Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35891 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35891 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FARRUKU JULIAN N. IL 13/10/1975
avverso la sentenza n. 1443/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
09/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 25/06/2014
RG.53311-2013
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Farruku Julian con atto a firma del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per H reato di cui
all’articolo 388 codice penale;
rilevato che con tale ricorso si deduce Violazione dell’articolo 192 codice
procedura penale;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roha il 26 giugno 2014
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE