Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35892 del 15/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35892 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIARDINI DOMENICO N. IL 29/05/1987
avverso l’ordinanza n. 1470/2011 TRIBUNALE di PALMI, del
21/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sete le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 15/07/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21 ottobre 2014, il tribunale di Palmi, in funzione di giudice
dell’esecuzione accoglieva l’istanza presentata da Domenico Giardini, diretta ad ottenere
la rideterminazione della pena in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale
n. 32 del 2014 che, per i delitti previsti dall’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 in relazione
alle “droghe leggere”, aveva determinato la reviviscenza della normativa antecedente la
riforma Fini-Giovanardi. Nello specifico, al condannato, con sentenza del 18 agosto 2011
era stata applicata la pena finale concordata di anni tre mesi quattro di reclusione ed

indica. Escluso ogni automatismo nella determinazione della pena, il tribunale di palmi
applicando i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. ed in relazione al quantitativo di
droga detenuto riteneva congrua la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro
4000 di multa, così determinata: pena base, anni cinque di reclusione ed euro 7000 di
multa, ridotta per le generiche ad anni quattro di reclusione ed euro 6000 di multa,
ulteriormente ridotta per il rito.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Giardini, a mezzo del
difensore di fiducia, per violazione di legge e vizio di motivazione insistendo per
l’applicazione di un criterio proporzionale corrispondente alla volontà delle parti espressa
nel rito concordato.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte in un articolato parere ha chiesto di
annullare con rinvio l’ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato va annullato per ragioni diverse da quelle sostenute
dal ricorrente. Sul tema del ricorso – oggetto di contrastanti orientamenti
giurisprudenziali – sono di recente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che con le
coeve sentenze 26 febbraio 2015, ricorrenti Jazouli, Sebbar e Marcon, hanno risolto i
dubbi circa la possibilità di applicazione della disciplina più favorevole in sede esecutiva,
quale conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale richiamata.
2. In particolare, si rileva che la sentenza Marcon, per quanto noto con
l’informazione provvisoria n. 6 del 2015, ha affermato il principio di diritto secondo cui, la
pena applicata su richiesta delle parti per i delitti previsti dall’art. 73 D.P.R. n. 309 del
1990 in relazione alle droghe c.d. leggere, con pronuncia divenuta irrevocabile prima
della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, deve essere necessariamente
rideterminata in sede di esecuzione, con la precisazione che la pena deve essere
rideterminata attraverso la “rinegoziazione” dell’accordo tra le parti, “ratificato” dal
giudice dell’esecuzione, che viene interessato attraverso l’incidente di esecuzione attivato
dal condannato o dal pubblico ministero. È stato quindi accolto il principio per cui pena
illegale non è solo quella superiore alla sanzione edittale massima reintrodotta per effetto
1

euro 13.300 di multa, pena sospesa, per l’illecita detenzione di 216 piante di Cannabis

della pronuncia di incostituzionalità, ma anche quella applicata in base alla sanzione
prevista dalla norma incostituzionale. Osserva in proposito la sentenza 22471/2015,
Sebbar, esprimendo un principio applicabile anche in sede esecutiva, “la valutazione
discrezionale del giudice nella individuazione della pena in concreto da applicare non può
prescindere dagli “indicatori astratti” (il minimo e il massimo edittale) che il legislatore gli
ha fornito. È nell’ambito di quello spazio sanzionatorio che il giudicante deve compiere la
sua valutazione. Con la conseguenza che se detto spazio muta (si restringe o si dilata),
mutano inevitabilmente i parametri entro i quali la valutazione in concreto deve essere

ripristino della distinzione tra “droghe leggere” e “droghe pesanti”, conseguente alla
sentenza del Giudice delle leggi n. 32 del 2014, è stato sensibilmente ridisegnato,
consentendo, di nuovo, il ricorso ad una forbice edittale (tanto per limitarsi alla sola pena
detentiva) – da due a sei anni di reclusione – di gran lunga meno ampia (e meno severa)
rispetto a quella posta a base delle statuizioni contestate, vale a dire da sei a venti anni
di reclusione (tanto che, come si è anticipato, il massimo della prima corrisponde al
minimo della seconda), così da comporre un quadro di riferimento non paragonabile a
quello tenuto presente al momento delle pronunzie dei giudici del merito e da realizzare,
pertanto, un sostanziale ridimensionamento dello stesso disvalore penale del fatto.
Ed è sostanzialmente per tale ragione che, ad esempio, nella sentenza n.
26340/2014 (Di Maggio), si osserva in particolare che la ripristinata distinzione della
risposta repressiva (che tiene conto della diversa natura delle sostanze stupefacenti),
implicando una così marcata differenza del trattamento sanzionatorio, comporta la
necessità di rideterminare la pena in concreto (a suo tempo) ritenuta congrua ed
applicata. Invero, una volta mutato il parametro di riferimento, il giudice del merito deve
inderogabilmente riesercitare il potere discrezionale conferitogli dagli artt. 132 e 133 cod.
pen.”.
Ora, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni unite, è evidente che il caso
portato all’attenzione del giudice dell’esecuzione va diversamente considerato
rispetto a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato. La rideterminazione della
pena deve essere disposta nel contraddittorio delle parti, secondo il modulo
procedimentale previsto dall’art. 188 disp. att. del codice di rito. Va solo aggiunto che,
ove le parti non raggiungano un accordo ed il giudice dell’esecuzione non ritenga
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, spetterà a lui determinare la pena
legale, in base ai parametri posti dagli artt. 132 e 133 cod. pen., non diversamente da
quanto già previsto per la determinazione della pena nel caso di riconoscimento della
continuazione in sede esecutiva ricorrendo, come osservato dal Procuratore generale,
l’analogia legis.
P.Q. M .

2

effettuata. Per altro, in tema di sostanze stupefacenti, tale spazio sanzionatorio, con il

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Gip del Tribunale
di Palmi.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2015

Il Consigliere estensore

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