Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35894 del 15/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35894 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIRISI COSTANTINO N. IL 28/10/1948
avverso l’ordinanza n. 419/2014 TRIBUNALE di CAGLIARI, del
12/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/selzet_e_ le conclusioni del PG Dott.

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A

Uditi difensor Avv.;

//t Cevv)

Data Udienza: 15/07/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 maggio 2014, il tribunale di Cagliari, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da Pirisi Costantino, diretta
ad ottenere la rideterminazione della pena in conseguenza della sentenza della
Corte Costituzionale n. 32 del 2014, che aveva determinato la reviviscenza della
normativa antecedente la modifica dell’articolo 73 d.p.r. 309 del 1990 (cd.
“Jervolino – Vassalli”). Osservava che Pirisi era stato condannato con sentenza
definitiva alla pena di anni 12 di reclusione ed euro 45.000 di multa per il delitto

la possibilità di rideterminare la pena era esclusa dalla circostanza che il regime
sanzionatorio vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado
era più favorevole rispetto a quello ripristinato dalla pronuncia del giudice delle
leggi. L’applicazione della norma ripristinata per effetto della declaratoria di
illegittimità costituzionale avrebbe comportato un effetto pregiudizievole per
l’istante che nel giudizio di merito aveva goduto del regime più favorevole.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione personalmente
Pirisi Costantino e ne chiede l’annullamento per errata interpretazione ed
illogicità di legge. Rileva il ricorrente che la pena base era stata fissata in anni
sette, superiore di un anno rispetto alla norma che doveva essere prese in
considerazione in virtù della sentenza della Corte Costituzionale. Il giudice
dell’esecuzione avrebbe dovuto ricalcolare la pena. Nella sentenza di merito si
leggeva chiaramente che il giudizio di prevalenza escluso in ragione del divieto
normativo all’epoca vigente.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile siccome manifestamente infondato e
sostanzialmente elusivo delle ragioni poste a fondamento del rigetto della richiesta. Il
giudice dell’esecuzione ha dato atto che nel procedimento di merito il giudice della
cognizione aveva fissato la pena in misura superiore al minimo, determinato in relazione
alla cornice edittale vigente al momento della decisione di primo grado, più favorevole
rispetto alla normativa antecedente la riforma Fini-Giovanardi oggetto di reviviscenza per
effetto della sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale. Con detta sentenza il
giudice delle leggi ha inciso favorevolmente sul regime sanzionatorio per le droghe
leggere, ma ha avuto un effetto peggiorativo per le droghe pesanti in quanto il minimo
della pena è risultato elevato da sei ad otto anni, superiore alla pena base fissata per il
reato. La declaratoria di illegittimità costituzionale ha colpito “per intero”, come
espressamente affermato nella sentenza, le due disposizioni impugnate con la
1

di acquisto di un’ingente quantità di stupefacente tipo ecstasy. Nel caso di specie

conseguenza che è tornata vita la “vecchia norma” più sfavorevole rispetto alla
norma dichiarata incostituzionale. Dandole applicazione, si farebbero discendere
dalla sentenza della Corte Costituzionale effetti pregiudizievoli nei confronti
dell’imputato, che nel giudizio di merito aveva goduto del regime più favorevole,
in contrasto con il principio di cui all’articolo 25, comma secondo, Cost. Da ciò
discende che, qualora la vecchia norma “ripristinata” contenga una disciplina più
sfavorevole rispetto alla norma dichiarata incostituzionale, sarà quest’ultima a
dover trovare applicazione.

che la possibilità di rideterminare la pena era esclusa dalla circostanza che il
regime sanzionatorio vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo
grado era più favorevole rispetto a quello ripristinato dalla pronuncia del giudice
delle leggi e che dall’applicazione dell’attuale normativa sulle droghe pesanti il ricorrente
riceverebbe un danno.
3. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una
somma determinata, equamente, in Euro 1000,00, tenuto conto del fatto che
non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”. (Corte
Cost. 186/2000).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2015
Il Consigliere estensore

2. Nel caso in esame, correttamente il giudice dell’esecuzione ha affermato

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