Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35891 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35891 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

Data Udienza: 23/04/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELL’OGLIO MAURO N. IL 04/10/1970
avverso la sentenza n. 640/2011 TRIBUNALE di LODI, del
12/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

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Dell’Oglio Mauro
N.R.G. 34904/2012

Considerato che:
L’Avvocato Antonio Ranieli — quale difensore di Dell’Oglio Mauro ricorre avverso la sentenza, in data 12.07.2011, del Tribunale di Lodi con la
quale è stata applicata all’imputato la pena (complessiva di un anno di

reclusione ed € 200,00 di multa, per ricettazione) concordata tra le parti, ex
art. 444 cod. proc. pen., e, chiedendone l’annullamento deduce solo che:
“seppur si sia trattato di un accordo tra le parti, il Giudice di ufficio avrebbe
potuto concedere le attenuanti generiche, riducendo la pena”.

Si deve, preliminarmente, rilevare che in tema di patteggiamento,
poiché il giudice può solo respingere o accogliere la richiesta di applicazione
della pena nei termini in cui l’accordo raggiunto dalle parti gli viene proposto,
è illegittima la sentenza che, pur non modificando l’entità della pena indicata,
contenga un giudizio di comparazione delle circostanze diverso da quello
prospettato nella richiesta medesima (Sez. 3, Sentenza n. 1191 del
16/03/2000 Cc. – dep. 22/05/2000 – Rv. 217597; nella specie la Corte ha
annullato la sentenza di patteggiamento nella quale il giudice aveva ritenuto
le attenuanti generiche prevalenti rispetto all’aggravante contestata mentre le
parti, nell’accordo raggiunto, le avevano considerate equivalenti). Nel caso di
specie secondo il ricorrente il Giudice avrebbe dovuto, addirittura,
riconoscere di ufficio le attenuanti generiche e diminuire la pena, violando in
modo patente l’accordo delle parti. E’ evidente, quindi, la manifesta
infondatezza della doglianza.
Si deve, inoltre, ricordare che questa Corte ha stabilito che la sentenza
applicativa della pena patteggiata non può essere impugnata per Cassazione
neppure con riferimento alla entità della pena o alla ritenuta sussistenza di
ulteriori attenuanti non considerate, né possono, a maggior ragione, dedursi
circostanze di fatto che non sarebbero state considerate in sentenza, e che si
vorrebbero riesaminare. (Sez. 3, Ordinanza n. 4187 del 30/11/1995 Cc. dep. 13/01/1996 – Rv. 203284). Infatti in tema di patteggiamento, una volta
che l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di
applicazione della pena, non è consentito, fuori dai casi di palese
1

incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica
del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della
mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica
argomentazione solo per il caso che l’accordo abbia presupposto una
modifica dell’imputazione originaria. (Sez. 6, Sentenza n. 32004 del
10/04/2003 Cc. – dep. 29/07/2003 – Rv. 228405; Sez. 6, Sentenza n. 45688

3580 del 09/01/2009 Cc. – dep. 27/01/2009 – Rv. 242673).
Uniformandosi a tali orientamenti, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.500,00.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 23/04/2013

del 20/11/2008 Cc. – dep. 10/12/2008 – Rv. 241666; Sez. 3, Sentenza n.

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