Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35889 del 15/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35889 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STOLDER RAFFAELE N. IL 05/03/1958
avverso il decreto n. 5025/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 27/08/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere pkott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Y
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Data Udienza: 15/07/2015

Ritenuto in fatto

1.Con decreto del 7 agosto 2014 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di
Torino dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal detenuto Giuseppe Lo Faro
avverso il provvedimento del 16 luglio 2014, emesso dal Magistrato di sorveglianza
di Torino di rigetto dell’istanza di liberazione anticipata speciale, in quanto la pena
in espiazione era stata inflitta per reati compresi nell’elenco di cui all’art. 4-bis ord.

beneficio, allo scioglimento del cumulo.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato personalmente per chiederne l’annullamento per inosservanza e/o
erronea applicazione dell’art. 4 D.L. nr. 146/2013 e violazione degli artt. 3 e 27
Cost.. Il provvedimento impugnato ha escluso la possibilità di sciogliere il cumulo e
di imputare la pena espiata ai reati ostativi all’accesso al beneficio richiesto in
violazione del principio di eguaglianza ed in contrasto col tenore letterale della
norma di legge e senza tener conto delle linee interpretative, offerte dalla
giurisprudenza costituzionale e di legittimità al riguardo. Le argomentazioni con le
quali la Corte Costituzionale con la sentenza nr. 306/2003 ha escluso
l’incostituzionalità dell’art. 4-bis ord. pen. per avere consentito detta disposizione
anche ai detenuti per i reati ivi previsti di beneficiare della liberazione anticipata,
con ciò salvaguardando la funzione rieducativa della pena, inducono a dubitare
della legittimità costituzionale della disciplina introdotta dalla legge nr. 10/2014
nella parte in cui preclude ai condannati per i reati di cui all’art. 4-bis l’accesso
all’istituto della liberazione anticipata speciale, che ha una funzione anche
compensativa per le condizioni detentive disumane e degradanti patite e
dell’interpretazione che non ammette lo scioglimento del cumulo, diversamente da
quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza nr. 361/1994 in tema
di semilibertà e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza nr. 14
del 1999, Ronga in tema di scioglimento del cumulo giuridico ai fini dell’ammissione
ai benefici penitenziari. In tal modo si perverrebbe ad attribuire al condannato lo
“status” di soggetto pericoloso che qualificherebbe l’intero rapporto esecutivo a
prescindere dal titolo di condanna in contrasto con la funzione rieducativa della
pena.
Inoltre, deve richiamarsi in senso favorevole alla tesi difensiva anche
l’orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, formatosi in tema
di liberazione anticipata nella vigenza del testo originario dell’art. 54 ord. pen.
prima della sua modifica ad opera della legge nr. 1 del 1977, che prevedeva
l’esclusione per i condannati per reati ostativi quali rapina, estorsione, sequestro di
persona a scopo di estorsione; la Suprema Corte aveva allora riconosciuto la
1

pen. e non era consentito procedere, per ammettere il condannato a detto

necessità di procedere allo scioglimento del cumulo per verificare se fosse stata già
scontata la pena per i reati ostativi e rimuovere l’impedimento a fruire della
liberazione anticipata.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione, dr. Paolo Canevelli, ha chiesto l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato, condividendo i motivi di ricorso e richiamando la
pronuncia della Corte di Cassazione nr. 53798 del 22/12/2014, espressasi in senso

Considerato in diritto

1.0sserva il Collegio che il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, nella
materia ed in relazione alle questioni proposte, non poteva pronunziare decreto
secondo lo schema procedurale di cui all’art. 666 cod. proc. pen., comma 2.
1.1 Non soltanto tale statuizione d’inammissibilità dell’istanza ad opera del
Presidente del Collegio è espressamente prevista per le ipotesi in cui “la richiesta
appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge” o “costituisce
mera riproposizione di altra già rigettata, e non è dunque in astratto compatibile
con questioni interpretative di diritto articolate in ordine all’ammissibilità del
reclamo proposto, ma la stessa neppure può ritenersi esportabile nel giudizio
d’impugnazione, al cui “genus” appartiene anche il reclamo. Secondo pacifico
orientamento di questa Corte, i reclami previsti dall’ordinamento penitenziario e
diretti al Tribunale di Sorveglianza, per effetto del rinvio, quanto al procedimento
ormai giurisdizionalizzato (Corte Cost., sent. n. 341 del 2006, n. 349 del 1993, n.
410 del 1993, n. 53 del 1993), operato dall’art. 678 cod.proc.pen. e dall’art. 666
cod.proc.pen., comma 6, alla disciplina generale contenuta nell’art. 568
cod.proc.pen., in quanto compatibile, e della loro natura di mezzi impugnatori volti
a contestare la decisione reclamata nell’ambito di specifici motivi di doglianza
(Cass. sez. 1, nr. 648 del 28/1/2000, Sasso, rv. 215388; sez. 1, n. 37332 del
26/09/2007, Esposito, rv. 237505; sez. 1, nr. 48152 del 18/11/2008, Trasmondi,
rv. 242655; sez. 1, n. 993 in data 05/12/2011, Parisi, rv. 251678; sez. 1, n. 23934
del 17/05/2013, Confl. comp. in proc. Nardi, rv. 256142), sono soggetti alle regole
generali che disciplinano le impugnazioni.
1.2 Da tale affermazione di principio discende la conseguenza che la
declaratoria d’inammissibilità del gravame per le tassative cause di cui all’art. 591
cod. proc. pen., compete al “giudice dell’impugnazione” che vi provvede con
ordinanza, o eventualmente ai sensi del secondo comma dell’art. 666 cod. proc.
pen. con decreto, giudice che però in entrambi i casi va individuato nel collegio del
Tribunale di Sorveglianza.
2

favorevole all’accoglimento della tesi propugnata dal ricorrente.

,

.

Il provvedimento impugnato, che non ha tenuto conto dell’interpretazione
sopra esposta, va annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di
Sorveglianza di Torino perché provveda sul reclamo nella composizione prescritta.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2015.

al Tribunale di sorveglianza di Torino.

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