Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35890 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35890 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONDERCURI MUSSO DIMITRI N. IL 15/10/1970
,

avverso la sentenza n. 4613/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

Data Udienza: 23/04/2013

Condercuri Musso Dimitri
N.R.G. 34864/2012

Considerato che:
Condercuri Musso Dimitri ricorre avverso la sentenza, in data
21.05.2012, della Corte di Appello di Genova che, in riforma della sentenza

ingiustificato di oggetto atto ad offendere (noccoliere) per essere lo stesso
estinto per intervenuta prescrizione e per l’effetto rideterminava la pena (per
il residuo reato di furto) in anni 1 di reclusione ed € 250,00 di multa e,
chiedendone l’annullamento, osserva genericamente che vi sarebbe carenza
di motivazione con riguardo alla ritenuta penale responsabilità dell’imputato.
Si deve preliminarmente rilevare che l’appello riguardava solo il
trattamento sanzionatorio, come emerge dalla stessa impugnata sentenza
allorchè espone i motivi di impugnazione; punto questo non oggetto di
contestazione da parte del ricorrente. E’, quindi, evidente che la Corte di
appello ha trattato, tra l’altro, in modo esaustivo solo i motivi riguardanti il
trattamento sanzionatorio. In ogni caso il ricorso è genericissimo e afferma
che la Corte di merito ha ripetuto pedissequamente la motivazione del primo
giudice non accorgendosi che la Corte di appello ha invece affrontato la sola
questione relativa al trattamento sanzionatorio; trattamento sanzionatorio di
cui il ricorrente, invece, non parla proprio.
Il ricorso è, quindi, privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c),
in relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal
Giudice di merito, che non risultano viziate da illogicità manifeste e sono
esaustive, avendo ben evidenziato le ragioni per le quali ritiene corretto il
giudizio di equivalenza e congrua la pena. Questa Corte ha stabilito, in
proposito, che la mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti
prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei
motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio e a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di
emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 1,
Sentenza n. 5044 del 22/04/1997 Ud. – dep. 29/05/1997 – Rv. 207648; Sez.
3, Sentenza n. 35492 del 06/07/2007 Ud. – dep. 25/09/2007 – Rv. 237596).

di primo grado, dichiarava il non doversi procedere per il reato di porto

Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deliberato in camera .di consiglio, il 23/04/2013

colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

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