Pertanto va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 23/04/2013

e il relativo termine, se questo può avere inizio in periodo feriale ciò vuol dire

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