Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3589 del 15/10/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3589 Anno 2015
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE ANGELIS DANILO N. IL 02/06/1980
avverso l’ordinanza n. 169/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
03/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 15/10/2014

,

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata in data 19 maggio 2012, depositata in
cancelleria il 24 maggio 2012, il Tribunale di Roma, quale giudice
dell’esecuzione, riconosceva, tra l’altro, il vincolo della continuazione
tra alcune fra le sentenze indicate nella richiesta avanzata
nell’interesse di De Angelis Danilo, rideterminando la pena finale in

2. Avverso il citato provvedimento è insorto tempestivamente il
Procuratore

della

Repubblica

circondariale

chiedendone

l’annullamento per violazione di legge. In particolare, è stato rilevato
dal ricorrente che il giudice dell’esecuzione aveva errato nella
rideterminazione della pena ex art. 671 cod. proc. pen., posto che
aveva preso a base del calcolo non già la pena più grave irrogata in
concreto, bensì quella divenuta irrevocabile per prima.
3. La prima sezione di questa Corte, con sentenza numero 26066/13, ha
ritenuto il ricorso fondato ed ha annullato l’ordinanza impugnata, con
rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma nei limiti di cui al
dispositivo. La Corte di legittimità ha ritenuto che nel determinare la
pena complessiva per il reato continuato il giudice dell’esecuzione
debba calcolare l’aumento per la continuazione sommando i singoli
aumenti alla pena base, che va individuata in quella più grave inflitta
dal giudice della cognizione secondo il criterio dettato dall’art. 187
norm. Att. cod. proc. pen. Nessuna norma invece indica, quale
diverso criterio, quello di dover tener conto agli stessi fini della pena
irrogata con la sentenza passata in giudicato per prima, non
essendovi oltretutto motivi logici che lo possano supportare.
4. Il Tribunale di Roma, in sede di rinvio, ha ottemperato a quanto
stabilito dalla suprema Corte, escludendo peraltro dal provvedimento
le condanne numero 9 ed 11, in quanto ritenute inserite per errore
nei reati unificati dal vincolo della continuazione.
5. Contro la predetta ordinanza propone ricorso il De Angelis osservando
che la pronuncia doveva ritenersi ormai definitiva per quanto
riguardava il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le
sentenze di cui ai punti 3, 4, 9, 11 e 12, non oggetto di ricorso, né di
pronuncia di annullamento (la quale era limitata alla determinazione
della pena, attraverso le indicate modalità di individuazione del reato
1

anni uno di reclusione.

da considerare per la determinazione della pena base, su cui
calcolare gli aumenti).
6. Il Procuratore generale presso questa suprema Corte, dottor Stabile,
ha concluso in conformità con il ricorso della parte privata, chiedendo
l’annullamento dell’impugnato provvedimento, con i provvedimenti
conseguenziali.

1. Il ricorso è fondato; la sentenza di annullamento di questa Corte
ha rimesso gli atti al tribunale al solo fine di rideterminare la pena,
attraverso l’indicazione delle modalità con cui individuare il reato base; il
giudice di rinvio, pertanto, non aveva alcuna possibilità di rivalutare la
decisione già presa in relazione alla sussistenza del vincolo della
continuazione tra i reati.
2. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata nella
parte in cui esclude dal vincolo della continuazione le sentenze
emesse in data 28 settembre 2005 e 24 gennaio 2006
(rispettivamente indicate con i numeri 9 ed 11); pertanto, occorre
disporre un nuovo rinvio per la rideterminazione della pena, che
dovrà essere effettuata considerando anche gli aumenti per le due
predette sentenze.

p.q.m.

Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al tribunale di Roma per
nuovo esame.
Ceo>.

de4

1,0124214

CONSIDERATO IN DIRITTO

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