Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35894 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35894 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DAVOLI FILOMENA N. IL 22/06/1959
MORTINI QUINTILIO N. IL 23/08/1945
avverso la sentenza n. 8121/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 25/06/2014
RG.53346-2013
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Davoli Filomena e Mortini Quintilio con atto a
firma del difensore avverso la sentenza sopra indicata che li condannava per
esercizio abusivo della professione;
rilevato che con tale ricorso si deduce ,14 /vizio di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di € 1000,00 in favore della Cassa
delle A ende.
Ro il 26 giugno 2014
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE