Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35892 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35892 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GEMMA ALESSANDRO N. IL 15/07/1971
avverso la sentenza n. 2118/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
14/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

Data Udienza: 23/04/2013

Gemma Alessandro
N.R.G. 34907/2012
Considerato che:
Gemma Alessandro ricorre avverso la sentenza, in data 14.03.2012,
della Corte di Appello di Genova, confermativa della sentenza di primo grado
con la quale era stato condannato — per il reato di ricettazione – alla pena di

l’annullamento, denuncia la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta
responsabilità per ricettazione anziché furto e sul mancato riconoscimento
delta prevalenza sulla recidiva delle concesse attenuanti generiche.
Il ricorso è, con evidenza, privo della specificità, prescritta dall’art. 581,
lett. c), in relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte
dal Giudice di secondo grado, che non risultano viziate da illogicità manifeste
e sono esaustive, avendo risposto correttamente a tutte le doglianze
contenute nell’appello e avendo ben evidenziato — dopo un corretto e
legittimo rinvio per relationem alla condivisa sentenza di primo grado – le
ragioni per le quali ritiene ampiamente provata la penale responsabilità del
ricorrente per il reato di ricettazione e non già del reato di furto (generiche
indicazioni sul furto contrastanti anche con quanto riferito dalla P.O.: ad
esempio sulla via ove è stato commesso il furto; l’imputato è stato, poi,
sorpreso con il mezzo di illecita provenienza dopo 13 giorni dal furto). In
modo altrettanto esaustivo, logico e non contraddittorio la Corte di appello
evidenzia le ragioni per le quali ritiene corretto il giudizio di equivalenza tra le
attenuanti generiche e la recidiva.
A fronte di quanto sopra l’imputato si limita alla generica contestazione
di cui sopra. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che la mancanza
nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio e a produrre, quindi,
quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa
dalla dichiarazione di inammissibilità. (Sez. 1, Sentenza n. 5044 del
22/04/1997 Ud. – dep. 29/05/1997 – Rv. 207648; Sez. 3, Sentenza n. 35492
del 06/07/2007 Ud. – dep. 25/09/2007 – Rv. 237596).

anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 340,00 di multa; l’imputato, chiedendone

Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 23/04/2013

Il Consigliere estensore
Dottor Adriano !asino

colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

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