Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35890 del 15/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35890 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANUELE SALVATORE N. IL 23/09/1963
avverso l’ordinanza n. 525/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
POTENZA, del 08/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere potI. MONICA BONI;
lette/steutite le conclusioni del PG Dott. raob atte”-Q-QPcQve, kcevc/i=

(1,VAleA2A/OGI-2D

Uditi difensor Av

Data Udienza: 15/07/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa 1’8 ottobre 2014 il Tribunale di sorveglianza di Potenza rigettava il
reclamo, proposto dal detenuto Salvatore Manuele avverso l’ordinanza del Magistrato di
sorveglianza di Potenza del 16 giugno 2014, che aveva respinto la sua richiesta di concessione
della liberazione anticipata speciale, ritenendo di non poter accordare il beneficio richiesto, in
quanto la pena in espiazione era stata irrogata per reati compresi nell’elenco di cui all’art. 4-bis
ord. pen..
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato

personalmente, il quale ha lamentato inosservanza o erronea applicazione della legge penale in
riferimento al disposto dell’art. 4 del decreto legge nr. 146 del 2013, convertito con
modificazioni dalla legge nr. 10 del 2014 con palese violazione degli artt. 3 e 27 Cost.. Pur
avendo dato atto il Magistrato di sorveglianza del corretto percorso esecutivo seguito e della
adesione alle opportunità trattamentali, ha ritenuto di escludere dal beneficio invocato esso
ricorrente per non essere stata la previsione del citato decreto legge convertita in legge senza
tenere conto che la domanda era stata presentata nel periodo di vigenza della disposizione che
ammetteva tutti i condannati, senza alcuna distinzione, alla liberazione anticipata speciale. In
senso favorevole all’applicazione indiscriminata dell’istituto si sono pronunciati il Magistrato ed
il Tribunale di sorveglianza di Roma per i detenuti nel distretto del Lazio, sicchè non è dato
comprendere come tanto non possa valere anche per altri detenuti nelle medesime condizioni,
specie se, come nel proprio caso, egli aveva seguito con profitto numerosi corsi di studio sino
alla prossima laurea, aveva ottenuto 1890 giorni di liberazione anticipata ordinaria, numerosi
encomi e svolto anche attività lavorativa. Inoltre, i reati commessi dovrebbero costituire
soltanto il punto di partenza dell’analisi da condurre per la valutazione del condannato e non il
punto di arrivo per un provvedimento di rigetto, pena la privazione di significato del percorso
trattarnentale in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost..
3. Con requisitoria scritta del 24 febbraio 2014 il Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione, dr. Paolo Canevelli, ha chiesto il rigetto del ricorso per l’ infondatezza dei motivi.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.
1.In primo luogo va rilevato che il ricorrente sta espiando pena detentiva per il reato di
omicidio, compreso nel catalogo di cui all’art. 4-bis I. nr. 354/75. Con l’impugnazione ha
dedotto di avere mantenuto un corretto comportamento durante l’esecuzione intramuraria, ma
non ha confutato il rilievo principale in punto di diritto, sul quale si è basata la declaratoria
d’inammissibilità della domanda.
2. La questione riguarda la possibile applicazione in favore del ricorrente della disciplina
introdotta dal D.L. 23 dicembre 2013, che all’art. 4, aveva esteso a settantacinque giorni p
1

2.

ogni singolo semestre di pena espiata la liberazione anticipata prevista dalla L. 26 luglio 1975,
n. 354, art. 54, prevedendo testualmente: “Ai condannati per taluno dei delitti previsti dalla L.
26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, la liberazione anticipata può essere concessa nella misura di
settantacinque giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato
prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da
comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità”.
E’ noto che la legge di conversione, nr. 10 del 2014, per effetto delle modifiche apportate
al comma 1, esclude testualmente dall’ambito di applicazione dell’istituto nella sua maggiore

art. 4 bis”.
2.1 La peculiarità della vicenda processuale in esame risiede nell’avvenuta proposizione
della domanda di accesso al beneficio penitenziario nel periodo intermedio in cui era vigente il
D.L. nr. 146/2013, quindi in un momento antecedente l’entrata in vigore della legge di
conversione, da parte di soggetto che, per essere stato condannato per delitto previsto dall’art.
4-bis I. nr. 354/75, non può giovarsi della disciplina di favore secondo il regime giuridico
definitivamente vigente.
2.2 II tema è stato affrontato e risolto correttamente dal Tribunale con il provvedimento
impugnato, che, pur nella sintetica redazione, ha respinto il reclamo, proponendo
un’interpretazione che ha già trovato positivo riconoscimento nella giurisprudenza di questa
Corte con la sentenza nr. 34073 del 27/6/2014, Panno, rv. 260849 e numerose altre
successive, le cui argomentazioni vanno condivise e riaffermate.
2.2.1 In primo luogo, va escluso che la disciplina sulla liberazione anticipata rivesta
natura penale sostanziale, così come deve negarsi che per individuare la normativa applicabile
si debba avere riguardo al momento della presentazione della domanda: tale opzione
contraddice il precedente postulato, dal momento che, secondo quanto prescritto dall’art. 5
cod. proc. pen., l’applicazione della regola che fa riferimento alla disciplina vigente al momento
della domanda lascia intendere che si tratti di disposizioni processuali, quali quelle dettate in
materia di giurisdizione e competenza.
L’orientamento che assegna natura non sostanziale ad istituti incidenti sull’esecuzione
della pena ha ricevuto autorevoli conferme nella giurisprudenza costituzionale (C. cost. ord. n.
10 del 1981; sent. n. 376 del 1997) ed in quella sovranazionale della Corte EDU (da ultimo,
vedi sent. Grande Camera del 21/10/2013, Del Rio Prada contro Spagna, ric. n. 42750/09), le
quali hanno costantemente negato che in materia di benefici penitenziari, ed in particolare di
liberazione anticipata, valga il principio della irretroattività della legge più sfavorevole. Al
riguardo la Corte EDU ha avuto modo più volte di escludere che istituti quali la liberazione
anticipata, che incidono sulla protrazione o sulle modalità dell’esecuzione della pena detentiva,
abbiano natura di sanzione penale e quindi ricadano nell’ambito di applicazione dell’art. 7
CEDU, che in nome del principio “nullum crimen sine lege”, proibisce l’applicazione retroattiva
del diritto penale sostanziale a svantaggio dell’imputato. Seppur consapevole della difficoltà di
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estensione possibile i “condannati per taluno dei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354,

operare una netta distinzione tra la misura che rappresenta una pena e quella che incide
sull’esecuzione e sull’applicazione della pena (si vedano le pronunce della Grande Camera
Kafkaris c. Cipro del 12/2/2008; sez. 3 Gurguchiani c. Spagna del 15/12/2009 e M. c.
Germania rìc. nr . 19359/04), la Corte EDU ha ammesso “che le misure adottate dal legislatore,
dalle autorità amministrative o dai tribunali successivamente all’inflizione della pena definitiva,
o nel corso dell’espiazione della pena, possano comportare la ridefinizione o la modifica della
portata della pena inflitta dal tribunale del merito”. Ha tuttavia indicato che “per determinare
se una misura adottata nel corso dell’esecuzione di una pena riguarda solo la modalità di

caso che cosa comportava effettivamente la pena inflitta in base al diritto interno in vigore al
momento pertinente, o in altre parole, quale era la sua natura intrinseca” e prendere in
considerazione “il diritto interno nel suo complesso e la modalità con cui esso era applicato al
momento pertinente”.
Ebbene, la considerazione dell’istituto della liberazione anticipata alla luce dei criteri
interpretativi, suggeriti dalla Corte EDU, induce ad escludere che nella sequenza normativa,
caratterizzata dalla temporanea vigenza del D.L. nr. 146/2013 e dall’intervento modificativo
della legge di conversione nr. 10/2014, il fenomeno abbia incidenza sull’entità della pena da
eseguire in quanto tale e quindi determini l’introduzione di disposizioni penali sostanziali.
2.2.2 Piuttosto deve considerarsi quanto avvenuto, non tanto quale fenomeno di
successione nel tempo di leggi di diverso contenuto dispositivo, ma alla luce delle regole
dettate dall’art. 77 Costituzione per il caso del mancato recepimento dei decreti-legge nella
legge di conversione; viene in rilievo il comma terzo, secondo il quale “I decreti perdono
efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non convertiti”.
Né tale disposizione potrebbe ricevere deroga per effetto della I. n. 400 del 1988, art. 15,
comma 5, laddove dispone che “Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in
sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della
legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente….”: si tratta di
disposizione diretta soltanto a stabilire l’entrata in vigore della legge di conversione il giorno
successivo a quello della pubblicazione, in deroga alla previsione generale che prevede
l’ordinaria “vacatio legis”, se non disposto diversamente (Cass. Civ. sez. 1, n. 4781 del
02/05/1991, Rv. 471926; sez. 3, sent. n. 6368 del 07/06/1995, Rv. 492709).
Come osserva C. cost. n. 51 del 1985, richiamata anche nel ricorso, l'”efficacia” del
decreto-legge non convertito è soltanto limitata agli atti ed ai “rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti non convertiti” e non può in alcun modo essere estesa sino al riconoscimento di un
diritto o di una aspettativa per comportamenti o situazioni precedenti quando la relativa
domanda era ancora “sub iudice” al momento della conversione del decreto. Inoltre, il giudice
costituzionale ha evidenziato che “l’art. 77 Cost., comma 3, e u.c., mentre collega la mancata
3

esecuzione della pena o, al contrario, incide sulla sua portata”, occorre “esaminare in ciascun

conversione a una vicenda di alternatività sincronica fra situazioni normative, in nessun caso
considera la norma dettata con decreto-legge non convertito come norma in vigore in un tratto
di tempo quale quello anzidetto; ed anzi, se interpretato sia in riferimento al suo specifico
precetto (privazione, per il decreto – legge non convertito, di ogni effetto fin dall’inizio), sia in
riferimento al sistema in cui esso si colloca (inspirato – come appare anche dagli altri due
commi dell’art. 77 Cost. – a maggior rigore nella riserva al Parlamento della potestà legislativa)
vieta di considerarla tale”. Dunque, “indipendentemente da quello che possa ritenersi in
proposito della norma dettata con decreto-legge ancora convertibile, la norma contenuta in un

u.c., ad inserirsi in un fenomeno “successorio”, quale quello descritto e regolato dall’art. 2 c.p.,
commi 2 e 3″, ovverosia in un fenomeno successorio concernente norme penali sostanziali per
le quali vale il principio di irretroattività delle disposizioni di sfavore, “limitatamente alla sancita
applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 2 c.p., commi 2 e 3, al caso del decreto-legge non
convertito, e quindi alla sancita operatività della norma penale favorevole, se in esso
contenuta, relativamente ai fatti pregressi”.
2.2.3 A maggior ragione, perciò, nella materia in esame, sottratta all’applicazione delle
disposizioni dell’art. 2 cod.pen., e dell’art. 25 Cost., così come ai principi dell’art. 7 CEDU, deve
negarsi valore ultrattivo, rispetto a comportamenti pregressi, alla disposizione del decretolegge, non recepita dalla legge di conversione, che a detti comportamenti pregressi collegava
un effetto favorevole.
3. Né può dubitarsi della legittimità costituzionale della norma dell’art. 54 ord. pen.,
come modificata dalla legge nr. 10/2014, in riferimento all’esclusione dei condannati per i reati
di cui all’art. 4-bis ord. pen. dalla disciplina di favore in tema di liberazione anticipata, dal
momento che tale regime resta giustificato dal giudizio di pericolosità connaturato alla natura
delle violazioni accertate, che rende ragionevole l’apposizione di limiti soggettivi di applicazione
nell’ambito delle determinazioni discrezionalmente assunte dal legislatore per ragioni di politica
criminale, senza comunque escludere in modo assoluto l’accesso alla liberazione anticipata
ordinaria, che già persegue l’obiettivo di promuovere il percorso di rieducazione del
condannato e senza violare il principio di eguaglianza con detenuti responsabili di reati di
minore gravità.
Per le considerazioni svolte, il ricorso va respinto con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali.
Così deciso in Roma, il 15 ruglio 2015.

decreto-legge non convertito non ha… attitudine, alla stregua dell’art. 77 Cost., comma 3, e

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