Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35893 del 15/07/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35893 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAURO FERDINANDO N. IL 28/07/1987
avverso l’ordinanza n. 514/2014 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
27/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dett. ADET TONIr..tyOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 1- 14,,c_f_t_tA
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 15/07/2015
RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27 ottobre 2014, il tribunale di Napoli, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da Mauro Ferdinando,
diretta ad ottenere la rideterminazione della pena in conseguenza della sentenza
della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, che aveva determinato la reviviscenza
della normativa antecedente la modifica dell’articolo 73 d.p.r. 309 del 1990 (cd.
“Jervolino – Vassalli”). Osservava che Mauro era stato condannato con sentenza
definitiva alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa per il
attenuante di cui al comma quinto equivalente alla recidiva. Tuttavia, nel caso di
specie la possibilità di rideterminare la pena era esclusa dalla circostanza che il
regime sanzionatorio vigente al momento della commissione del reato era più
favorevole rispetto a quello ripristinato dalla pronuncia del giudice delle leggi.
Non poteva poi nemmeno trovare applicazione la sentenza della Corte
Costituzionale 251 del 2012, che aveva dichiarato l’incostituzionalità del divieto
di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma quinto, d.p.r.
309 del 1990 sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., di cui le
Sezioni Unite Gatto avevano riconosciuto l’applicabilità anche alle sentenze
irrevocabili, in quanto il giudice della cognizione aveva ritenuto l’equivalenza tra
circostanze per ragioni di merito (la contestazione riguardava la recidiva
semplice).
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione Mauro
Ferdinando, a mezzo del difensore di fiducia, e ne chiede l’annullamento per
violazione di legge. Rileva il difensore che nella sentenza di merito si leggeva
chiaramente che il giudizio di prevalenza era stato escluso in ragione del divieto
normativo all’epoca vigente.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte in un articolato parere ha
chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va respinto siccome infondato. Nel procedimento di merito il giudice
della cognizione non aveva nessun ostacolo a riconoscere la prevalenza sulla recidiva
dell’attenuante prevista per i fatti di lieve entità. La preclusione posta dall’articolo 99,
quarto comma, cod. pen. riguardava soltanto l’ipotesi in cui la contestazione avesse
riguardato la recidiva qualificata, mentre al condannato era stata contestata “la recidiva
semplice nel quinquennio”. Nel procedere alla comparazione dell’attenuante con la
recidiva, espressamente il giudice della cognizione, con una valutazione di merito, e “in
una valutazione sintetica della vicenda” ha ritenuto di dichiarare l’equivalenza tra le
circostanze, correttamente richiamando la giurisprudenza che in tema di stupefacenti,
1
delitto di cui all’art. 73 d.p.r. 309 del 1990, previa concessione della circostanza
quando la circostanza attenuante ad effetto speciale della lieve entità del fatto, prevista
dall’art. 73 comma 5 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, concorre con una circostanza
aggravante, afferma doversi procedere al giudizio di comparazione.
2. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Il Consigliere estensore
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2015