Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35894 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35894 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ANDRIA SALVATORE N. IL 04/11/1956
avverso la sentenza n. 1502/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 10/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

Data Udienza: 23/04/2013

D’Andria Salvatore

N.R.G. 34814/2012

Considerato che:
L’Avvocato Fabrizio Lamanna — quale difensore di D’Andria Salvatore ricorre avverso la sentenza, in data 10.02.2012, della Corte di Appello di

condannato — per il reato di falso e illecito utilizzo di carta di credito – alla
pena di anni 1 di reclusione ed € 400,00 di multa; l’imputato, chiedendone
l’annullamento, denuncia la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta
responsabilità.
Il ricorso è, con evidenza, privo della specificità, prescritta dall’art. 581,
lett. c), in relazione all’ari 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte
dal Giudice di secondo grado, che non risultano viziate da illogicità manifeste
e sono esaustive, avendo risposto correttamente a tutte le doglianze
contenute nell’appello e avendo ben evidenziato — dopo un corretto e
legittimo rinvio per relationem alla condivisa sentenza di primo grado – le
ragioni per le quali ritiene ampiamente provata la penale responsabilità del
ricorrente (dichiarazioni della P.O. e degli altri testi).
A fronte di quanto sopra il difensore dell’imputato si limita a
genericissime contestazione che si risolvono soprattutto nell’enunciazione di
astratti principi di diritto senza che vi sia alcuna contestazione concreta su
quanto accertato e ben evidenziato dai Giudici di merito. Emblematica, in tal
senso, è l’affermazione contenuta a pagina 4 del ricorso nella quale il
difensore del ricorrente afferma che il D’Andria

“non ha ottenuto alcun

vantaggio patrimoniale dal ritiro della predetta assicurata”— nella quale c’era
la carta di credito indirizzata alla P.O. — dimenticando, però, che nella
sentenza, a pagina 4, si elencano gli illeciti prelievi di danaro effettuati
dall’imputato utilizzando la predetta carta.
Questa Corte ha stabilito, in proposito, che la mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo
ad introdurre il nuovo grado di giudizio e a produrre, quindi, quegli effetti
cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla

Bologna, confermativa della sentenza di primo grado con la quale era stato

dichiarazione di inammissibilità. (Sez. 1, Sentenza n. 5044 del 22/04/1997
Ud. – dep. 29/05/1997 – Rv. 207648; Sez. 3, Sentenza n. 35492 del
06/07/2007 Ud. – dep. 25/09/2007 – Rv. 237596).
Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del

favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 23/04/2013

ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in

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