Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35888 del 23/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35888 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANNINO CIRO N. IL 29/09/1947
avverso la sentenza n. 3601/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

Data Udienza: 23/04/2013

Sannino Ciro
N.R.G. 34847/2012

Considerato che:
Sannino Ciro ricorre avverso la sentenza, in data 22.02.2012, della
Corte d’appello di Milano, confermativa della sentenza di primo grado con la

di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed € 700,00 di multa; il ricorrente,
chiedendone l’annullamento, denuncia che è carente la motivazione in ordine
alla ritenuta penale responsabilità.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606, comma 1, cod.
proc. pen., perché propone censure attinenti al merito della decisione
impugnata, congruamente giustificata. Infatti, nel momento del controllo di
legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito
proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia — come nel caso di specie – compatibile con il senso
comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”,
secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4″ sent. n.
47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5″ sent. n.
1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2″ sent. n. 2436
del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Inoltre il ricorso è inammissibile anche per violazione dell’art. 591 lettera
c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod. proc. pen., perché le doglianze (sono
le stesse affrontate dalla Corte di appello) sono prive del necessario
contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni,
ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si
palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti la Corte territoriale
ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutti i
motivi dai quali desume la piena responsabilità dell’imputato per il reato di cui
sopra: l’imputato è stato sorpreso con 10 carte di identità di illecita
provenienza (stampate su moduli contraffatti) avvolte in un foglio di giornale
tenuto sotto il braccio; lo stesso imputato ammette di averle trovate nella
cassetta della posta — dove sono state rinvenute altre 5 carte di identità dello

quale l’imputato era stato condannato — per il reato di ricettazione – alla pena

stesso tipo — e che voleva disfarsene. Ma non spiega perché le aveva celate
e perché aveva lasciato le altre 5 carte all’interno della cassetta (si veda
pagina 1 dell’impugnata sentenza). Si deve rilevare che lo stesso difensore
riconosce che la motivazione della sentenza è logica, ma si duole del fatto
che non sono stati presi in considerazione diverse e alternative spiegazioni
(si veda pagine 2 e 3 del ricorso). Ciò, in relazione a quanto sopra

inammissibile il ricorso. Inoltre, a solo titolo di esempio, appare opportuno
ricordare che la Corte di appello ha, anche, sottolineato che il ricorrente non
hanno mai fornito una giustificazione plausibile sul perché avesse il possesso
di quanto sopra di provenienza delittuosa. Questa Suprema Corte ha, in
proposito, più volte affermato il principio – condiviso dal Collegio – che ai fini
della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento
soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa – o non
attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è
sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile
con un acquisto in mala fede (Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 27/02/1997 Ud. dep. 13/03/1997 – Rv. 207313; Sez. 2, Sentenza n. 16949 del 27/02/2003
Ud. – dep. 10/04/2003 – Rv. 224634).
Infine, il ricorrente non evidenzia alcuna illogicità o contraddizione nella
motivazione della Corte di appello allorchè conferma la decisione del
Tribunale; si deve, in proposito, osservare che l’illogicità della motivazione,
come vizio denunciabile, deve essere percepibile ictu oculi, dovendo il
sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza,
restando ininfluenti le minime incongruenze (che tra l’altro nel caso di specie
non si ravvisano). Inoltre, questa Corte Suprema ha più volte affermato il
principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per
Cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto
di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento
censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591,
comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso (Si veda
fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 – dep. 11.10.2004 – rv
230634)..

evidenziato e a quanto si dirà in seguito, è già sufficiente per dichiarare

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 23/04/2013

PQM

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA