Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35895 del 11/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 35895 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
PALERMO
nei confronti di:
MOSA CROCIFISSA N. IL 13/03/1956
MOSA SALVINA N. IL 06/06/1957
avverso la sentenza n. 25/2012 GIUDICE DI PACE di RAVANUSA,
del 05/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
i
„uu_ •
L
che ha concluso per i (

Data Udienza: 11/05/2015

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 05/03/2014 il giudice di pace di Ravanusa ha assolto, per
non avere commesso il fatto, Crocifissa Mosa dai reati di cui agli artt. 594 e 612
cod. pen. e Mosa Salvina dal reato di cui all’art. 582 cod. pen.
2. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo propone ricorso
per cassazione, lamentando vizi motivazionali, sottolineando che: a) secondo la
deposizione di un teste del tutto indifferente, tra le imputate e le parti lese
(rectius: la parte lesa) vi era stato un alterco e che la persona offesa aveva

registrate dal giudice di pace, tra la dinamica dell’aggressione indicata nel capo
di imputazione e nella querela, da un lato, e quella risultante dalla deposizione,
dall’altro, erano assolutamente marginali; c) che la sentenza sembrava supporre
la necessità di riscontri estrinseci alle dichiarazioni delle parti lese.
Considerato in diritto
1. Le censure contenute in ricorso sono infondate, dal momento che: a) il giudice
di pace ha dato razionalmente conto del contrasto su punti assolutamente non
marginali tra la versione della persona offesa e quella della sorella (che, ad es.,
ha inizialmente incomprensibilmente negato dì essersi recata presso il negozio
delle imputate, dove si sarebbero, secondo la versione della persona offesa,
registrate delle minacce che avrebbero indotta quest’ultima ad intervenire, per
poi rammentare, su contestazione del P.M., siffatto particolare, centrale della
dinamica della vicenda, senza però ricordare le frasi pronunciate tra la sorella e
le due Mosa); b) che l’esistenza di un alterco, riferito da due testimoni, è
elemento del tutto neutro, rispetto alla dimostrazione delle condotte contestate;
c) che il riferimento all’assenza di indagini da parte del carabiniere intervenuto,
nell’economia della decisione, vale semplicemente ad esprimere la mancanza di
elementi di conforto rispetto alla valutazione di incertezza ricostruttiva; d) che,
infine, il ricorrente assume assertivamente il carattere pacifico delle lesioni
sofferte dalla persona offesa, senza spiegare quale atto processuale indicativo di
tale realtà sarebbe stato trascurato dalla sentenza impugnata.
In definitiva, il giudice di pace ha operato, nell’esercizio di una discrezionalità
valutativa immune da vizi di manifesta illogicità, proprio la necessaria verifica,
corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva della persona offesa
e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che deve essere più penetrante e
rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi
testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214).

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 11/05/2015

riportato lesioni al viso giudicate guaribili in due giorni; b) che le differenze

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA